Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15001/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and awards costs to respondent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15001/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant had previously challenged an administrative fine of €22,000 imposed by the Bank of Italy for inadequate risk management and undisclosed losses. Since the respondent did not adhere to the withdrawal, the court ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: When a party withdraws an appeal satisfying statutory requirements, the judgment declares the proceedings extinguished, and if the opposing party does not accept the withdrawal, the withdrawing party bears the costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation administrative sanction appeal Cassation procedure vigilanza sulle banche contributi per le attività di vigilanza ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 2, cod. proc. civ.
Ilricorrente, in data 19/03/2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che soddisfa i requisiti ex art. 390, secondo comma , cod.
Art. 391, cod. proc. civ.
civ., sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.7.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591
Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 36/2019proposto da: SILLUZIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma via G. Antonelli, 4, presso lo studio dell’avvocato Danilo Lombardo (LMBDNL76L08F158V) rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Luigi Giudice (GDCMRA58H21G273E). -Ricorrente - Contro BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliatain Roma Via Nazionale 91, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Giovanni Napoletano (NPLGPP68A12A669F) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giuseppe Tiscione (TSCGPP75R30F839N) e Adriana Pavesi (PVSDRN69E55H501B). -Controricorrente - Nonché contro CREDITO ARETUSEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA.

Sanzioni amministrative -Intimata - Avverso il decreto del la Corte d’appello di Roma r.g. n. 5125/2015 depositata il 15/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Riccardo Guida. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. C on delibera n. 557/2013, prot. 104473 del 12/11/2013, il Direttorio della Banca d’Italia applicò (tra gli altri) all’avv. Giuseppe Silluzio, ex componente del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Aretuseo BCC soc. coop., l a s anzione amministrativa pecuniaria di € 22.000, per carenza nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale, e per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.V.

2. L’avv. Silluzio ha proposto opposizione , e x art. 145, t.u.b., innanzi alla Corte d’appello di Roma (riassumendo il giudizio già incardinato davanti al TAR del Lazio, che ha escluso la propria giurisdizione), e ha chiesto di annullare o dichiarare inefficace l’atto sanzionatorio e non dovuta la sanzione o, in subordine, la riduzione di quest’ultima al minimo edittale.

3. La Corte d’Appello di Roma, nel contraddittorio della Banca d’Italia, ha rigettato l’opposizione.

4. L’avv. Silluzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

5. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso.

6. Ilricorrente, in data 19/03/2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che soddisfa i requisiti ex art. 390, secondo comma , cod. proc. civ., sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.7. Le spese del giudizio cassazionesono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte della Banca d’Italia.

8. Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente a corrispondere alla Banca d’Italia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consi