Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the case under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the plaintiffs' formal withdrawal of the case. The appellants, representing two individuals, had previously challenged a second-instance judgment against bankrupt entities and a sole proprietorship but subsequently submitted a written renunciation of their appeal. The court ruled that the withdrawal met all statutory requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the underlying bankruptcy dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, if properly communicated and accepted by the opposing parties, results in the immediate extinction of the judicial proceedings without the need for a substantive ruling on the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: DI GIORGIO LARA, TISEO GEMMA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SANT’ANGELA MERICI 96, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, rappresentate e difese dall’avvocato CARLO RISI; -ricorrenti - contro FALLIMENTO ITALIANA GAS LUCE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GREGORIO; CURATELA DEL FALLIMENTO TOP ENERGY SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO DI MAMBRO; -controricorrenti – nonché contro EDIL MILLENNIO DI D’AGUANNO GIOVANNA E C.
SAS; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.3049/2022pubblicata in data 9 maggio 2022 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da DI GIORGIO LARA, TISEO GEMMA, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere c