Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity and improper evidence re-evaluation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure because the appellate court's decision was consistent with the first-instance judgment on identical factual grounds. The appellant argued that the appellate court failed to properly evaluate evidence regarding the company's net worth at the time of capital increase, but the court rejected this claim. The decision upheld the principle that appellate courts cannot simply re-evaluate evidence or substitute their own assessment for that of the lower court when the reasoning remains substantially the same.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter, ult. co., c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.: An appeal is inadmissible if it challenges an appellate decision solely on the basis of double conformity, where the appellate court confirmed the first-instance judgment for the same factual reasons, and if it attempts to solicit a different evaluation of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18997-2020 proposto da: PIROVANO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL QUIRINALE 26, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROSSI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro GENOVESE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA IRTI che, unitamente all’avvocato MARCO DE ROSA, la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; –controricorrente– Ric. 2020 n. 18997 sez.
S2 -ud. 03-04-2024 -2- avverso la sentenza n. 445/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie della controricorrente. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione del 05.09.2013 Giorgio Pirovano convenne in giudizio la coerede, Maria Pirovano, perché, previo accertamento che il comune dante causa Antonio Pirovano, quando era in vita, aveva posto in essere a favore di quest’ultima una donazione indiretta, si procedesse alla riduzione di tale atto exart. 553 e ss. c.c., con conseguente condanna della convenuta a restituire i beni oggetto della ridotta donazione indiretta.
A tal proposito, l’attore sostenne che il de cuius e la convenuta erano soci al 50% di una s.r.l.; che in data 19/12/2007 l’assemblea dei soci aveva deliberato di aumentare il capitale sociale senza sovrapprezzo offrendo l’opzione di sottoscrizione ai soci, in parti uguali; che il primo rinunciò senza corrispettivo al diritto di opzione; che la convenuta aveva invece sottoscritto in toto l’aumento del capitale sociale; che conseguentemente, le quote sociali venivano rideterminate nella misura del 75,3 % per la convenuta e del 24,7 % per il de cuius; su tali premesse, l’attore chiedeva che fosse riconosciuta la natura di donazione indiretta della rinuncia al diritto di opzione, atteso l’arricchimento che la convenuta aveva conseguito (pari alla quota del 25,3% del capitale sociale, corrispondente al diritto di opzione alla sottoscrizione non esercitato dal de cuius).
La conclusione circa il fatto che si trattasse di donazione indiretta doveva inferirsi, inoltre, ad avviso dell’attore, dalla circostanza Ric. 2020 n. 18997 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -3- che quando fu determinato l’aumento del capitale sociale, il patrimonio della società era ben maggiore rispetto al capitale sociale e che quindi, visto che si procedette senza sovrapprezzo, l’operazione era stata del tutto svantaggiosa per il de cuius. Il Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa (a seguito della translatio iudicii per la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Belluno) rigettò le domande, escludendo che la rinuncia al diritto di opzione configurasse donazione indiretta assoggettabile a riduzione e ritenendo che non era stato provato che al momento dell’operazione la società disponesse di un patrimonio tale che in sede di aumento del capitale sociale fosse necessario il sovrapprezzo.
La Corte d’appello di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 445/2020, ha rigettato l’appello proposto dall’attore. Il collegio ha sostenuto che si ha una donazione indiretta solo laddove si dimostri che, aumentato il capitale sociale ad un prezzo di emissione pari al valore nominale (escluso, quindi, il sovrapprezzo), il valore del patrimonio sociale sia ben maggiore rispetto al prezzo pagato per l’aumento del capitale sociale. Ciò premesso, la Corte d’Appello, concordemente a quanto statuito dal Tribunale di Venezia, ha rilevato che non era stata raggiunta tale prova, atteso che la documentazione allegata dall’appellante-attore - riferita a situazioni successive al 19/12/2007 - non era sufficiente a ricostruire precisamente e compiutamente il valore del patrimonio netto della società alla data in cui fu disposto l’aumento del capitale sociale (pagg. 14-15 sentenza).
Ric. 2020 n. 18997 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -4- 2.Giorgio Pirovano, con un motivo di ricorso, censura la sentenza n. 445/2020 della Corte d’Appello di Venezia per avere omesso di esaminare un fatto decisivo del giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.
5) c.p.c. Sostiene il ricorrente che “se la Corte d’Appello […] avesse compiutamente e correttamente valutato l’intero complesso probatorio offerto, sarebbe pervenuta a conclusioni ben diverse, accogliendo la legittima domanda avanzata dall’odierno ricorrente” (pag. 21 ricorso). Affermato che l’aumento del capitale sociale senza sovrapprezzo sarebbe sintomo della donazione indiretta compiuta dal de cuius, il ricorrente sostiene che dalla documentazione versata in atti sarebbe invece stato dimostrato che il patrimonio della società, al momento dell’aumento del capitale, era nettamente superiore al capitale sociale.
L’affermazione della Corte, secondo cui non sarebbe stata data la prova di ciò, appare quindi, ad avviso del ricorrente, illogica. 3.Resiste con controricorso Maria Genovese. 4.La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 3/4/2024, per la quale la controricorrente ha depositato memorie. 5.Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili. 5.1. In primo luogo, esso è inammissibile ai sensi dell’art. 348 - ter, ult. co. , c.p.c., trattandosi di una impugnazione in ipotesi di cd. doppia conforme. Il ricorrente censura, unicamente ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5, una decisione d’appello che ha confermato, esattamente per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto (i.e. la mancata Ric. 2020 n. 18997 sez.
S2 -ud. 03-04-2024 -5- prova valore del patrimonio netto della società al momento in cui fu aumentato il capitale sociale), la sentenza del Tribunale di Venezia. Deve quindi essere applicata la norma sopra citata, atteso che il giudizio di appello è stato introdotto (R.G. sent. appello 3654/2017) successivamente all’11 settembre 2012, così come previsto dall’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012 (Cass. ord. 11439/2018). 5.2. Il ricorso è comunque inammissibile poiché tende in maniera manifesta a sollecitare una diversa valutazione delle prove rispetto a quella effettuata dalla Corte d’Appello di Venezia (v. il testo del ricorso citato alpunto 2).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione – che il ricorrente denuncia come conseguenza dell’omesso esame delle prove – non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr.
Cass., Sez. Un. n. 34476/2019 ; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 22901/2005; Cass. n. 15693/2004; Cass.n. 11936/2003).
6. Attesa l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del presente giudizio, da liquidarsi secondo dispositivo.
7. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione Ric. 2020 n. 18997 sez. S2 -ud. 03-04-2024 -6- del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 4.200,00di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ult