Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request judgment within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Although the government appeared only to file a constitutive act without substantive defense, the primary reason for dismissal was the applicant's inaction. Consequently, the proceedings terminated under the specific procedural rules governing time limits for appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; If the appellant fails to request the judgment within 40 days of the proposal's communication, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27588/2021 R.G. proposto da: SENES ITALO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta individuale denominata “Albaruja di Senes Italo” rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Bettino Arru e Margherita Asara; - ricorrente – contro CAPITANERIA DI PORTO TORRES-MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi Uffici, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; - resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliati – Sez. dist. di Sassari “inter partes”, pubblicata il 1° aprile 2021.Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che la P.A. intimata si è limitata soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in suo favore (cfr.
Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 20maggio 2024 Il Consi