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Ordinanza — n. 14561/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for unreasonable delay compensation by correcting appellate court's calculation of trial duration limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14561/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the lower appellate court's refusal to award compensation for unreasonable delay in a civil damages trial. The appellant argued the total proceedings exceeded legal time limits, while the lower court incorrectly excluded a period because preventive remedies hadn't been exhausted at a specific intermediate date. The supreme court ruled that once the overall reasonable duration limit was breached, preventive remedies were no longer required, ordering a recalculation of the delay period and remanding the case for compensation liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 1, 2-bis e 2-ter, nonché dell'art. 6, comma 2-bis, della l. n. 89/2001; If the overall reasonable duration limit of a civil proceeding is exceeded, the requirement to exhaust preventive remedies ceases to apply, and the court must recalculate the unreasonable delay period based on the total duration.

Parole chiave

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unreasonable delay compensation civil proceedings duration preventive remedies exhaustion appellate court error remand for liquidation ricorso per risarcimento danni restituzione del termine obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 1, 2-bis e 2-ter, della l. n. 89/2001
89/2001, rappresentato dall’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., posto che alla data del 31 ottobre 2016 non era ancora decorso il termine di ragionevole durata del giudizio di rinvio.
Art. 6, comma 2-bis, della l. n. 89/2001
2, commi 1, 2-bis e 2-ter, nonché dell’art. 6, comma 2-bis, della l. n. 89/2001, deducendo il vizio di motivazione apparente e, quindi sostanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e conseguente violazione degli artt.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 281-sexies c.p
89/2001, rappresentato dall’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., posto che alla data del 31 ottobre 2016 non era ancora decorso il termine di ragionevole durata del giudizio di rinvio.
artt. 132 c.p
89/2001, deducendo il vizio di motivazione apparente e, quindi sostanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2019
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Testo completo

di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al ricorso, dall’Avv. Maurizio S. La Pedalina e domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec: avvmauriziosaviolapedalina@puntopec.it; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso il decreto n. cronol. 1066/2022 del 29 settembre 2022 della Corte di appello di Roma, in composizione collegiale; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 maggio 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettala memoria della ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso dell’11 aprile 2022, Natoli Maria chiedeva alla Corte di appello di Messina il riconoscimento e la liquidazione dell’equo indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio di risarcimento danni iniziato dinanzi al Tribunale di Patti l’11 novembre 1996 e conclusosi con sentenza R.G.N. 19/2023 C.C. 10/05/2024 EQUA RIPARAZIONE della Corte di appello di Messina emessa a seguito di giudizio di rinvio il 15 settembre 2020, passata in giudicato il 2 dicembre 2021. Il Consigliere delegato dell’adita Corte di appello liquidava alla Natoli l’equo indennizzo nella misura di euro 4.500,00, ritenendo che la durata irragionevole del giudizio presupposto fosse di 10 anni (e non 14 come richiesto in ricorso) e che per ognuno degli stessi si ravvisava la congruità dell’importo di euro 450,00, motivando la decurtazione dei 4 anni con l’assunto che - poiché il giudizio di rinvio aveva avuto inizio con citazione notificata il 27 novembre 2015 ed aveva avuto una durata di 4 anni, 11 mesi e 7 gg. e che la durata in quel grado avrebbe dovuto essere di un anno - non poteva essere riconosciuto alcun indennizzo per quest’ultimo periodo in assenza del rimedio preventivo di cui all’art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89/2001, rappresentato dall’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., posto che alla data del 31 ottobre 2016 non era ancora decorso il termine di ragionevole durata del giudizio di rinvio.

Decidendo sull’opposizione formulata dalla Natoli avverso il citato decreto monocratico, la Corte di appello di Messina, in composizione collegiale, la rigettava con decreto n. cronol. 1066/2022, condannando l’opponente alla rifusione delle spese, condividendo l’impostazione motivazionale del giudice monocratico, confermando che, alla data del 31 ottobre 2016, non era decorso il termine ragionevole di durata del giudizio di rinvio, pari ad un anno dal suo inizio (26/11/2015).

2. Contro il citato decreto collegiale ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, la Natoli Maria. Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2-bis e 2-ter, nonché dell’art. 6, comma 2-bis, della l. n. 89/2001, deducendo il vizio di motivazione apparente e, quindi sostanzialmente omessa su un punto decisivo del giudizio (e conseguente violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.). Sostiene al riguardo la ricorrente che, nel caso di specie, non potevano esserci dubbi sul fatto che, avendo il giudizio presupposto trovato origine in primo grado con la notificazione dell’atto di citazione in data 11 novembre 1996, per effetto dello svolgimento dei quattro gradi precedenti (dovendosi considerare il giudizio di rinvio una prosecuzione di quello precedente), esso, alla data del 31 ottobre 2016, aveva superato abbondantemente il periodo complessivo di “ragionevole durata” di cui all’art. 2, comma 2-ter, della l. n. 89/2001, così dovendosi osservare, quanto all’adozione dei rimedi preventivi, il disposto dell’art. 6, comma 2- bis, che, per siffatti processi, ne esclude l’applicabilità.

Pertanto, aggiunge la ricorrente, data la complessiva durata del giudizio presupposto in anni 21, mesi 4 e giorni 19, il periodo da imputare ad irragionevole durata si sarebbe dovuto computare (detratto l’intervallo di 7 anni, scaturente dalla somma di 6 anni per i tre gradi ordinari e di un anno per il giudizio di rinvio) nell’ordine di anni 14, mesi 4 e giorni 19.

2. Il motivo è palesemente fondato alla stregua della piana applicazione dell’art. 6, comma 2-bis, della l. n. 89/2001, poiché, avendo alla data del 31 ottobre 2016 il processo presupposto già superato il limite complessivo della durata ragionevole (non potendo porsi riferimento solo al non già decorso termine di un anno del giudizio di rinvio alla predetta data del 31 ottobre 2016, come erroneamente ha fatto la Corte di appello, poiché il termine ordinario –ovvero di durata ragionevole - di sei anni relativo ai precedenti tre gradi era già stato superato), non poteva applicarsi il disposto del comma 1 dell’art. 2 della stessa legge sull’obbligatorietà dell’esperimento dei rimedi preventivi (è, peraltro, del tutto improprio il riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 2019, relativa, oltretutto, alla disciplina dell’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo e non nel giudizio ordinario civile).

A quest’ultimo principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio nel ricalcolare legittimamente il periodo effettivo della durata irragionevole del giudizio civile presupposto nei suoi vari gradi, procedendo, di seguito, alla liquidazione dell’equo indennizzo.

3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente rinvio del procedimento alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione collegiale, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione collegiale. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 10 maggio 2024. Il Presidente