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Ordinanza — n. 14610/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for unfair delay compensation in bankruptcy, rejecting lower court's presumption of no mental distress.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal against a Second Instance decision that denied compensation for unreasonable bankruptcy delay. The appellants argued that the lower court incorrectly presumed they suffered no mental distress because their bankruptcy assets were insufficient to cover their claims. The Court ruled that the mere admission of claims into the bankruptcy estate creates a presumption of non-pecuniary damage unless specific circumstances prove otherwise, thereby overturning the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2 e comma 2 quinquies, della l. n. 89/2001; In bankruptcy proceedings, the admission of a creditor's claim to the passive estate creates a presumption of non-pecuniary damage from unreasonable delay, which cannot be rebutted merely by the insufficiency of assets or the creditor's awareness of the claim's unfoundedness.

Parole chiave

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unfair delay compensation bankruptcy proceedings non-pecuniary damage presumption of distress creditor's passive admission art. 89/2001 mental distress assessment grida ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2 della l. n. 89/2001
La Corte di Appello ha ritenuto -in relazione “alla ratio” dell’art. 2, comma 2 quinquies, della l.89/2001- che i ricorrenti non avessero diritto all’indennizzo non potendo aver subito alcun patema d’animo indennizzabile.
Art. 2, comma 2 quinquies della l. n. 89/2001
La Corte di Appello ha ritenuto -in relazione “alla ratio” dell’art. 2, comma 2 quinquies, della l.89/2001- che i ricorrenti non avessero diritto all’indennizzo non potendo aver subito alcun patema d’animo indennizzabile.
Art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.
Art. 6 CEDU
Art. 111 Cost.
Art. 2697 c.c.
art. 75 c.p
2 della l.89/91 e violazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez.1, Sentenza n.7664 del 13/04/2005
Cass. Ordinanza 4 febbraio 2021, n.2615
Cass. Ordinanza n 19555 del 2021
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.466/2023 R.G. proposto da : AGNOLETTI PAOLO, COLAIZZI ENRICO, PICIUCCHI ANTONIO, CUCCIA GIOVANNI, CARUSO ANNA, LA MANNA VITO, SCALCIONE BIAGIO, BORRIELLO FULVIO, LULLO ROBERTO, DIURNO FRANCESCO, SOLA ANGELA, MINERVINI FRANCESCA, STABILE VINCENZO, MASTROLORENZO ANTONIO, LONGO RAFFAELE, MORRIELLO ARCANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARANTO 95, presso lo studio dell’avvocato D'AMBROSIO GIUSEPPE (DMBGPP52A04B492O) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMBROSIO GIOVANNI (DMBGNN80D19H703H) -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 427/2022 depositata il22/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono la cassazione del decreto della Corte di Appello di Salerno n.3579 del 22.11.2022 con cui è stata respinta l’opposizione dagli stessi proposta ai sensi dell’art. 5 ter della l.89/2001 contro il decreto del giudice designato dal Presidente della medesima Corte, reiettivo della originaria domanda di indennizzo per danno da irragionevole durata di un processo fallimentare iniziato -per essi ricorrenti- nel 1994 e terminato nel 2020.

La Corte di Appello ha ritenuto -in relazione “alla ratio” dell’art. 2, comma 2 quinquies, della l.89/2001- che i ricorrenti non avessero diritto all’indennizzo non potendo aver subito alcun patema d’animo indennizzabile. E ciò in quanto era da presumersi “che nel corso della procedura e prima che la stessa avesse oltrepassato una durata ragionevole”, fosse divenuto “ormai evidente, già a partire dal 2000, non potervi essere alcuna seria aspettativa di ulteriore soddisfazione dei crediti chirografari vantati dai ricorrenti” stessi, tenuto conto dell’ammontare multimilionario dei crediti privilegiati ammessi nonché dell’ammontare, pure multimilionario, degli altri crediti chirografari ammessi “e di un attivo inferiore a €600,00 con prospettive solo estremamente ipotetiche di realizzo di gran lunga inferiori a quelle dei suddetti crediti privilegiati per non più di €3000,00”.

La Corte di Appello ha aggiunto che da una relazione del curatore, datata 5 marzo 2020 , era emerso che l’attivo disponibile avrebbe dovuto essere destinato a soddisfare un solo “creditore munito di privilegio speciale ex art. 39 TU 76/90”;

2. il Ministero della Giustizia resiste con controricorso contente ricorso incidentale; 3.i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., “la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e comma 2 quinquies, della l. n. 89/2001, 6 CEDU, 111 Cost e 2697 c.c.”. I ricorrenti richiamano il contenuto della ordinanza di questa Corte 4 febbraio 2021, n. 2615 ed evidenziano che il decreto impugnato è difforme dai principi affermati in quella ordinanza;

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” costituito da ciò che la relazione del curatore a cui la Corte di Appello ha dato rilievo era stata depositata a ventisette anni dalla data di apertura del fallimento;

3. con l’unico motivo di ricorso incidentale il Ministero della Giustizia lamenta “violazione dell’art. 2 della l.89/91 e violazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.” Deduce il Ministero che sarebbe ostativo al riconoscimento delle pretese dei ricorrenti il fatto che l’irragionevole protrarsi della procedura fallimentare è stato causato da “procedimenti esterni alla procedura che hanno avuto a loro volta durata non ragionevole” con conseguente “difetto di legittimazione passiva della procedura presupposta”;

4. va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale. 4.1. Esso è infondato. La tesi del Ministero si scontra con la giurisprudenza della Corte. È stato infatti affermato che “le disposizioni della legge 24 marzo2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sono applicabili anche con riferimento alle procedurefallimentari, nella cui durata complessiva vanno ricompresi anche i tempi impiegati per risolvere questioni riguardanti controversie "parallele", quali le azionirevocatorie promosse dalla curatela” (Cass.

Sez.1, sentenza n.18686 del 23/09/2005). Può inoltre osservarsi che il Ministero si è limitato alla deduzione sopra riportata laddove invece “in tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedurafallimentare, non spetta al creditore concorrente che lamenti tale irragionevolezza, allegare e dimostrare il ritardo nella predisposizione del piano di riparto o nella liquidazione dei cespitifallimentari, ma, trattandosi di valutare, ai fini del giudizio di complessità della procedura, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n.89 del 2001, attività cui sono tenuti gli organi del fallimento, spetta all'amministrazione convenuta dimostrare che il ritardo nella definizione della procedura non va ascritto ai predetti organi, essendo, invece, giustificato da documentate ragioni, quali il sollecito esperimento di azionirevocatorie fallimentari, la opposizione dello stesso creditore allo stato passivo, obiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attivitàfallimentari od altro” (Cass.

Sez.1, Sentenza n.7664 del 13/04/2005);

5. i due motivi del ricorso principale sono fondati. La Corte di Appello di Salerno ha assunto che i ricorrenti avrebbero dovuto prospettarsi, fino dal 2000 ossia da epoca antecedente alla scadenza di durata ragionevole della procedura fallimentare, “non potervi essere alcuna seria aspettativa” di soddisfacimento dei loro crediti e ciò anche con riguardo ad una relazione del curatore - datata marzo 2020 e dunque di ventisei anni successiva rispetto all’anno in cui i ricorrenti sono divenuti parte della procedura fallimentare. In questo modo la Corte di Appello si è posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Già con la ordinanza 4 febbraio 2021, n.2615, richiamata dai ricorrenti, è stato dichiarato illegittimo un decreto con cui - analogamente a quanto ha ritenuto la Corte di Appello di Salerno- era stato ritenuto possibile superare la presunzione di danno da irragionevole durata del processo fallimentare e ravvisare la ricorrenza di un motivo ostativo, ex art. 2 , co. 2 quinquies. l. n. 89/2001, al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, attraverso la valorizzazione di elementi quali l'ammontare dei crediti insinuati, il basso valore dell'attivo, le possibili azioni revocatorie ed, ancora, "la speranza di realizzare alcunché", che invece, come affermato dalla Corte in detta ordinanza, sono “nel loro insieme, elementi inidonei a fondare il rigetto della proposta domanda di equa riparazione”.

Con ordinanza n 19555 del 2021 la Corte ha ancora statuito che “in tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate”;

5. in conclusione il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato. All’accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione dell'impugnato decreto. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese. PQM la Corte accoglie il ricorso, rigetta il ricorso incidental