Cassation court dismisses appeal for attempting to rewrite facts rather than citing legal errors regarding contract performance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought a factual reconstruction rather than a legal error. The appellant argued the lower court ignored technical reports regarding the lack of protection for dismantled machinery, claiming this violated good faith principles. The court rejected this, ruling the appellant's arguments were merely attempts to alter the established facts without citing specific legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the appellant attempts to obtain a different factual reconstruction from the Supreme Court rather than demonstrating a violation of law or incorrect application of legal principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21268/2019 R.G. proposto da : MOZZONE BUILDING SYSTEM SRL, in persona del legale rappresentante Flavio Mozzone, elettivamente domiciliata in ROMA VICOLO ORBITELLI, N. 31, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA RIBALDONE (RBLMLN63P52D332N), che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato VALERIO GIUSEPPE FERRARI (FRRVRG56L28A052Y) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro EL.CA. SRL, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante Edoardo Canavese, elett.te domiciliata in SALUZZO, CORSO ROMA N. 23, presso l o d e ll'avvocato LUCA MARTINO (MRTLCU72A28H727N), che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINOn.72/2019depositatal’11. 1. 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 3di 154di 155di 156di 157di 15 La sentenza impugnata, infatti, atteso che:
a) già le prestazioni da eseguire da parte della ricorrente sull'impianto industriale erano state individuate dalla Mozzone, che aveva chiesto alla EL.CA. SRL di formularle per esse la sua migliore offerta;
b) quest'ultima 8di 159di 1510di 1511di 1512di 15 11) Col quinto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 1374 e 1375 cod. civ. Si duole la ricorrente che l'impugnata sentenza abbia considerato le prestazioni eseguite a regola d'arte ed in modo completo sulla base della deposizione di Ellena Dino, ritenendo che la copertura dei macchinari smontati e lavati non rientrasse nelle previsioni contrattuali e non fosse qualificabile come prestazione accessoria dovuta, così trascurando le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, che aveva evidenziato che le componenti dell'impianto industriale erano state depositate dalla EL.CA. SRL all'aperto senza alcuna protezione ed in tale condizione erano rimaste rendendo non conveniente, o addirittura impossibile il loro riutilizzo, evidenziando anche alcune manchevolezze delle prestazioni eseguite ancorché non oggetto di specifico quesito.
Lamenta, quindi , la ricorrente che la Corte d'Appello, considerando l'obbligazione di copertura delle parti smontate dell'impianto come non compresa nel contratto, non abbia fatto corretta applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli articoli 1374 e 1375 cod. civ. Anche tale motivo è inammissibile, perché la ricorrente, pur richiamando asserite violazioni di legge (artt. 2697, 1374 e 1375 cod. civ.), in realtà mira ad ottenere inammissibilmente dalla Suprema Corte una diversa ricostruzione di fatto, che determini l'inclusione nel contratto concluso dalle parti della prestazione di copertura dei macchinari smontati dell'impianto, che la sentenza impugnata alle pagine 9 e 10 ha invece negato, con motivazione plausibile e corretta, sia in quanto non inserita nell'elenco contrattuale dettagliato delle prestazioni richieste e non ricompresa secondo gli usi tra le prestazioni accessorie, sia in quanto i macchinari smontati dopo la pulizia e lo smontaggio erano stati lasciati su un piazzale della Mozzone, in attesa di essere caricati su un container che li avrebbe dovuti proteggere in attesa della vendita dell'impianto da parte della Mozzone al promittente acquirente, container che però non era mai stato messo a disposizione, come dovuto, dalla Mozzone, che essendo a conoscenza dei tempi e delle problematiche di tale vendita, avrebbe dovuto personalmente provvedere secondo buona fede alla copertura dell'impianto smontato.
12) Col sesto motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2225 cod. civ. Si duole la ricorrente che la Corte d'Appello non abbia ridotto il corrispettivo tenendo conto del disaccordo esistente tra le parti sul prezzo pattuito, della valutazione di gran lunga inferiore del valore delle prestazioni rese compiuta dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, e della CTP del geom. Riba che era stata prodotta dalla Mozzone, dalla quale risultava un danno per la mancata protezione degli impianti smontati di € 50.000,00, così violando l'art. 2225 cod. civ., secondo il quale il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
Anche tale ultimo motivo è palesemente inammissibile, in quanto la Mozzone, pur invocando asserite ed inesistenti violazioni di legge (artt. 2697 e 2225 cod. civ.), certamente non ravvisabili perché l'impugnata sentenza ha motivatamente ritenuto pattuito dalle parti il corrispettivo di € 80.000,00 oltre IVA, escludendo quindi la possibilità di provare diversamente tale corrispettivo attraverso il ricorso agli usi, alla CTU, o alla determinazione del giudice, e ponendo a carico della Mozzone l'onere di provare il saldo del corrispettivo per il quale ha pagato prima del giudizio solo un acconto, punta in realtà inammissibilmente ad una diversa ricostruzione del fatto in sede di legittimità, che le riconosca il danno subito per la mancata copertura dei macchinari smontati da parte della EL.CA. SRL, che però la Corte d'Appello ha motivatamente escluso, sia in quanto non si trattava di prestazione contrattualmente posta a carico della EL.CA. SRL, né di una prestazione accessoria da essa esigibile secondo buona fede, sia in quanto era piuttosto obbligo della stessa Mozzone mettere a disposizione della controparte un container per collocarvi al riparo dalle intemperie l'impianto smontato, o almeno provvedere alla sua copertura nell'attesa che se ne perfezionasse la vendita al terzo promissario acquirente.
Ancora una volta la ricorrente invoca una propria diversa ricostruzione dei fatti, in contrasto con quanto accertato dai giudici di merito, senza lamentare vizi attinenti alla motivazione, e peraltro avendo concluso in questa sede per la cassazione dell'impugnata sentenza e per la condanna della EL.CA. SRL alla restituzione in suo favore di tutto quanto da essa incassato in esecuzione della sentenza di primo grado, e non alla mera restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto ad un corrispettivo dovuto, ridotto rispetto agli 80.000,00 euro oltre IVA previsti nell'offerta accettata.
In forza del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento in favore della EL.CA. SRL delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. In base all'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Mozzone Building System S.R.L. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate a favore della EL.CA. SRL nella somma di €200,00 per spese e di € 7.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Visto l'art. 13 comma 1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della