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Ordinanza — n. 13845/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling for rejecting seller's withdrawal due to buyer's non-culpable breach of contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13845/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the lower court's decision that validated the buyer's withdrawal from a preliminary sales contract based solely on the seller's failure to sign the final deed. The court held that the appellate judge erred by failing to assess whether the seller's non-appearance constituted a breach of non-negligible importance under Article 1455 of the Civil Code. Consequently, the withdrawal was deemed illegitimate because the seller's absence did not sufficiently compromise the counterparty's interest in the contract.

Regesto Legislator

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Art. 1385, comma 2; Art. 1455 c.c.: The right of withdrawal for breach of contract under confirmatory earnest money does not derogate from the general rule of resolution; withdrawal is only legitimate if the breach is culpable and of non-negligible importance, requiring the judge to verify if the breach compromised the counterparty's interest.

Parole chiave

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withdrawal for breach confirmatory earnest money non-negligible importance preliminary contract culpa in contrahendo difetto di sottoscrizione assenza ingiustificata procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 1385, comma 2 c.c.
Art. 1455 c.c.
art. 24 Cost
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 24 Cost.
art. 1385 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12549 del 2019
19463/2019.contrattuale verificando , alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia co mp romesso l’utilità che da esso l ’altra parte intendeva conseguire ( Cass. n. 12549 del 2019;
Cass. n. 21209 del 2019
Cass. n. 21209 del 2019; Cass.n.
Cass. n. 409 del 2012
Cass. n. 18266 del 2011
409 del 2012; Cass. n. 18266 del 2011 ).
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Ordinanza — n. 42322/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding violation of special surveillance obligations for failure to sign at police station.
Sentenza — n. 13353/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal for rescission of res judicata due to lack of absolute nullity grounds. The court rejects the claim that the defendant's absence due to a mandatory travel document constituted a valid ground for rescission. The ruling establishes that mere absence without absolute procedural nullity does not permit rescission of a final judgment. The court emphasizes that the defendant was aware of the proceedings despite physical absence. The decision upholds the finality of the judgment against the appellant's arguments. The ruling clarifies the strict requirements for invoking rescission of res judicata. The court finds no violation of law in the lower court's decision. The appeal is declared inadmissible due to manifest lack of foundation. The judgment confirms the binding nature of the prior final decision. The appellant's request for rescission is rejected based on procedural law.
Ordinanza — n. 15971/2022 — snciv
Cassation court allows appeal against dismissal for non-appearance due to lack of proper notification proof.
Sentenza — n. 12163/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural rules for absent defendants and lack of appealable error on recidivism.
Ordinanza — n. 18953/2022 — snciv
Italian Court dismisses appeal against contract rescission due to total breach of essential performance deadline.

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Testo completo

I N A N Z A sul ricorsoproposto da: Ferraris Sergio, rappresentato e difes o per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato Beatrice Biancardi, elettivamente domiciliat o presso l ’indirizzo digitale pec deldifensore. Ricorrente contro La Meridiana Costruzioni s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore sig. Michele Di Scenza,rappresentata e difes a per procura alle liti a mar gine de l controricorso dagli Avvocat i Giorgio Pesavento e Giorgio Lombardi , elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Principe Umberto n.

35. Controricorrente e Ferraris Gian Paolo,rappresentato e difes o per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Sara Trabucchi e Luigia D’Amico, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Cassiodoro n.

1. Controricorrente e Valdegamberi Rosa. R.G. N. 19463/2019.Intimata avverso la sentenza n.578/2019 della Corte di appello di Venezia , depositata il 19. 2. 2019. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 24. 4. 2024. Fatti di causa e ragioni della decisione 1.Con sentenza n. 578del 19. 2. 2019 la Corte di appello di Venezia conf e rmò la decisione di primo grado che aveva dichiarato legittimo il recesso manifestato dalla parte attrice società La Meridiana Costruzioni dal contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato in data 1. 3. 2006con Ferraris Alfredo e Valdegamberi Rosa e condannato i convenuti Ferraris Sergio, Ferraris Gian Paolo e Valdegamberi Rosaal pagamento della somma di euro 400.000 in favore dell’attrice, pari al doppio della caparra versata, ed accolto altresì la domanda di manleva proposta da Ferraris Gian Paolo e Valdegamberi Rosa nei confronti di Ferraris Sergio.

La Corte veneziana motivò tali conclusioni affermando, per quanto qui ancora rileva, che il contratto definitivo non era stato stipulatoper colpa dei promittenti venditori, risultando pacifico che Ferra r is Sergio, che era uno degli eredi di Ferraris Alfredo, nel frattempo deceduto, non si era presentato all’appuntamento fissato il 12. 11. 2008 dinanzi al notaio per la stipulazione del rogito e dovendo s i ritenere tale assenza non giustificata, essendo stata motivata da un impedimento del proprio tecnico di fiducia, la cui presenza , ai fini della stipulazione, oltre a non essere stata prevista, non era nemmeno necessaria.

