Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and failure to re-evaluate facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the buyers' challenge against the lower court's rejection of their counterclaim. The buyers argued that the appellate court violated procedural rights by re-examining the merits of the counterclaim without explicitly addressing specific grievances, citing constitutional and civil code provisions. The court rejected these claims, ruling that the principle of the most liquid reason allows the appellate court to examine the merits directly when the first-instance decision is already final and reasoned, thereby negating the need for a separate pronouncement on every alternative reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the lower court's decision on the merits of the counterclaim is based on the principle of the most liquid reason, as no specific interest exists to challenge the substantive rejection of the counterclaim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
certamento dei fatti – insindacabilità. Adunanza camerale 15/5/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 4974/2020proposto da: Melillo Maria, Ferriero Luigi, Ferriero Paolo, Melillo Annamaria, Melillo Cate- rina, De Cristofaro Ferdinando, Porcile Carmela, difesidall'avvocato Eugenio Colellae domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Enzo Giardiello ; -ricorrente- contro Sanseverino Aniello, difesodall’avvocato Giovanni Solimene e domiciliato a Roma presso lo studio dell'avvocato Andrea Graziani; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli 5188 / 2019 del 25/10/2019.
Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Stipulata una vendita di unità immobiliari con riserva di proprietà dell’area perimetrale esterna al fabbricato, il contratto è annullato parzial- mente per violazione dell’art. 41-sexies l. 1150/1942 da una sentenza della Corte di appello di Napoli del 2002, che attribuisce ai cinque acquirenti il diritto reale d'uso sull’area menzionata e perciò al venditore il diritto a un 2di 4 – 4974/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 17 ) – Caponi Est. ulteriore corrispettivo da concordarsi o determinarsi in un giudizioseparato.
In sede di esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. della sentenza menzionata, il venditore (Aniello Sanseverino) esegue opere (tre posti auto), ma il cor- rispettivo non viene pagato dagli acquirenti. Pertanto, egli li conviene di- nanzi al Tribunale di Avellino per la condanna alpagamento. Gli acquirenti domandano in riconvenzionale il risarcimento dei danni per mancato uso del parcheggio tra il momento della vendita e quello della realizzazione dei posti auto. Il Tribunale accoglie la domanda principale e dichiara inammissibile e comunque infondata la riconvenzionale.
La Corte di appello conferma. Ricorrono in cassazione gli acquirenti convenuti con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il venditore attore con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p.
11) denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle censurecontro la pronuncia di prime cure d’inammissibilità (articolata in cinque distinti profili, riprodotti nel ricorso) della domanda riconvenzio- nale, rigettata poi nel merito con pronuncia confermata in secondo grado . Infatti, la Corte di appello è passata a riesaminare il merito dell’infondatezza sulla base del principio della ragione più liquida. I ricorrenti lamentano che tale principio urta contro l’art. 24 e 111 Cost., nonché contro gli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, poiché la do- manda riconvenzionale è stata rigettata nel merito. D’altra parte, la sele- zione del motivo portante della decisione sulla base del criterio della ragione più liquida è accreditata nella cultura processuale europea a partire dastudi della dottrina tedesca degli anni ’60 del secolo scorso e successivamente accolta congruamente dalla giurisprudenza italiana di legittimità,sulla base di considerazioni di economia processuale, cioè in particolare di economia di impiego proporzionato di energie decisorie (cfr., tra le altre, Cass.9309/2020). 3di 4 – 4974/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 17 ) – Caponi Est. 2. -Il secondo motivo (p.
18) e il terzo motivo (p.
21) denuncia no che la Corte di appello ha aderito puramente e semplicemente alla decisione di primo gradosenza pronunciarsi sulle censure proposte con l’atto di appello per quanto riguarda: (a) l’infondatezza della domanda riconvenzionale(se- condo motivo); (b) la quantificazione della integrazione del corrispettivo della vendita(terzo motivo). Si deduce violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. , nonché difetto di motivazione. Il secondoed il terzo motivo sono inammissibil i , poiché sono accomunati dalsollecitare una r ivalutazione degli accertamenti di fatto contenuti in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, che quindi non necessita di pro- nunciarsi esplicitamente su ogni aspetto della ricostruzione alternativa pro- posta dal ricorrente. 3. - Il ricorso è inammissibile .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricor- rente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte con- troricorrente, che liquida in € 3.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif