Cassation court orders integration of necessary co-litigants due to indivisibility of causes under Article 331 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the notice of appeal was not served on two necessary co-litigants. These parties, Ipo Informazioni and Montinvest, were originally summoned as guarantors and remain essential to the case. The court ruled that the causes are indivisible under Article 331 of the Civil Procedure Code, mandating the integration of their defense before the appeal can proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; When parties are originally summoned as guarantors in a necessary joinder of action, the causes are indivisible, and the appeal must be notified to all necessary co-litigants to be valid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ale titolare del Panificio Artigiano Vietti Alberto, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale notarile del 24 ottobre 2023 allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore (in sostituzione del precedente, deceduto), dall’Avv. Felice Torzini, con elezione di domicilio digitale all’indirizzo pec: avvfelicetorzini@cnfpec.it; -ricorrente - contro CONSULTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, NOTARO GIUSEPPE e ALLIANZ RAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimati - avversola sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1428/2018, pubblicata il 20 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024 dal Consigliere relatore Aldo Carrato. RILEVATO:
1. che con atto di citazione ritualmente notificato alla Consulta s.r.l. e a Notaro Giuseppe, Vietti Alberto, quale titolare del Panificio Artigiano, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo –Sez. dist. Di Montevarchi n. 97/2011, con la quale – in accoglimento della domanda R.G.N. 33267/2018 C.C. 21/05/2024 CONDOMINIO proposta dalla citata Consulta s.r.l. nei suoi confronti e pronunciando anche sulle domande di garanzia formulate nei riguardi dei terzi chiamati in causa Notaro Giuseppe, Ras Riunione Adriatica di Sicurtà, Ipo Informazioni e Montinvest s.r.l., così decideva:
a) dichiarava la sussistenza, a favore della Consulta s.r.l., del diritto di comproprietà indivisa nella misura di ½ dell’intero sulla porzione di resede (classificato con altre pertinenze di fabbricato urbano) adiacente al manufatto insistente nel Comune di Bucine alla partita 2546, foglio 79, particella 274 sub 15 (che era risultato comprovato documentalmente mediante la ricostruzione della proprietà del resede come emergente dagli atti notarili antecedenti il rogito del 13.06.1996 del notaio Giuseppe Notaro – con il quale era stata ceduta da Montinvest s.r.l. a Vietti Alberto l’intera proprietà del resede sull’erroneo presupposto che si trattasse di un resede di proprietà esclusiva –oltre ad essere stato riconosciuto dal medesimo Vietti, ancorché tardivamente, ovvero in sede di precisazione delle conclusioni);
b) disponeva la conseguente variazione catastale e ordinava la trascrizione della sentenza;
c) ordinanza la immediata demolizione dei manufatti e costruzioni e, in ogni caso, di tutte le opere non autorizzate esistente nel resede in comproprietà, ma limitatamente ai manufatti abusivi riguardanti solo la parte a sinistra per chi guardava dalla scala di accesso e non quella a destra;
d) riteneva fondata parzialmente la domanda relativa al pozzo, dichiarando la natura condominiale dello stesso, ma rigettando la richiesta di riduzione in pristino e di riapertura della botola;
e) dichiarava, inoltre, il Vietti al risarcimento dei danni in favore della Consulta s.r.l., liquidati in euro 6.966,00, già rivalutati, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
f) condannava lo stesso Vietti al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di CTP E CTU;
g) in parziale accoglimento della domanda di manleva fatta valere dallo stesso convenuto Vietti nei confronti del notaio Notaro Giuseppe, condannava in via generica quest’ultimo a tenere indenne lo stesso Vietti solo limitatamente alle spese che sarebbero state necessarie per la stipula di un contratto di rettifica;
h) respingeva, nel resto, le domande nei riguardi dello stesso Notaro Giuseppe, compensando le spese di lite in ordine al relativo rapporto processuale;
i) condannava in via generica la Ras s.p.a. a rilevare indenne il Notaro Giuseppe solo limitatamente alle spese che sarebbero risultate indispensabili per la stipula del contratto di rettifica, il tutto nei limiti della polizza e ferma la franchigia prevista dall’art. 9 della stessa polizza;
l) rigettava le ulteriori domande di Notaro Giuseppe formulate contro la Ras s.p.a., compensando le spese dell’inerente rapporto processuale;
m) respingeva la domanda di manleva proposta dalla Ras s.p.a. nei confronti di Ipo Informazioni di Tavanti Giovanni c.;
n) condannava la Ras s.p.a. a rifondere le spese processuali in favore di quest’ultima società;
o) rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Ipo-Informazioni nei confronti di Ras s.p.a.;
p) respingeva anche la domanda di manleva proposta dalla società Ras nei riguardi di Montinvest srl, compensando le relative spese di lite; 2.che decidendo sull’appello del Vietti, cui resistevano gli appellati Consulta s.r.l., Notaro Giuseppe e Ras s.p.a. (nel mentre gli altri appellati rimanevano contumaci), la Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 1428/2018 (pubblicata il 20 giugno 2018), in parziale riforma della decisione di primo grado e in accoglimento per quanto di ragione del gravame, così pronunciava:
a) dichiarava che l’ordine di demolizione di cui alla sentenza di prime cure comprendeva la scala di accesso alle terrazze con esclusione della sola parte che copriva il posto auto, ubicata sulla destra della scala per chi sale;
b) condannava il Vietti, nella qualità dedotta, al risarcimento dei danni subiti dalla Consulta s.r.l. nella ridotta misura di euro 1.836,00, oltre interessi dalla domanda;
c) regolava le spese processuali relative ai distinti rapporti processuali instauratisi;
d) confermava nel resto l’impugnata sentenza;
3. che avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, il Vietti Alberto e che nessuna delle parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
4. che, come dallo stesso ricorrente evidenziato, il ricorso non risulta notificato anche alle parti - ovvero alle due società Ipo Informazioni e Montinvest s.r.l., in persona dei legali rappresentanti - rimaste contumaci in appello, nei cui confronti avrebbe dovuto essere notificato direttamente;
5. che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente alle pagg. 11 e 12 del ricorso, la notificazione del ricorso nei riguardi delle due citate società è indispensabile, vertendosi – alla stregua della qualità (quali garanti in senso proprio) per cui le stesse erano state evocate in giudizio “ab origine” – in una ipotesi di inscindibilità delle cause ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 24707/2015, Cass. n. 5876/2018, Cass. n. 33418/2022 e Cass. n. 9013/2022) e, quindi, di litisconsorzio necessario;
P.Q.M.
ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle società Ipo Informazioni e Montinvest s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, concedendo al ricorrente, in proposito, il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere ai conseguenti adempimenti notificatori. Rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del