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Decreto — n. 15266/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 15266/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Cagliari Prefecture extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. Although the case involved a procedural proposal for judgment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the appellant remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of rights, leading to the termination of the proceedings without any order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the communication of the proposal for judgment.

Parole chiave

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Cassation appeal withdrawal forty day period procedural proposal judgment extinction of proceedings renunciation of appeal ritiro dell'istanza giudiziaria inattività successiva alla sospensione decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
-intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
art. 380-bis c.p
-intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;
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Testo completo

ente DECRETO Visti gli atti del procedimento n. 2782/2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: SOLLAI MAURO, elettivamente domiciliato in Cagliari Viale Armando Diaz, presso lo studio dell’avvocato Silvia Muntoni (MNTSLV73C42H118T) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro PREFETTURA DI CAGLIARI. -intimata – Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto che, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., il ricorso deve intendersi rinunciato e si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; ritenuto che nulla si deve disporre in punto di spese dato che la parte intimata non ha svolto difese;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di Cassa