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Ordinanza — n. 14554/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14554/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14554/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2056/2019 proposto da: Fabbri Francesco, difesodall’avvocato Valentino Sirianni; -ricorrente- contro D'Urso Marco, difesodagli avvocati Marco Marasca e Valerio Larosa ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3850/20 18 del 6/6/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa 1. –Francesco Fabbri ha proposto ricorso in cassazione (con quattro mo- tivi)nei confronti di Marco D’Urso per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma di riforma della sentenza di primo grado in una causa concernente la restituzione somme versate nel corso dello svolgi- mento di trattative precontrattuali per la compravendita di immobile. 2.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14554/2024 — snciv · Corte di Cassazione: – Il ricorrente ha depositato atto del 23/2/2024 di rinuncia al ricorso in cassazione, cui ha fatto seguito il deposito dell’adesione del 26/2/2024 da partedel controricorrente. 2di 2 – 205 6/2019 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 1 ) – Caponi Est. 3. -Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedimento sulle spese, precluso dall'adesione dellacontroparte. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo (ex art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002) della parte impugnante non vittoriosa di ver- sare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della propo- sizione dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione restituzione di fondo contratto successorio di rinuncia controprestazione contrattuale retrocessione nell'espropriazione condono delle spese procedurali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2056/2019 proposto da: Fabbri Francesco, difesodall’avvocato Valentino Sirianni; -ricorrente- contro D'Urso Marco, difesodagli avvocati Marco Marasca e Valerio Larosa ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3850/20 18 del 6/6/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa 1. –Francesco Fabbri ha proposto ricorso in cassazione (con quattro mo- tivi)nei confronti di Marco D’Urso per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma di riforma della sentenza di primo grado in una causa concernente la restituzione somme versate nel corso dello svolgi- mento di trattative precontrattuali per la compravendita di immobile. 2.

– Il ricorrente ha depositato atto del 23/2/2024 di rinuncia al ricorso in cassazione, cui ha fatto seguito il deposito dell’adesione del 26/2/2024 da partedel controricorrente. 2di 2 – 205 6/2019 – 2 – 10 / 4 /202 4 ( 2 1 ) – Caponi Est. 3. -Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedimento sulle spese, precluso dall'adesione dellacontroparte. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo (ex art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002) della parte impugnante non vittoriosa di ver- sare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della propo- sizione dell'impugnazione (cfr.

Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così dec