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Decreto — n. 14228/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 14228/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the early termination proposal within the statutory 40-day period. This procedural silence was interpreted as a formal renunciation of the appeal rights. Consequently, the judgment was declared extinct, and the appellant was ordered to pay the litigation costs of 1,600 euros to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on an early termination proposal within 40 days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of litigation costs to the other party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction early termination proposal 40 day deadline procedural renunciation litigation costs award opposizione tardiva sospensione della procedura di fallimento restituzione del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 8224/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna laricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 21 maggio 2024 Il Co