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Decreto — n. 14170/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 14170/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, Arati Aldo, did not request a decision on the proposal, while the respondents, Arati Alessandra and Arati Gabriele, argued for the dismissal based on this procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal proposal for settlement extinction of proceedings statutory time limit litigation costs allocation notificazione elettronica notificazione postale irregolare ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3338/2023 R.G. proposto da : ARATI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 19, presso lo studio dell’avvocato CERUTTI GILBERTO (CRTGBR42B11H501N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARATI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in Roma Via Orazio 3, presso lo studio dell’avvocato CARUSO GIUSEPPE ANTONIO (CRSGPP56R13B234H) che la rappresenta e difende ARATI GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI SANTINI 21, presso lo studio dell’avvocato ZACCAGNINI LIVIO (ZCCLVI78H10H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.8021/2022 depositata il 30/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg