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Ordinanza — n. 14420/2024 — snciv Generato dall'IA

Court of Appeal of Rome has jurisdiction over execution proceedings initiated by an independent attorney for litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14420/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the appeal against the Rome Court of Appeal's declaration of incompetence, ruling that Rome retains jurisdiction. The appellant argued that the independent attorney acting for litigation costs assumes an autonomous standing, making the execution phase the relevant presupposed proceeding under Law No. 89/2001. The court agreed, noting that while the attorney is not a party to the original trial, their claim for cost reimbursement is accessory to the main judgment and thus governed by the execution timeline initiated in Rome. Consequently, the Rome Court of Appeal was declared competent, and the case was remitted for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 5 quinquies, Law No. 89/2001; When an independent attorney acts towards the losing party for the payment of litigation costs, they assume autonomous standing, rendering the execution phase the presupposed proceeding for territorial jurisdiction purposes.

Parole chiave

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independent attorney standing litigation costs reimbursement territorial jurisdiction execution proceedings Law 89/2001 accessory claim competence declaration incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 3, Law No. 89/2001
Art. 5 quinquies, Law No. 89/2001

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2022, n. 15964
Quando, però, il difensore che abbiaavanzato istanza di distrazione delle spese di lite agisce verso ilsoccombente per il pagamento delle spese processuali non assume la veste di parte del giudizio presupposto ma assume veste autonoma (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2022, n. 15964, nonché Cass.
Cass. civ., sez. VI, 18 gennaio 2023, n. 1364
Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2023, n. 11623
VI, 18gennaio 2023, n.1364; Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2023, n. 11623).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7283/2023 R.G. proposto da: ABBATE FERDINANDO EMILIO, rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato in ROMA VIA UGO DE CAROLIS N.101, presso il proprio studio, -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 52274/2022 depositata il 06/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 6.3.2023 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Perugia in relazione alla domanda proposta dall’Avv.

Ferdinando Abbate, avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata di un procedimento di esecuzione dal medesimo instaurato, in qualità di antistatario, per le spese liquidate nell’ambito di un giudizio di equa riparazione; - secondo la Corte distrettuale, è competente il giudice del luogo in cui si era svolto il giudizio presupposto; - avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza l’Avv. Ferdinando Abbate sulla base di un unico motivo; - Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. - Il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott.

Corrado Mistri ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza della Corte d’appello di Roma; Rilevato che: - con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 5 quinquies della L. 89/2001, sostenendo che il difensore antistatario assume veste di parte autonoma quando agisce verso il soccombente per il pagamento delle spese processuali sicchè, ai fini dell’individuazione della relativa competenza territoriale, ex articolo 3, l.n. 89 del 2001, il processo presupposto va identificato nel solo giudizio di esecuzione, iniziato con la notifica dell’atto di pignoramento ex articolo 5 quinquies , l.n. 89del 2001, e definito dall’ordinanza che dispone l’attribuzione dellesomme pignorate; - il motivo è fondato; - l’istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'eserciziodel potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazionea ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perchè non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale […in quanto] il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'"an" che nel "quando", dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicchè l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sè governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudiziosulla pretesa principale.

Quando, però, il difensore che abbiaavanzato istanza di distrazione delle spese di lite agisce verso ilsoccombente per il pagamento delle spese processuali non assume la veste di parte del giudizio presupposto ma assume veste autonoma (Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2022, n. 15964, nonché Cass. civ., sez. VI, 18gennaio 2023, n.1364; Cass. civ., sez. II, 4 maggio 2023, n. 11623). - In tale ipotesi, l'istanza di distrazione delle spese non rende il procuratore antistatario parte del giudizio presupposto ed al predettova riconosciuta la legittimazione ad agire, ai sensi della l.n. 89 del 2001 in relazione alla successiva fase diesecuzione. - Ha, quindi errato la Corte d’appello di Roma a declinare la propria competenza, quale giudice dell’esecuzione, in favore della Corte d’appello di Perugia ove si era svolto il giudizio presupposto. - Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza della Corte d’appello di Roma, innanzi alla quale vanno rimesse le parti per la riassunzione nei termini di legge. - Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza della Corte d’appello di Roma, innanzi alla quale rimette le parti per la riassunzione nei termini di legge. Spese al giudizio di merito. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della C