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Decreto — n. 15375/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15375/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15375/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7441/2023 R.G. proposto da: STUDIO TECNICO ASSOCIATO PEIRETTI - CHIABRANDO, CHIABRANDO ANDREA, difesi come in atti. -ricorrenti – Contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO, difesa come in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 833/2022 emessa da Tribunale di Cuneo il 05/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 15375/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 7441/2023 R.G. proposto da: STUDIO TECNICO ASSOCIATO PEIRETTI - CHIABRANDO, CHIABRANDO ANDREA, difesi come in atti. -ricorrenti – Contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO, difesa come in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 833/2022 emessa da Tribunale di Cuneo il 05/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione abbandono del procedimento procedura contenziosa civile anticipo delle spese ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7441/2023 R.G. proposto da: STUDIO TECNICO ASSOCIATO PEIRETTI - CHIABRANDO, CHIABRANDO ANDREA, difesi come in atti. -ricorrenti – Contro CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CUNEO, difesa come in atti. -controricorrente – avverso la sentenza n. 833/2022 emessa da Tribunale di Cuneo il 05/10/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00, per compenso, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15%, e agli accessor