Cassation court dismisses jurisdictional objection by ruling two distinct procedural cases do not constitute the same cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's declaration of litispendency, ruling that the two proceedings involved different legal causes. The appellant argued the cases were identical, but the court found one was an opposition to a default judgment while the other sought to annul a notification that never occurred. Consequently, the court annulled the lower court's order and remitted the case for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 c.p.c.; The declaration of litispendency requires the identity of the same cause, which is absent when one proceeding seeks opposition to a default judgment and the other challenges the validity of a non-notified notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5791/2023 R.G. proposto da : AIELLO ULDERICO(LLALRC74E28L049V), rappresenta to e dife so da sé stesso; -ricorrente- contro COABITAS DI ZANTI DOMENICO, rappresentatae difesa dall'avvocato VAIRO ALESSANDRO(VRALSN91H20L049N) ; -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di TARANTO depositata il3i/01/2023, r.g.n. 6868/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero – il sostituto procuratore generale Corrado Mistri – che ha chiesto di accogliere l’istanza di regolamento di competenza. PREMESSO CHE 1. L’avvocato Ulderico Aiello ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Taranto del 31 gennaio 2023, che ha dichiarato la litispendenza tra il processo davanti a sé pendente (r.g.n. 6868/2021) e quello pendente davanti al Tribunale di Taranto (r.g.n. 133/2022), di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Taranto 15 dicembre 2021, n. 2635.
2. Nei confronti di Aiello e in favore di Coabitas di Zanti Domenico il Giudice di pace di Taranto ha emesso il decreto ingiuntivo n. 872/2021, depositato il 3 giugno 2021. Coabitas ha notificato il solo ricorso, senza il decreto, il 28 giugno 2021. Aiello ha proposto un giudizio, con atto di citazione notificato il 7 settembre 2021 (r.g.n. 5274/2021), chiedendo “in via pregiudiziale e assorbente” di dichiarare la nullità della notificazione e poi di accertare la non debenza del compenso oggetto del ricorso monitorio e di condannare Aiello al pagamento di euro 250. Il Giudice di pace ha accolto l’eccezione e ha dichiarato la nullità della notificazione, precisando poi di non potersi occupare del decreto, non notificato, e del merito della domanda. Coabitas ha impugnato la sentenza davanti al Tribunale di Taranto (r.g.n. 133/2022), si è costituito Aiello che ha chiesto il rigetto dell’appello, senza riproporre la domanda relativa all’accertamento negativo del credito e quella riconvenzionale di condanna.
3. In data 2 settembre 2021 Coabitas ha provveduto a una seconda notificazione, questa volta del ricorso e del decreto, e Aiello ha proposto opposizione, con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2021, con il quale ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito e ha fatto valere domanda riconvenzionale. Coabitas si è costituita e ha eccepito la litispendenza tra l’instaurato processo di opposizione e quello pendente innanzi al Tribunale di Taranto.
4. La resistente Coabitas di Zanti Domenico ha depositato memoria ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 47 c.p.c. e in prossimità dell’adunanza. Memoria in prossimità dell’adunanza è stata depositata anche dal ricorrente. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorrente sostiene la mancanza dei presupposti per la dichiarazione della litispendenza: manca l’identità delle due cause, dato che nel giudizio di opposizione instaurato il 7 settembre 2021 vi era anche la domanda preliminare e pregiudiziale di nullità della notificazione, non presente nel processo in esame; inoltre, nel giudizio d’appello il ricorrente, a seguito della pronuncia favorevole della preliminare nullità della notifica, non ha riproposto le domande relative al merito, chiedendo solo di rigettare l’appello; il Giudice di pace ha poi errato nel ritenere instaurata per prima la prima causa di opposizione, in quanto la causa nella quale vi è stata la notificazione di ricorso e decreto è stata instaurata prima dell’altra, che può dirsi pendente solo quando è iniziato il giudizio di opposizione e non quando è stato notificato il solo ricorso.
Il ricorso, laddove contesta la legittimità della dichiarazione di litispendenza, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa pendente innanzi al Giudice di pace di Taranto, è fondato. Siamo di fronte a due cause. Consideriamo la presente causa: si tratta di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 872/2021, che è stato tempestivamente notificato ai sensi dell’art.644 c.p.c., nel quale il ricorrente ha contestato il credito azionato in via monitoria e ha fatto valere domanda riconvenzionale. Esaminiamo poi l’altra causa, proposta a seguito della notificazione del solo ricorso monitorio: non ci troviamo di fronte a una opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto Aiello non poteva opporsi a un decreto che non gli era stato notificato (così che del tutto ultronee sono le richieste “nel merito”), ma piuttosto a una causa nella quale l’attore ha chiesto di dichiarare la nullità, meglio sarebbe l’inefficacia, della notificazione effettuata, in quanto limitata al solo ricorso, e infatti questo è stato il contenuto della pronuncia del Giudice di pace e questo è l’oggetto del giudizio d’appello pendente davanti al Tribunale di Taranto (si vedano le conclusioni di Aiello riportate alla pag. 3 del ricorso, limitate al rigetto del gravame, con “conferma integrale” della sentenza di primo grado).
Non si tratta quindi della “stessa causa”, ma di due cause differenti, una di opposizione al decreto ingiuntivo e l’altra invece volta all’accertamento della inefficacia della notificazione del solo ricorso monitorio, che contiene una ipotetica critica di un provvedimento ancora inefficace (perché non notificato) nei confronti di chi agisce e una domanda riconvenzionale, poi non riproposta in appello. Trattandosi di due cause differenti non poteva quindi essere pronunciata la litispendenza, che presuppone - art.39 c.p.c. - la proposizione davanti a giudici diversi della “stessa causa”, tenendo poi presente che a tal fine viene in considerazione la situazione processuale, anche sopravvenuta rispetto all’introduzione dei giudizi, per come sussistente al momento della decisione (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 26862/2016).
2. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato e le parti vanno rimesse innanzi al Giudice di pace di Taranto, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e rimette le parti, nei termini di legge, innanzi al Giudice di pace di Taranto, anche per le spese de