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Decreto — n. 15212/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15212/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15212/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ROSSETTO GUERRINO, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15212/2024 — snciv · Corte di Cassazione: n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

Parole chiave

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ritiro dell'istanza giudiziaria condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale opposizione tardiva tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso proposto da: ROSSETTO GUERRINO, rappresentat o e difes o da ll’avvocato DAVIDE PALMIERI; -ricorrente - contro ROSSETTO PIERANGELO, rappresentato e difes o da ll’avvocato MAURO BIASI; GIORDANO LUCIANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TIZIANO BORLINA; -controricorrenti – nonché contro DI.BI.IMMOBILIARE SAS DI PITUSSI ANGELA C., BAGNAROL LAURA, COGO ALESSANDRO, EUGANINI MASSIMO, FERRATO DI SBROJAVACCA CARLO, GABRIELLI ANTONIO, GIORDANO ANDREA GIUSEPPE, GIORDANO MICHELA, LOVATTO CINZIA, PERESSUTTI ANDREA; -intimati – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trieste n.499/2022pubblicata in data 15 dicembre 2022 ;

IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da ROSSETTO GUERRINO, accettata daicontroricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere