Cassation court allows appeal against appeal court for failure to consider timely defense of statute of limitations on construction defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Perugia Court of Appeal's judgment, which had dismissed the plaintiff's claim for damages regarding construction defects. The lower court had rejected the claim because the defendant raised the statute of limitations defense only at the first hearing, violating procedural rules requiring such defenses to be filed in the answer within twenty days. The Court ruled that this limitation defense is not subject to ex officio review and must be timely asserted by the opposing party, making the appeal admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1667 c.c.; Art. 167 c.p.c.: In construction contracts, the contractor's statute of limitations defense is not reviewable by the court on its own motion and must be raised in the defendant's answer within twenty days of service.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16555/2019 R.G. proposto da : NANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato inROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato MUSTO FLAVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARRESE VINCENZO; -ricorrente- contro CAPORALI CONTRACT SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 9, presso lo studio legale AVV. FEDERICI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN LUCA MAZZOCCHIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 822/2018,depositata il 26/11/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Francesco Nanni ha proposto opposizione al decreto che gli aveva ingiunto di pagare in favore della Caporali Contract s.r.l. euro 19.000 in relazione alla realizzazione di una pavimentazione; l’opponente ha eccepito l’esistenza di vizi dell’opera e ha chiesto di revocare il decreto e di condannare controparte al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Perugia revocava il decreto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la Caporali Contract al pagamento in favore di Nanni euro 14.000 a titolo di risarcimento dei danni causati dai vizi della pavimentazione.
2. La Caporali Contract s.r.l. ha proposto appello nei confronti della pronuncia di primo grado, contestando la tempestività della denuncia dei vizi e la mancanza di prova del presunto riconoscimento di detti vizi da parte dell’appellante, come pure di interventi che la società avrebbe eseguito per eliminare i medesimi. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 822/2018, ha accolto il gravame. La Corte d’appello ha osservato che, in base al contratto concluso tra le parti, l’eventuale contestazione dei vizi era “valida solo se inoltrata per iscritto entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente in materia, pena decadenza” e come tale contestazione scritta non fosse mai stata fatta da Nanni, che non aveva in ogni caso mai provato di avere contestato verbalmente a controparte i vizi della pavimentazione o gli interventi che a suo dire controparte avrebbe effettuato per ben tre volte.
Il giudice d’appello ha ancora osservato che Nanni aveva in primo grado chiesto l’ammissione di prove testimoniali vertenti su questi due aspetti, prove che però non sono state riproposte né in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado né in secondo grado. Il giudice d’appello ha quindi rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda di risarcimento dei danni proposte da Nanni.
3. Avverso la sentenza d’appello Francesco Nanni ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Caporali Contract s.r.l. Caporali Contract ha depositato – il 28 luglio 2019 – atto con cui ha richiesto di essere rimessa in termini: ha precisato di avere notificato il controricorso il 2 luglio 2019, termine ultimo per la sua proposizione essendo il ricorso stato notificato il 23 maggio 2019, e che la notificazione che non è andata a buon fine in base a quanto risulta sulla busta per “irreperibilità del destinatario”, irreperibilità erronea in quanto il plico era stato inviato al ricorrente presso lo studio del proprio avvocato domiciliatario in via Tembien 15, Roma, così come riportato nel ricorso e come risulta dal sito dell’Ordine degli avvocati di Roma.
La controricorrente si è comunque immediatamente attivata e il 22 luglio 2019 ha notificato il controricorso all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del ricorrente. Il Collegio rileva come non vi sia necessità di pronunciare sulla richiesta di rimessione in termini, essendosi Caporali Contract già tempestivamente attivata provvedendo alla rinotificazione dell’atto, seguendo quanto prescrive al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 14594/2016). Memoria è stata depositata dal ricorrente e da Caporali Contract.
CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166, 167, c.p.c., 1667, 1669, 2697 e 2969 c.c., nullità della sentenza o del procedimento, per avere valutato un’eccezione di decadenza tardivamente proposta dalla Caporali Contract e non rilevabile d’ufficio: la Corte d’appello ha erroneamente accolto l’eccezione di decadenza tardivamente proposta dalla Caporali nella propria comparsa di costituzione depositata il giorno della prima udienza e non nei venti giorni antecedenti. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di contratto d'appalto, ladecadenza del committente dalla azione digaranzia per vizi dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non èrilevabile di ufficio” (Cass. n. 6077/1988).
Non trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, deve essere proposta ai sensi dell’art.167 c.p.c. a pena di decadenza nella comparsa di risposta del convenuto, che deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente appunto la comparsa di cui all’art. 167. Nel caso in esame, l’eccezione è stata proposta sì nella comparsa di risposta (vedi pag. 3 dell’atto), ma la comparsa non è stata depositata venti giorni prima dell’udienza ma alla stessa udienza del 20 gennaio 2020 (come risulta dal verbale depositato dal ricorrente insieme al ricorso).
2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, che contesta violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 c.p.c., 1676 e 2697 c.c., nullità della sentenza o del procedimento, per avere la Corte d’appello escluso l’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della Caporali sull’errato presupposto che la stessa avrebbe negato già con la comparsa di costituzione e risposta di avere effettuato un qualsiasi intervento per l’eliminazione degli stessi. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia