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Ordinanza — n. 15854/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding constitutional claims and late nullity arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15854/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments based on constitutional violations and the nullity of a settlement agreement. The appellant claimed the trial court failed to cite valuation sources and ignored a clause in a prior agreement, but the court found these issues were either procedurally improper or raised too late. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1418 c.c.: Constitutional violations must be raised via constitutional objection unless norms are immediately applicable, and new nullity claims must be timely and specific.

Parole chiave

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inadmissibility appeal constitutional objection immediate application norms nullity of agreement timing of claims legal costs allocation civil procedure law costi d'alloggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 6, comma 1 della CEDU
Art. 111 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 348 bis c.p.c.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
DPR 115/2002, art. 13
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Unite, 12.11.2020, n.25573
Cass. 15.6.2018, n.15879
Cass.17.2.2014, n.3708
Cassazione civile sez. un., 06/04/2022, n.11167
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20409/2019 R.G. proposto da: TORTORA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell’avvocato DE MARCO ADA (DMRDAA70P59C361O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BARBERO ERIKA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato SANTULLI TERESA (SNTTRS66M67H501K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché FRANZA LAURA -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CUNEO n. 850/2018 depositata il 25/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - con sentenza del 25.10.2018, il Tribunale di Cuneo ha accolto la domanda i scioglimento della comunione ordinaria proposta da Erika Barbero nei confronti del coniuge Alessandro Tortora; - nel giudizio è intervenuta l’Avv. Laura Franza per far valere le proprie ragioni sulle somme eventualmente dovute ad Alessandro Tortora; - la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’art.348 bis c.p.c.; - per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale ha aderito alla CTU per quanto riguardava la valutazione del valore degli immobili ed ha disposto la condanna del convenuto al 50% delle spese di lite per non aver dato esecuzione all’accordo del 27.10.2014, con il quale le parti avevano deciso di porre in vendita gli immobili, essendosi il Tortora rifiutato di far accedere potenziali acquirenti; - per la cassazione della sentenza di primo grado ha proposto ricorso Tortora Alessandro sulla base di due motivi; - Erika Barbero ha resistito con controricorso; - Laura Franza è rimasta intimata; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. - in prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ritenuto che: - Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1 della CEDU, degli artt.111 Cost. e 24 Cost ., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione la CTU, senza indicare le fonti di comparazione utilizzate per la determinazione del valore degli immobili; - il motivo è inammissibile; - questa Corte ha avuto modo di sottolineare in più occasioni che laviolazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente col motivo diricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c. in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimitàcostituzionale della norma applicata (Cass.

Sez. Unite, 12.11.2020, n.25573; Cass. 15.6.2018, n.15879; Cass.17.2.2014, n.3708); - laviolazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c.quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (Cassazione civile sez. un., 06/04/2022, n.11167). - nel caso in esame, la censura si risolve in una generica critica alla CTU, che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, a pag.3 della sentenza di primo grado, ha dato atto che la stima era avvenuta con il metodo comparativo, facendo riferimento ai valori di mercato della zona di appartenenza; - con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.1418 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere il Tribunale rilevato la nullità della clausola n.6 dell’accordo transattivo del 27.10.2014, trasfuso nell’accordo di separazione omologato dal Tribunale, con il quale le parti avevano regolato i rapporti economici che li riguardavano; conseguentemente avrebbe errato il Tribunale a condannare il ricorrente al cinquanta per cento delle spese di lite per aver opposto rifiuto, in diverse occasioni, all’accesso di potenziali acquirenti degli immobili che avrebbero dovuti essere posti in vendita, in esecuzione dell’accordo transattivo; - il motivo è inammissibile sotto diversi profili: - in primo luogo, la questione di nullità dell’accordo transattivo è stataproposta per la prima volta in sede di legittimità in modo del tutto generico; - inoltre, non risulta che l’appello di Tortora Alessandro abbia investito il regime delle spese, essendosi questi limitato a contestare i criteri di determinazione del valore dei beni; - il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seco