Sulla base di tali circostanze, accolse altresì la domanda proposta dai convenuti Ferraris Gian Paolo e Valdegamberi Rosa nei confronti di Ferraris Sergio,di essere tenuti indenni dalle conseguenze della statuizione di condanna, essendo l’inadempimento addebitabile esclusivamente a quest’ultimo. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 14. 6 . 2019, h a proposto ricorso FerrarisSergio, deducendo quattro motivi. R.G. N. 19463/2019.La società La Meridiana Costruzioni e Ferraris Gian Paolo hanno notificato distinti controricorsi, mentre Valdegamberi Rosa non ha svolto attività difensiva.

Le parti controricorrenti hanno depositato memoria.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 245 e 277, comma 1, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per non avere dato corso alle prove orali articolate dalla parte in primo gradoe reiterate, con specifico motivo, in appello, non espletate in quanto il Tribunale, pur avendole ammesse, dopo avere sentito i testi di parte attrice, aveva illegittimamente dichiarato “ chiusa la prova orale “.Si assume altresì che la ragione del diniego, consistente nella circostanzache i testi indicati era no i difensori delle parti , è erronea, non sussistendo al riguardo alcun divieto di legge.

Il motivo è inammissibile. Il ricorso non riproduce, in alcuna sua parte, i capitoli della prova testimoniale di cui lamenta il mancato espletamento e tale mancanza impedisce qualsiasi valutazione in ordine alla sua decisività e quindi alla rilevanza della nullità denunciata. Si osserva inoltre che dalla sentenza impugnata risulta che la Corte di appello ha formulato un giudizio, non solo di inammissibilità, ma anche di non rilevanza della prova, segnalando che il fatto che essa era tesa adimostrare, che vale a dire il convenuto non si era presentato all’appuntamento davanti al notaio per il rogito fissato il 12. 11. 2008 a causa dell’impedimento del suo tecnico di fiducia, non costituiva una giustificazione accettabile, atteso che la presenza del tecnico non era prevista néera necessaria per la stipula.

Tale motivazione, che integra una autonoma ragione di rigetto della istanza di prova , non è investita da censura, con la conseguenza che, anche sotto tale ulteriore profilo, il motivo è inammissibile.

3. Il secondo motivo di ricorsodenuncia errata applicazione dell’art. 1385 c.c., lamentando che la Corte di appello abbia attribuito alla mancata presenza del convenuto all’appuntamento davanti al notaio per lastipulazione del contratto di compravendita carattere di inadempimento definitivo, tale da legittima re l’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte del la promissari a acquirente. Una siffatta conclusione, assume il ricorso, è giuridicamente errata, R.G. N. 19463/2019.in quanto, da un lato, appare contraddetta dalle deduzioni e dalle richieste di prove della parte,che aveva allegato di avere chiesto un semplice differimento della data di stipulazione e manifestato la propria volontà di contrarre, dall’altro, non è stata accompagnata da alcuna valutazione circa la gravità ed importanza dell’inadempimento, necessaria al fine di poter ritenere giustificato il recesso della controparte.

Il mezzo è fondato. Dalla lettura della sentenza impugnata, anche attraverso i richiami alla decisione di primo grado, risulta che la Corte di Venezia ha ritenuto fondata la domanda di accertamento della legittimità del recesso dal contratto preliminare avanzata dalla società attrice per la ragione che il contratto definitivo di compravendita non poté essere stipulato in quanto Ferraris Sergio, uno degli eredi dell’originario promittente,a differenza degli altri coeredi, non si era presentato all’appuntamento fissato davanti al notaio per il rogito, rendendo così impossibile la stipulazione.

La Corte ha motivato il suo convincimento rilevando che la mancata presenza del convenuto al rogito era ingiustificata e quindi ritenuto, per tale solo fatto, verificatosi un inadempimento tale da legittimare l’esercizio del recesso della controparte, di fatto avvenuto a pochi giorni di distanza. Il percorso motivazionale della sentenza impugnata non appare conf or me all’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui la disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente.

Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussi s tenza di un inadempimento della contropa rte , ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell'art.1455 cod. civ., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma R.G. N. 19463/2019.contrattuale verificando , alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia co mp romesso l’utilità che da esso l ’altra parte intendeva conseguire ( Cass. n. 12549 del 2019;

Cass. n. 21209 del 2019; Cass.n. 409 del 2012; Cass. n. 18266 del 2011 ). Nel caso di speciela Corte di appello, a fronte della mancata presentazione d i uno degli eredi del promittente venditore al rogito, avrebbe pertanto dovuto accertare, cosa che invece non ha fatto, se tale assenza, anche per le giustificazioni addottedall’interessato, costituiva un rifiuto definitivo della parte astipulare ovvero un inadempimento di non scarsa importanzatale da far venire meno l’interesse della controparte al consegu imento del bene compromesso oppureun semplice inadempimento che non comprometteva gli interessi della parti alla stipulazione del rogito ad altra data.

Accertamen t o che, merita aggiungere, avrebbe dovuto svolgere alla luce delle disposizioni e clausole contenute nel contratto preliminare, con particolare riguardo al termine fissato per la conclusione del contratto definitivo ed alla sua natura, valutando in tale prospettiva gli interessi dei contraenti.

4. Il terzo e quarto motivo di ricorso, che deducono vizi di omesso esame di fatti decisivi per il giudizioe di violazione di legge, si dichiarano assorbiti.

5. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così d