Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15311/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses agrarian preemption claim, ruling the seller's notification does not prove preemption requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15311/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation rejected Anna Sorrentino's appeal against the lower court's order for the compulsory transfer of a property based on her agrarian preemption rights. The Garofalo family argued that the seller's notification of the preemption right implicitly acknowledged the legal requirements for its exercise, citing relevant case law. The court held that such a notification is merely a unilateral formality and does not shift the burden of proof regarding the existence of preemption prerequisites, which remains on the preemption holder under general civil law principles.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 della legge n. 590 del 1965; Art. 2697 c.c.: The unilateral notification of agrarian preemption rights by the alienating owner does not constitute an implicit recognition of the requisite conditions for exercise, and the burden of proving such conditions remains on the preemption holder.

Parole chiave

Generato dall'IA
agrarian preemption rights burden of proof allocation implicit recognition invalidity compulsory transfer property seller notification formalities diritto fondiario rurale presupposti materiali aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 della legge n. 590 del 1965
Senonché la comunicazione di cui all’art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall’art.
Art. 8 della legge n. 817 del 1971
Senonché la comunicazione di cui all’art. 8 della legge n.
Art. 2697 c.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario dei controricorrenti che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 2697 c.c
art. 93 c.p
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario dei controricorrenti che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7087 del 28/08/1987
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 13/07/1983
7087 del 28/08/1987), e avrebbe potuto essere desunta anche dal comportamento processuale della controparte, che ne avesse specificamente o implicitamente riconosciuto la sussistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 13/07/1983; Sez.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 894 del 13/02/1982
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16499 del 18/07/2014
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22187 del 20/10/2009
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6980 del 08/05/2003
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10789 del 12/08/2000
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3836 del 01/04/1995
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2064 del 04/05/1989
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 16/06/1987
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15668 del 15/07/2011
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 884 del 25/01/2002
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13831/2020) proposto da: SORRENTINO Anna (C.F.: SRR NNA 67B44 L259R), rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. Pasquale Serafino, nel cui studio in Roma, via Montebello n. 109, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro GAROFALO Carolina (C.F.: GRF CLN 44C66 L259P), GAROFALO Francesco (C.F.: GRF FNC 45H25 L259E) e GAROFALO Teresa (C.F.: GRF TRS 43A48 L259M), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Vincenzo Michelini, nel cui studio in Roma, via Boncompagni n. 61, hanno eletto domicilio; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 628/2020, pubblicata l’11 febbraio 2020, notificata a mezzo PEC il 12 febbraio 2020;

R.G.N. 13831/20 C.C.22/5/2024 Prelazione agraria –Trasferimento coattivo – Requisiti soggettivi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2010, Sorrentino Anna conveniva, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Garofalo Carolina, Garofalo Francesco e Garofalo Teresa, al fine di sentire pronunciare il trasferimento della proprietà del terreno emarginato alle condizioni di cui alla comunicata scrittura privata contenente contratto preliminare del 13 novembre 2009, in ragione del diritto di prelazione agraria esercitato con raccomandate a.r. del 5 dicembre 2009 e delle offerte reali effettuate per il prezzo complessivo di euro 20.500,00.

Si costituivano in giudizio Garofalo Carolina, Garofalo Francesco e Garofalo Teresa, i quali resistevano alla domanda avversaria, negando che sussistessero i presupposti oggettivi e soggettivi per l’esercizio della prelazione agraria. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa ed era espletata consulenza tecnica d’ufficio. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3061/2014, depositata il 17 dicembre 2014, notificata il 10 aprile 2015, accoglieva la domanda spiegata, dichiarando la sussistenza del diritto di prelazione agraria e il conseguente diritto della Sorrentino all’acquisto del terreno con retrostante pozzo e cisterna, in Torre del Greco, via Torretta Fiorillo. 2.– Con atto di citazione notificato il 6 maggio 2015, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado Garofalo Carolina, Garofalo Francesco e Garofalo Teresa, i quali lamentavano:

1) che erroneamente era stata ritenuta la validità della denuntiatio inviata, benché il contratto preliminare allegato non fosse stato sottoscritto;

2) che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dei requisiti oggettivi ai fini dell’esercizio della prelazione agraria, nonostante il terreno di proprietà della controparte avesse la consistenza di un giardino comprensivo della casa di abitazione e non avesse la destinazione catastale agricola;

