Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and awards costs to respondent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the case. The applicant, an engineer sanctioned by the Bank of Italy for banking management failures, had previously challenged the administrative penalty before the Court of Appeal, which rejected his opposition. The court ruled that the withdrawal satisfied procedural requirements under the Civil Procedure Code, thereby terminating the proceedings and ordering the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished upon the applicant's valid withdrawal, and the court shall declare the case terminated while assigning costs to the withdrawing party.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7514/2019proposto da: GALLITTO GAETANO, elettivamente domiciliato in Roma via G. Antonelli, 4, presso lo studio dell’avvocato Danilo Lombardo (LMBDNL76L08F158V) rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Luigi Giudice (GDCMRA58H21G273E). -Ricorrente - Contro BANCA D’ITALIA, elettivamente domiciliatain Roma Via Nazionale 91, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Giovanni Napoletano (NPLGPP68A12A669F) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Giuseppe Tiscione (TSCGPP75R30F839N) e Adriana Pavesi (PVSDRN69E55H501B). -Controricorrente - Nonché contro CREDITO ARETUSEO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA.
Sanzioni amministrative -Intimata - Avverso il decreto del la Corte d’appello di Roma r.g. 5127/2015 depositata il 03/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Riccardo Guida. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. C on delibera prot. 104473 del 12/11/2013, il Direttorio della Banca d’Italia applicò (tra gli altri) all’ing. Gaetano Gallitto , ex componente del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Aretuseo BCC soc. coop., l a s anzione amministrativa pecuniaria di € 22.000, per carenza nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale, e per posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’O.d.V.
2. L’ing. Gallitto ha proposto opposizione , e x art. 145 t.u.b., innanzi alla Corte d’appello di Roma (riassumendo il giudizio già incardinato davanti al TAR del Lazio, che aveva escluso la propria giurisdizione), e ha chiesto di annullare o dichiarare inefficac e l’atto sanzionatorio e non dovuta la sanzioneo, in subordine, la riduzione di quest’ultimaal minimo edittale.
3. La Corte d’Appello di Roma, nel contraddittorio della Banca d’Italia, ha rigettato l’opposizione.
4. L’ing. Gallitto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
5. La Banca d’Italia ha resistito con controricorso.
6. Ilricorrente, in data 19/03/2024, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, che soddisfa i requisiti ex art. 390, secondo comma , cod. proc. civ., sicché, a norma dell’art. 391, cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio.7. Le spese del giudizio cassazionesono a carico del ricorrente, in difetto di adesione alla rinuncia da parte della Banca d’Italia.
8. Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (ex multis, Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente a corrispondere alla Banca d’Italia le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2. 600,00, di cui € 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consigli