Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the appellant, represented by herself and counsel, filed the appeal against the Brescia Court of Appeal's order, no formal request for judgment was submitted during the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the forty-day period following the communication of a proposal for settlement constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30342/2022 R.G. proposto da : SARTOR BARBARA, elettivamente domiciliata in BRESCIA VIA GRAMSCI 30, presso lo studio dell’avvocato SACCHETTO ELISABETTA (SCCLBT68R67F205W) che larappresenta e difende -ricorrente- CASTAURO MARIA GRAZIA, quale difensore di se stessa -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.689/2022 depositata il 26/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C