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Sentenza — n. 15137/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against National Geometers Council decision due to expired one-year appeal period.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15137/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the one-year appeal period had expired. The appellant challenged a disciplinary sanction for non-payment of contributions, arguing procedural irregularities and the survival of a specific legal provision. The court ruled that the annual appeal term applies to all decisions by the National Council, and since it had passed, the remedy was no longer available.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 10 Reg. Consiglio Nazionale Geometri: The annual appeal period prescribed by Article 327 of the Code of Civil Procedure applies to appeals against decisions of the National Council of Geometers and commences from the date of deposit in the registry.

Parole chiave

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one-year appeal period disciplinary sanction appeal National Council of Geometers procedural inadmissibility expiration of appeal term sanzioni pecuniarie sanzione internazionale condono fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
Assume parte ricorrente che la decisione impugnata, mai notificata, sarebbe stata pubblicata in data 13/10/2020, avendo quindi proposto ricorso in data 13/4/2020, nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione all’indicata data di pubblicazione.
Art. 10 Reg. Consiglio Nazionale Geometri
civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso per Cassazione avverso le pronunce del consiglio nazionale dei Geometri e decorre dalla data del loro deposito in segreteria, il quale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento approvato con d.m.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
106, che nell’affermare che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario è opponibile ex art. 170 del DPR n.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 327 c.p
Assume parte ricorrente che la decisione impugnata, mai notificata, sarebbe stata pubblicata in data 13/10/2020, avendo quindi proposto ricorso in data 13/4/2020, nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione all’indicata data di pubblicazione.
art. 24 cost
Analoghe ragioni a favore della decorrenza in ogni caso del termine lungo possono trarsi da Corte Costituzionale, 29/12/2000, n.577, che ha affermato la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 cost., della questione di legittimità costituzionale degli art.
art. 327, comma 1 c.p
636, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, devono essere integrati dalla regola posta dall'art. 327, comma 1 c.p.c.
art. 327 cod. proc. civ
Assume parte ricorrente che la decisione impugnata, mai notificata, sarebbe stata pubblicata in data 13/10/2020, avendo quindi proposto ricorso in data 13/4/2020, nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione all’indicata data di pubblicazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 1066/1988
Corte Costituzionale, 29/12/2000, n. 577
Corte Costituzionale, 12/05/2016, n. 106
E sempre in questa direzione si pone Corte Costituzionale, 12/05/2016, n. 106, che nell’affermare che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario è opponibile ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12061-2021 proposto da: SANTILLO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FERA, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI; -intimati - Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 23-05-2024 -2- avverso la decisione n. 34/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI depositata il 30/09/2020; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.

FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero, in subordine, la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, ex art. 374, co. 3, c.p.c.; lette le memorie del ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2024 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FULVIO TRONCONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero, in subordine, la rimessione della decisione alle Sezioni Unite, ex art. 374, co. 3, c.p.c.; udito l’avvocato Alessandro Corda, per delega dell’avvocato Giuseppe Fera per il ricorrente;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il geometra Santillo Enrico ha proposto ricorso articolato in tredici motivi avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati n. 34 del 30 settembre 2020, che ha respinto il ricorso dello stesso geometra Santillo contro la delibera assunta dal Consiglio di Disciplina dei Geometri e Geometri Laureati di Napoli, recante la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per morosità nel versamento dei contributi dovuti alla Cassa Geometri. Ric. 2021 n. 12061 sez.

S2 -ud. 23-05-2024 -3- La decisione gravata riteneva infondate le contestazioni circa la sopravvivenza del RD n. 74/1929, e quelle attinenti alla regolarità formale della procedura disciplinare, quanto alla comunicazione di avvio del procedimento disciplinare ed alla notificazione della decisione impugnata. Riteneva che la vicenda che era stata oggetto della sanzione applicata rientrasse tra quelle che erano suscettibili di reazione dell’ordinamento sul piano disciplinare, non potendosi in senso contrario invocare una rigida ed assoluta applicazione del principio di tassatività delle fattispecie disciplinarmente rilevanti.

Riteneva che la sanzione irrogata fosse congrua ed adeguata, avuto riguardo alle reiterate inadempienze contributive ed all’arco temporale nel quale si erano protratte, denotando non un’episodica insofferenza alle regole deontologiche, ma piuttosto una indubbia propensione alla violazione dei canoni di correttezza e probità. Escludeva che il proprio sindacato potesse estendersi alla valutazione circa l’effettiva sussistenza dell’obbligazione inadempiuta, atteso che il Santillo avrebbe dovuto fare valere tali ragioni in altra sede giudiziaria, e nei confronti della Cassa Geometri.

Reputava del tutto infondate le doglianze in ordine alla pretesa abnormità ed iniquità della sanzione, esulando dalla giurisdizione del Collegio Nazionale la controversia risarcitoria che il Santillo aveva inteso avanzare in sede di impugnazione del provvedimento irrogativo della sanzione. Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 23-05-2024 -4- Infine, considerava espressione di un vero e proprio abuso del processo la contestazione circa il difetto di legalità costituzionale della giurisdizione del giudice adito, avendo lo stesso Santillo introdotto il giudizio dinanzi al Collegio Nazionale.

