Decreto — n. 15692/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30116/2021R.G. proposto da: ARRUZZOLI SAVERIO, difeso come in atti. -ricorrente – Contro CONSOB. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 15692/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 30116/2021R.G. proposto da: ARRUZZOLI SAVERIO, difeso come in atti. -ricorrente – Contro CONSOB. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30116/2021R.G. proposto da: ARRUZZOLI SAVERIO, difeso come in atti. -ricorrente – Contro CONSOB. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso