Italian Court dismisses appeal on usucapion claim, ruling lower courts correctly interpreted the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the D'Acri family against the lower courts' dismissal of their usucapion claim against Aci Automobile Club. The appellants argued that the trial court exceeded its jurisdiction by granting a release request alongside the property acquisition claim and failed to properly assess evidence regarding possession. The court held that these arguments constituted inadmissible errors of fact rather than legal violations, as the lower courts had effectively reasoned on the matter without needing to explicitly refute every single evidentiary element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The Court of Cassation cannot correct errors in the appreciation of facts or the evaluation of evidence by the court of first instance, provided the lower court's reasoning is effective, resolved, and coherent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 2390/2020 proposto da: D'Acri Umberto, D'Acri Elio Pio, D'Acri Giuseppe, D'Acri Francesco, D'Acri Camillo Biagio, D'Acri Emilio Nicola, difesidagli avvocati Dario Pietro Cata- lano e Pietro Barbaro, domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato Giu- seppe Vaccaro; -ricorrenti- contro Aci Automobile club di Cosenza, Aci,difesi da ll’ avvocat o Vittorio C avalcanti , domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro 146/2019 del 29/1/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Umberto, Antonio ed Elio Pio D'Acri (quest’ultimo quale procuratore speciale di Raffaella Bruno) convengono dinanzi al Tribunale di Cosenza l'Automobil Club d'Italia (Aci), centrale e locale (Cosenza) per l’accertamento dell’acquisto per usucapione di un fondo. I convenuti 2di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – Caponi Est. propongono riconvenzionale di rilascio del fondo. Il Tribunale rigetta la do- manda principale ed accoglie la riconvenzionale. La Corte di appello con- ferma.
Ricorrono in cassazione gli attori con sette motivi, illustrati da memoria. Resistono i convenuti con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p.
9) censura il rigetto della censura di ultrapeti- zione, argomentata poiché il Tribunale ha disposto il rilascio a fronte di una domanda di accertamento della proprietà. Si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 183 c.p.c. Il primo motivo non è fondato. Esso afferma i vizi di ultrapetizione e di disconoscimento della tardività della domanda, limitandosi a contestare il potere dei giudici di merito di interpretare la domanda giudiziale, che in questo caso è stato argomentato congruamentecosì (p. 7): «i convenuti hanno proposto «un'inequivoca (e tempestiva) domanda riconvenzionale di rilascio […]. Tale domanda, di na- tura personale e non reale, era perfettamente ammissibile, anche se non accompagnata da una domanda di accertamento della proprietà, e il tribu- nale non è andato ultra petita nell'accoglierla». Il primo motivo è rigettato. 2. -Il secondo motivo (p.
11) denuncia per erroneità l’accertamento che gli attori non hanno mai posseduto uti domini, fondato sul fatto che costoro sono detentori in forza di un rapporto obbligatorio con il proprietario del terreno. Si deduce violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo. Il terzo motivo (p.
19) denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’impegno di Antonio D’Acri a rilasciare (indicativo secondo gli accerta- menti di merito del difetto dell’animus di possedere uti dominus), espresso nella lettera del 9/2/1995, concerne solo una piccola parte di terreno. Si deduce altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 3di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – Caponi Est. Il quarto motivo (p.
20) denuncia una valutazione travisata delle prove testimoniali e l’attendibilità incondizionata riposta in una consulenza di parte al fine di constatare il difetto di prova del possesso uti dominus. In relazione alla lettera menzionata nel motivo precedente, si sostiene che l’animus di uno dei compossessori giova o pregiudica solo costui. Si deduce violazione degli artt. 116 c.p.c., 1140, 1141, 1144, 1158, 1310, 2697 c.c. Il quinto motivo (p.
22) denuncia la valutazione travisata delle prove te- stimoniali e l’attendibilità incondizionata riposta in una consulenza di parte. Si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1140, 1141, 1144, 1158, 2697 c.c. Il sesto motivo (p.
24) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla censura di difetto di prova del possesso da parte degli attori, special- mente di Umberto D’Acri. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo sono da esaminare congiuntamente. Essi sono inammissibili, poiché sono accomunati dall’idea che: (a) si possa ottenere un accoglimento del ricorso se si prospettano come errori di diritto quelli che in realtà sono (pretesi) errori commessi nella ricostruzione e apprezzamento della situazione di fatto rilevante in causa; (b) si possa aprire la prospettiva di unulteriore accertamento in fatto relativo alla stessa controversia dinanzi al giudice di rinvio, nonostante che l’apprezzamento dei fatti rilevanti compiuto nei precedenti gradi di giudizio, come in questo caso,abbia trovato la propria espressione in una motivazione effettiva, re- soluta e coerente, senza che i giudici di merito siano tenutia discutere espli- citamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola de- duzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto ri- levantee senza che la corte di legittimità debba impegnarsi a fare proprio l’apprezzamento, che rimane del giudice di merito anche dopo aver supe- rato il vaglio del giudizio di legittimità (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.).
Il terzo motivo è 4di 5 – 2390/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 18 ) – Caponi Est. prima ancora inammissibile ex art. 348-ter co. 5 c.p.c. Il sesto motivo è prima ancora inammissibile per difetto di specificità: non sunteggia adegua- tamente il motivo di appello sul quale si censura l’omessa pronuncia, inoltre impiega l’art. 112 c.p.c. fuori luogo. 3. - Il settimo motivo (p.
24) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pro- nuncia sulla domanda di usucapione poiché gli eredi di Antonio D’Acri sono state indicati come contumaci nell’intestazione, mentre in realtà si sono co- stituiti. Il settimo motivo è inammissibile per difetto di specificità: non sunteggia adeguatamente il motivo di appello sul qualesi censura l’omessa pronuncia. Inoltre, il rigetto della domanda di usucapione non viene meno per l’irrego- larità della indicazione nell’intestazione della sentenza della parte che l’ha formulata. 4. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prev