3) che erroneamente era stata ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’esercizio del diritto di prelazione agraria, benché la Sorrentino non avesse dimostrato di essere coltivatrice diretta e di godere del lavoro della famiglia coltivatrice, né che lo avesse coltivato da almeno due anni, né che il fondo in ordine al quale aveva esercitato il diritto di prelazione potesse essere coltivato avvalendosi del triplo della capacità lavorativa della sua famiglia, né che nei due anni precedenti non avesse venduto altri fondi;

4) che erroneamente non si era tenuto conto che il pagamento del prezzo era avvenuto oltre i termini di legge. Si costituiva nel giudizio di impugnazione Sorrentino Anna, la quale concludeva per il rigetto del gravame e, in via incidentale, chiedeva che fosse disposto il trasferimento del cespite sul quale aveva esercitato il diritto di preferenza. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale e in integrale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta e dichiarava assorbito lo spiegato appello incidentale. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede:

a) che l’onere di fornire la prova della spettanza della prelazione agraria incombeva al retraente;

b) che la stessa denuntiatio inviata dubitava della sussistenza, in capo alla Sorrentino, dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio del diritto di prelazione;

c) che nella fattispecie la retraente non aveva fornito elementi atti a comprovare la concreta sua qualità e precisamente la conduzione del fondo nel biennio antecedente all’esercizio della prelazione, oltre alla capacità lavorativa della sua famiglia in ordine al fondo accresciuto dalla prelazione; d ) che gli esiti della prova testimoniale assunta sul punto erano contraddittori, generici e perplessi, come emergeva dalle deposizioni analiticamente esaminate dei testi Palumbo Anna, De Gregorio Carolina, Ientile Giuseppe, De Gregorio Giuseppina, Ciaravolo Lucia, Busiello Filomena; e ) che, per l’effetto, non era dimostrato che la Sorrentino coltivasse il terreno ad uso agricolo da almeno un biennio e che il fondo chiesto in “riscatto”, in aggiunta all’altro di sua proprietà, non superasse il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, stante che il coniuge era un marittimo e la figlia una studentessa universitaria, di cui non risultava che svolgessero attività agricola, né provato che possedessero macchinari agricoli;

f) che la madre della richiedente non era inserita nello stato di famiglia dell’istante, né conduceva il fondo di quest’ultima, essendo titolare di un altro predio direttamente condotto;

g) che d’altronde non erano stati prodotti registri di manodopera aziendali relativi alle unità lavorative assunte occasionalmente o fatture per i lavori svolti da contoterzisti, né era stata documentata la produzione di redditi conseguenti alla proclamata attività agricola della prelazionaria. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, Sorrentino Anna. Hanno resistito, con controricorso, gli intimati Garofalo Carolina, Garofalo Francesco e Garofalo Teresa. 4.–Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con l’unico articolato motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che non vi fosse la prova della spettanza del diritto di prelazione agraria nonostante: A) il riconoscimento del diritto di prelazione a cura delle controparti, attraverso la formale comunicazione inviata ai fini di consentire l’esercizio della preferenza nei modi e tempi di legge, con l’allegazione del relativo preliminare;

B) l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, all’esito delle testimonianze rese da Palumbo Anna, Ientile Giuseppe e Ciaravolo Lucia, che avevano riferito anche della collaborazione prestata dai familiari della Sorrentino e avevano elencato i prodotti coltivati, facendo riferimento ad una coltivazione che durava da 10-15 anni, cui si sarebbe contrapposta l’inattendibilità delle testimonianze rese da De Gregorio Carolina e De Gregorio Giuseppina nonché da Busiello Filomena; C) la mancata considerazione degli esiti della disposta consulenza tecnica d’ufficio, da cui era emerso che la Sorrentino aveva coltivato il fondo quantomeno a partire dal 2009. 1.1.–Il motivo è inammissibile.

Infatti, a fronte di un motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, è precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti ad un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 7921 del 06/04/2011). Al riguardo, si rileva che, nell’ambito del sindacato di legittimità, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. 1.2.– Né può essere sindacato in sede di legittimità il convincimento che il giudice di merito si è formato all’esito della comparazione delle deposizioni testimoniali rese e della valutazione dell’attendibilità dei testi escussi.

In proposito, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017; Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016; Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010; Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006; Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Sez. L, Sentenza n. 13910 del 09/11/2001). Il che è accaduto nel caso di specie, posto che la Corte territoriale ha indicato le ragioni (anche con riferimento alle risultanze probatorie utilizzate) per addivenire alla conclusione della carenza della coltivazione biennale del fondo a cura dell’istante, quale coltivatrice diretta. 1.3.–D’altro canto, tale accadimento storico-naturalistico non avrebbe potuto essere rimesso alla ponderazione tecnica del consulente d’ufficio nominato, che non poteva surrogare gli oneri probatori gravanti sulle parti (avendo piuttosto l’ausiliario del giudice verificato i requisiti oggettivi per potersi avvalere della prelazione agraria).

Ed invero, la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso stretto o proprio, ma un mezzo istruttorio in senso lato, sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica, sicché essa è ancorata alle allegazioni e alle produzioni effettuate dalle parti medesime, in ossequio al principio dispositivo e al regime delle preclusioni processuali (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11969 del 06/05/2021; Sez. 5, Sentenza n. 25253 del 09/10/2019;

Sez. 6- L, Ordinanza n. 10373 del 12/04/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 30218 del 15/12/2017; Sez. 6-L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 3191 del 14/02/2006; Sez. 3, Sentenza n. 9060 del 06/06/2003). Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata (o comunque inutilizzabile sul punto) qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. 1.4.– Con riferimento all’asserito riconoscimento della spettanza della prelazione agraria che sarebbe derivato dalla comunicazione trasmessa dai comproprietari alienanti, la Corte distrettuale ha precisato che la denuntiatio inviata esprimeva un esplicito dubbio sulla sussistenza, in capo alla Sorrentino, dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’esercizio del diritto di prelazione.

Tanto chiarito, era preciso onere della parte che riteneva di aver diritto alla prelazione agraria provare la qualità di coltivatore diretto e l’esercizio biennale della coltivazione, senza che tale dimostrazione fosse soggetta a limitazioni, potendo essere fornita anche per testimoni o per presunzioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 341 del 18/01/1988; Sez. 3, Sentenza n. 476 del 18/01/1983; Sez. 3, Sentenza n. 5856 del 06/11/1982; Sez. 3, Sentenza n. 245 del 15/01/1982). Tale prova avrebbe dovuto sostanziarsi nella dimostrazione dell’esercizio in concreto della coltivazione, in relazione alle necessità colturali del fondo (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 7087 del 28/08/1987), e avrebbe potuto essere desunta anche dal comportamento processuale della controparte, che ne avesse specificamente o implicitamente riconosciuto la sussistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 13/07/1983; Sez. 3, Sentenza n. 894 del 13/02/1982). Senonché la comunicazione di cui all’art. 8 della legge n. 590 del 1965 (modificato dall’art. 8 della legge n. 817 del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo solo l’adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente dal proprietario alienante del fondo, soggetto diverso dall’eventuale acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall’onere della prova dell’esistenza dei requisiti richiesti per l’esercizio di tale diritto, che resta a suo carico secondo il principio generale di cui all’art. 2697 c.c. (Cass.

Sez. 6-2, Ordinanza n. 16499 del 18/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 22187 del 20/10/2009; Sez. 3, Sentenza n. 6980 del 08/05/2003; Sez. 3, Sentenza n. 10789 del 12/08/2000; Sez. 3, Sentenza n. 3836 del 01/04/1995; Sez. 3, Sentenza n. 2064 del 04/05/1989; Sez. 3, Sentenza n. 5300 del 16/06/1987). Né è indicativa di tale riconoscimento la circostanza che la comunicazione inviata fosse corredata del preliminare di vendita concluso con Ascione Maria (peraltro privo di sottoscrizioni). E ciò perché, in tema di prelazione agraria, la promessa di vendita stipulata dal proprietario del fondo con un terzo, e subordinata “al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore” (o del proprietario limitrofo), non contiene una confessione stragiudiziale della sussistenza dei requisiti del diritto di prelazione in capo all’avente diritto, bensì una semplice clausola condizionale che, non comportando alcun implicito riconoscimento del diritto predetto, si limita a subordinare l’efficacia dell’atto all’eventuale esercizio della prelazione, che va, poi, riscontrata come in concreto esistente nel concorso dei necessari requisiti di legge (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 15668 del 15/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 884 del 25/01/2002). 2.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a vantaggio del difensore anticipatario dei controricorrenti che ne ha fatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, con distrazione a vantaggio del loro difensore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu