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Decreto — n. 15570/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15570/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Alberto Prosperini, had submitted the appeal against the Rome Prefecture but remained silent after the proposal for judgment was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings without any order regarding costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the communication of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings proposed judgment renunciation of appeal tacita revoca dell'opposizione tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
-intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
art. 380-bis c.p
-intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23673/2023 R.G. proposto da: PROSPERINI ALBERTO, difeso come in atti. -ricorrente – Contro PREFETTURA DI ROMA. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazio