Cassation court dismisses appeal regarding mandatory unified contribution payment for a retired judge's case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Paolo Di Martino's appeal against a lower court judgment concerning a unified contribution payment. The court confirmed that the procedural prerequisites for requiring an additional contribution from the appellant were met under the relevant decree. Consequently, the appeal was dismissed, and Di Martino was ordered to pay the litigation costs totaling over five thousand euros to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; The court must verify the existence of procedural prerequisites for the mandatory payment of the unified contribution when an appeal is filed.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19680/2019 R.G. proposto da: DI MARTINO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'ORSO N. 74, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DI MARTINO (DMRPLA39M22F839F), da sé stesso rappresenta to e difeso, -ricorrente- contro HAAS PAUL ed HAAS MARIA CHIARA, quest’ultima in persona del procuratore generale avv. Marco Catani giusta procura generale rilasciata il 16.9.2016, rep. n. 81655, racc. n. 34615, per atto del notaio Raffaele Casertano, entrambi quali eredi di SALEMME MARIA ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA IPPOLITO NIEVO, N. 61 SC.D, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPEZIALE(SPZDNC66S18I956V), che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2650/2019depositata il 18 . 4 . 2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 3di 134di 135di 136di 137di 138di 13 in caso di collocamento in pensione, dimissioni, o comunque in tutte le ipotesi – diverse dal trasferimento ad altra sede o ad altro incarico – in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell’ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo, pur non sussistendo un impedimento assoluto alla sua materiale apposizione, non è coercibile, e ben può essere rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente (cfr. ex multis nn. 9616/03 e 4326/12).
Indirizzo, quest’ultimo, da cui si trae ulteriore confermache la sottoscrizione della sentenza non solo possa , ma di regola debba essere apposta dal magistrato ancorché cessato dall’ordine giudiziariodopo la deliberazione del provvedimento. 9di 1310di 1311di 1312di 13 In base all'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna Di Martino Paolo al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore dei controricorrenti nella somma di € 200,00 per spese e di € 5.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovut