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Ordinanza — n. 15575/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against interlocutory order when party retains interest in unadjudicated claim amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15575/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance Court's dismissal of an appeal regarding a partial payment order. The appellant argued that the first-instance judge's order under Article 186 quater c.p.c. was final only if the opposing party requested a full judgment, which they did not. The court held that since the opposing party did not request a formal judgment, the order was not definitive, leaving the appellant with a valid interest to pursue the remaining balance. Consequently, the appeal was allowed, and the case was remanded for a full merits review.

Regesto Legislator

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Art. 186 quater c.p.c.; When an interlocutory order under Article 186 quater c.p.c. is issued without the opposing party requesting a formal judgment, it does not produce definitive effects on the entire subject matter, thereby preserving the appellant's interest to appeal and allowing the second instance court to rule on unadjudicated claims.

Parole chiave

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interlocutory order Article 186 quater c.p.c. interest to appeal partial payment remand for merits judicial finality unadjudicated claims obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186 quater c.p.c.
Giova ricordare che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
Art. 186 quatero bis c.p.c.
Giova ricordare che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
Art. 186 quatero ter c.p.c.
Giova ricordare che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.
Law n. 263 of 2005
art. 186-quater c.p
L'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.
artt. 186 quater c.p
in relazione agli artt. 186 quater c.p.c.; 339 c.p.c., 100 c.p.c.
art. 112 c.p
in relazione all'art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30097 del 2020
Cass. n. 10097 del 2020
ex multis Cass. n. 10097 del 2020;
Cass. n. 20693 del 2016
Cass. n. 20693 del 2016; Cass.
Cass. n. 23313 del 2007
20693 del 2016; Cass. n. 23313 del 2007; Cass.
Cass. n. 2079 del 2002
23313 del 2007; Cass. n. 2079 del 2002).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11772/2018 R.G. proposto da Prof. Arch. Orlacchio Domenico (C.F.: RLCDNC27A18C359N ) , rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Paolo Di Martino (C.F.: DMR PLA 39M22 F839F) del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Dell'Orso n. 74; –ricorrente – contro l'A.O.R.N. "A. CARDARELLI" (C.F. 06853240635), in person a del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Pasquale Parisi del foro di Napoli ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monserrato n. 34, presso lo studio dell’avv. Vincenzo di Foggia; –controricorrente– nonché contro Oggetto: Professioni. REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore , domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4114/2017, pubblicata il 12 ottobre 2017 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere Milena Falaschi. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -il Prof. Arch.

Orlacchio Domenico chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 per il pagamento della complessiva somma di euro 1.224.591,22 a titolo di compensi che assumeva maturati per avere espletato, per conto dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli", l'incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le opere ospedaliere finanziate ex art. 20 L.67/88 - 2° fase , decreto avverso il quale l'A.O.R.N. "A. Cardarelli"proponeva oppo sizione; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell’opposto, ilTribunale di Napoli, con ordinanza n. 4359 del 2014, adottata ai sensi dell’art.186 quater c.p.c. disponeva il pagamento della minor somma di euro 467.835,30, revocatoil decreto ingiuntivo originariamente concesso e con separata ordinanza dichiarava estinto il giudizio; - sul gravame interposto da Domenico Orlacchio, la Corte di Appello di Napoli, nella resistenza dell’Azienda ospedaliera, rigettava l'appello e condannava l’appellanteal pagamento delle spese.

A sostegno della decisione il giudice del gravame riteneva che l’appello fosse inammissibile non avendo l'appellante interesse ad ottenere una pronuncia differente da quella impugnata nella quale era risultato totalmente vittorioso. Infatti, dall'esame delle carte processuali del primo grado si rilevava che a seguito di istanza n. 4576/2017 del 12/10/2017 avanzata dal difensore dell'Orlacchio dell'11 febbraio 2014 denominata "Riproposizione domanda ingiunzionale", il giudice fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 15 maggio 2014 nella quale veniva verbalizzato che il difensore dell'opposto espressamente si riportava all'istanza ingiunzionale notificata alla controparte e chiedeva "la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e/o concessione dell'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186-quater, bis ovvero ter c.p.c. per e uro 467.835,30 come accertato nella CTU ovvero in via subordinata di euro 131.449, 25", domanda che veniva accolta con l'ordinanza oggi impugnata dal giudice istruttore e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2015, poi celebratasi il 18 giugno 2015; in quella sede il difensore dell'opposto si riportava ai precedenti scritti difensivi chiedendo l'accoglimento di tutte le conclusioni ivi formulate mentre il difensore dell'AORN chiedeva la cancellazione della causa da ruolo "stante la pendenza del grado di appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c." ed il Tribunale, considerato che parte intimata (AORN) non aveva manifestato la volontà che venisse pronunciata la sentenza ex art. 186 quater, comma 4, c.p.c. e che pertanto l'ordinanza aveva acquistato valore di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, dichiarava estinto il giudizio.

Avverso l'ordinanza di estinzione non era stata proposta impugnazione ex art.308, comma 1 c.p.c. e pertanto il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo erada intendersi definitivamente concluso, per cui ogni altra valutazione estranea all'oggetto di cui all'ordinanza era inammissibile stante il disposto del comma 3 dell'art.186-quater c.p.c. a mente del quale se dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingueva, l'ordinanza acquistava l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, efficacia la cui sussistenza il comma 4 della norma in esame rimettevaalla valutazione esclusiva della parte intimata che poteva e doveva entro trenta giorni chiedere che ven isse pronunciata la sentenza eventualmente modificativa o annullativa dell'ordinanza emessa pena la acquiescenza alla stessa.

Pertanto, stante la espressa richiesta, peraltro consacrata anche in un atto formale notificato alla controparte, con la quale il difensore dell'Orlacchio chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 467.835,30 a chiusura dell'istruttoria e stante la espressa richiesta di parte intimata di cancellazione della causa dal ruolo (che, pur se impropriamente trattandosi di un'ipotesi di estinzione, costituiva esternazione della volontà di prestare acquiescenza all'ordinanza) l'appello proposto era inammissibile avendo il giudice istruttore accolto la richiesta e condannando l'opponente anche al pagamento delle spese della fase di opposizione; - avverso la citata sentenza della Corte di appello di Napoli, proponeva ricorso per cassazione Domenico Orlacchio, sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Azienda Ospedaliera “A.

Cardarelli”; -la Regione Campania è rimasta intimata; - in prossimità dell’adunanza camerale la sola parte ricorrente ha curato il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: - con il primo motivo viene dedotta la v iolazione e la falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 186 quater c.p.c.; 339 c.p.c., 100 c.p.c. e 24 e25 Cost.Nel dettaglio viene denunciatala violazione e la falsa applicazione del principio, ribadito anche in sede di legittimità, secondo cui "l'ordinanza che pronuncia su alcuni capi della domanda produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto della domanda se è fatta rinuncia alla sentenza con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed, ove la impugnino, il giudice dell'impugnazione che ne sia richiesto deve pronunciare anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata la pronuncia.

Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia la nullità della sentenza per violazione del fondamentale principio della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. Viene dedotto che la Corte partenopea è senz'altro incorsa anche in macroscopici erroresin procedendo per avere acriticamente assorbi to nel proprio illegittimo ed aprioristico ragionamento, del tutto avulso dall'effettivo themadecidedum. Quest'ultima, assumendo che l'odierno ricorrente, avendo ottenuto l'intero importo richiesto con l'istanza anticipatoria di condanna, sarebbe per ciò risultato "totalmente vittorioso" ha, di fatto, fondato la declaratoria di inammissibilità dell'appello completamente omettendo di pronunciarsi e anche solo di esaminare le reali domande dell'odierno ricorrente che, infatti, lungi dall'avere impugnato l'ordinanza/sentenza nella parte a lui favorevole (vale a dire per la parte attinente la condanna dell'intimata al pagamento della somma di euro 467.835,30) aveva, ovviamente, censurato invece proprio e solo quelle parti a lui sfavorevoli.

Difatti con l'appello ha richiesto il pagamento anche dell'ulteriore importo di euro 756.755,92, che il Tribunale, con l'impugnato provvedimento, aveva ritenuto non essergli dovuto. Con il terzo ed ultimo motivo si censura la sentenza anche per vizio di motivazione, avendo la Corte a quo immotivatamente disatteso tutte le argomentazioni difensive esposte dal deducente proprio a fondamento del suo irrefutabile diritto ed interesse all'impugnativa, nonché fondato, comunque, il proprio convincimento su argomentazioni a tal punto illogiche e contraddittorie da risultare oggettivamente non comprensibili.

I tre motivi – che vanno esaminati unitariamente vertendo sulla medesima questione della nullità della sentenza –sono fondati. Giova ricordare che l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del giudizio di primo grado che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti le domande o, in ipotesi, non si pronunci affatto, implicitamente rigettando le domande. Nel caso di specie, con l'ordinanza adottata, il Tribunale ha definito tutto il giudizio di primo grado, accogliendo la domanda del professionista limitatamente all’importo di euro 467.835,30, nella sostanza implicitamente rigettando la richiesta del maggiore importo di euro 1.224.591,22, con la conseguenza che per far valere il maggiore credito per euro 756.755,92 l’originario attore era gravato dall'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passasse in giudicato.

Non avrebbe invece potuto legittimamente chiedere la prosecuzione del giudizio di primo grado né il giudice di primo avrebbe dovuto proseguire il giudizio e definirlo con sentenza, essendosi già esso concluso con l’adozione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., che ha prodotto gli effetti di una sentenza definitiva sull’intero oggetto del giudizio, pur avendo pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, non essendo stata richiesta dalla parte intimata – l’unica legittimata a chiederla - la pronuncia della sentenza (così già Cass. n. 30097 del 2020).

Dunque, correttamente l’Orlacchio, che si è riten uto insoddisfatt o dall’ordinanza del giudice di prime cure, ha impugna to il provvedimento in ragione del suo interesse a una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado avrebbe potuto provvedere sui capi della domanda per i quali era mancata una decisione di merito. Del resto, il provvedimento richiesto dall’opposto era “di provvisoria esecuzione del decreto opposto ovvero di pronuncia ai sensi dell’art. 186 quatero bis oppure ter c.p.c . ”, quindi non poteva ritenersi essere totalmente vittorioso, per a vere il Tribunale ritenuto raggiunta la prova del credito solo nei limiti accertati dal c.t.u. e la richiesta attorea, almeno quanto alla somma di euro 467.835,30, non costituiva certamente manifestazione di volontà di prestare acquiescenza ovvero rinunciare al maggiore credito preteso.

L'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. che pronuncia s olo su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, o se, successivamente alle modifiche introdotta dalla legge n. 263 del 2005, la parte intimata non fa richiesta di una pronuncia, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse a una diversa pronuncia e il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio (cfr. ex multis Cass. n. 10097 del 2020;

Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 23313 del 2007; Cass. n. 2079 del 2002). Il Tribunale, semplicemente, non poteva pronunciare la sentenza in quanto la lite era stata definita mediante l'ordinanza post-istruttoria, spogliandosidella potestà decisionale sull'intero giudizio. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi sul merito dell’appello proposto dall’Orlacchio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napol