Gli intimati, indicati in epigrafe (non risultando notificato il ricorso, nonostante la contraria indicazione nell’intestazione dell’atto, alla Cassa Geometri ed ai componenti del Consiglio di Disciplina del Collegio della Provincia di Napoli) non hanno svolto attività difensive. Il ricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’adunanza. Con ordinanza interlocutoria n. 3541/2024, all’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza, in vista della quale il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memorie, nelle quali ha sostenuto l’applicabilità del termine semestrale per il ricorso oggetto di causa. 2.Preliminarmente rileva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. Assume parte ricorrente che la decisione impugnata, mai notificata, sarebbe stata pubblicata in data 13/10/2020, avendo quindi proposto ricorso in data 13/4/2020, nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione all’indicata data di pubblicazione. Tuttavia, dalla lettura della copia del provvedimento impugnato, emerge che lo stesso è stato sì comunicato a Ric. 2021 n. 12061 sez.

S2 -ud. 23-05-2024 -5- mezzo pec al difensore del ricorrente in data 13 ottobre 2020, ma è stato però depositato, e quindi pubblicato, in data 30 settembre 2020, essendone stata anche rilasciata copia conforme all’originale in data 7 ottobre 2020 (come da attestazione resa dal funzionario rinvenibile alla fine della pag. 7 della copia della decisione impugnata prodotta dallo stesso ricorrente). Ne consegue che il ricorso risulta essere stato proposto allorché il termine per la sua ricorribilità era ormai decorso, dovendosi pertanto dichiarare la sua inammissibilità.

A tale conclusione, e cioè per la applicazione del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., pur in assenza di una specifica ed espressa diposizione contenuta nella legge speciale, deve poi pervenirsi per l’evidente necessità di dover in ogni caso porre un limite temporale massimo alla possibilità di impugnare il provvedimento, e ciò in vista dell’esigenza di addivenire alla formazione del giudicato, alfine di soddisfare evidenti esigenze di certezza giuridica, che viceversa sarebbero gravemente pregiudicate ove si optasse nel senso che solo la notifica del provvedimento, con la conseguenziale decorrenza del termine breve, potrebbe rendere il provvedimento stesso non più suscettibile di impugnazione.

Depongono in tal senso le argomentazioni di recente spese dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nell’affrontare il problema della decorrenza del termine breve di cui all’art. 702 quarter c.p.c., ove l’ordinanza sia stata emessa in udienza (Cass. S.U. n. 28975/2022), hanno ribadito che, anche in assenza di una espressa previsione, in ogni caso il termine Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 23-05-2024 -6- semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. si applica anche nell’ipotesi in cui l’ordinanza stessa non sia stata comunicata, essendo tale soluzione giustificata dall'esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici.

E’ stato evidenziato che la circostanza che il legislatore abbia introdotto "... una norma specifica per regolare il termine breve per la proposizione dell'appello... cioè l'art. 702quater, nell'ottica sistemica non può intendersi come manifestazione di una voluntas legis escludente il termine lungo; esclusione che, d'altronde, sul piano letterale non può neppure ricavarsi dal riferimento agli "effetti di cui all'art. 2909 del codice civile", poiché quest'ultimo riferimento va inquadrato in quanto si è finora illustrato. Vale a dire, il provvedimento decisorio è impugnabile sempre o entro termine breve o entro termine lungo; l'introduzione di una specifica disciplina attinente al termine breve e agli effetti del suo decorso non può quindi assorbire in modo meramente implicito la via dell'art. 327.

E’ stato quindi sostenuto che nel contesto sistemico, il legislatore avrebbe dovuto espressamente negare l'applicazione del termine lungo". Analoghe ragioni a favore della decorrenza in ogni caso del termine lungo possono trarsi da Corte Costituzionale, 29/12/2000, n.577, che ha affermato la manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 24 cost., della questione di legittimità costituzionale degli art. 22, 25 e 38 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, devono essere integrati dalla regola posta dall'art. 327, comma 1 c.p.c. nel senso della Ric. 2021 n. 12061 sez.

S2 -ud. 23-05-2024 -7- soggezione dell'appello al c.d. "termine lungo" annuale da essa previsto e non invece al solo termine di cui allo stesso art. 22, con la conseguente preclusione dell'appello quando il "termine lungo" con la conseguente preclusione dell'appello quando il "termine lungo" sia decorso. E sempre in questa direzione si pone Corte Costituzionale, 12/05/2016, n. 106, che nell’affermare che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario è opponibile ex art. 170 del DPR n. 115/2002, nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, ha fatto leva sul fatto che non è giustificata una diversa soluzione che pervenga a ritenere il rimedio impugnatorio proponibile sine die.

Infine, e proprio con specifico riferimento alla disciplina dei provvedimenti emessi dal Consiglio nazionale dei Geometri, come appunto segnalato nelle conclusioni del Pubblico Ministero, questa Corte nella sua più autorevole composizione, ha affermato che il termine annuale d'impugnazione, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso per Cassazione avverso le pronunce del consiglio nazionale dei Geometri e decorre dalla data del loro deposito in segreteria, il quale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento approvato con d.m. 15 febbraio 1949, ne determina la pubblicazione (Cass.

S.U. n. 1066/1988).

3. Non occorre però provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.

4. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Ric. 2021 n. 12061 sez. S2 -ud. 23-05-2024 -8- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processua