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Decreto — n. 15379/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15379/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The parties involved were the appellants Bordignon and Callegari against the Prefecture of Vicenza, with no defense filed by the respondent. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the termination of the proceedings under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period extinction of proceedings waiver by silence civil procedure code ritiro dell'istanza giudiziaria decadenza dal diritto di regresso conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
-intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
art. 380-bis c.p
-intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n.6167/2023 R.G. proposto da: BORDIGNON PIERGIUSEPPE, CALLEGARI GIUSEPPINA, difesi come in atti. -ricorrenti – Contro PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VICENZA. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così decis