Cassation court remands case to lower court pending ruling by Supreme Court on admissibility of intervenors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the appeal to a new docket pending a ruling by the Supreme Court on the admissibility of the intervenors. The appellants argued that the lower court erred in allowing parties to join the suit without a specific legal basis, while the respondents contended their participation was justified by their clear stance on the servitude issue. The court deferred the decision on the merits to await the Supreme Court's resolution on this specific procedural question regarding the intervenors' standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 105 c.p.c.: The Supreme Court may remand a case to a new docket when a question of law or procedure requires a ruling by the Supreme Court itself, such as the admissibility of an intervention in a civil proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso 37617/2019 proposto da: Guindani Teresa, Barbera Battista, difesi dall'avvocato Giuseppe Ales- sandro Salvadore; -ricorrenti- contro Buccella Anna, Buccella Paolo, difesidall’avvocato Miranda Taglietti; -controricorrenti- Pachera Alida, Pachera Achille, Sandrini Agnese, Bellini Domenica; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1379/2019 del 30/09/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Nel 2011 i proprietari fondiari Battista Barbera e Teresa Guindani con- vengono dinanzi al Tribunale di Brescia Anna e Paolo Buccella.
Gli attori allegano: nel maggio 2009 Paolo Buccellaha piantato arbitrariamente undici picchetti sulla strada di accesso al loro fondo, impedendo ai mezzi agricoli l'ingresso; ilfondo di Paolo Buccella (ricavato da un frazionamento ) come 2di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – Caponi Est. pure quello di Anna Buccella, hanno accesso alla via pubblica tramite la strada privata posta a nord delfondo poi frazionato , che corre per tutta la lunghezza del fondo di proprietà di Ruggero Buccella . Su questa base gli attori propongono azione negatoria servitutis al fine di accertare che il loro fondo è libero da pesi e servitù in favore dei fondi confinanti e chiedono il risarcimento dei danni.
Anna e Paolo Buccella domandano il rigetto della domanda ed in via riconvenzionale la costituzione di servitù coattiva per interclusione del lorofondo, previa determinazione dell'indennità una tan- tum, con cessazione di ogni turbativa da parte degli attori, condanna al risarcimento dei danni e rimozione di un palo infisso illegittimamente dagli attori sul fondo di Paolo Buccella. Intervengono volontariamente in giudizio Achille Pachera, Domenica Bellini, Alida Pachera e Agnese Sandrini e non si oppongono alla costituzione di servitù coattiva (a favore dei convenuti) an- che a carico del loro fondo.
Nel 2016 il Tribunale rigetta le domande attoree e lericonvenzionali. La Corte di appello riforma parzialmente, dichiara ndo la costituzione ex art. 1051 c.c. della servitù coattiva di passaggio verso la via pubblica in favore dei fondi degli appellati Paolo e Anna Buccella e a carico del fondo di proprietà Guindani e di quello degli intervenienti Pa- chera/Bellini/Sandrini. Ricorrono in cassazione gli attori con quattro motivi, illustrati da memo- ria. Resistono i convenuti con controricorso e memoria. Il consigliere dele- gato propone di definire il ricorso per inammissibilità o manifesta infonda- tezza.
I ricorrenti ne chiedono la decisione. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p.
9) denuncia la violazione dell’art. 105 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile l’intervento adesivo dipen- dente di Achille Pachera, Domenica Bellini, Alida Pachera e Agnese Sandrini, in quanto (p. 8) «l'interventoin causa dei Pachera- Sandrini- Bellini […] e la loro chiara presa di posizione in merito alla vicenda per cui è causa fa sì che tutti i contraddittori ipoteticamente coinvolti nel dare il passaggio verso la 3di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – Caponi Est. via pubblica ai fondi dei […] Buccella, siano presenti in giudizio», cosicché ha potuto provvedere sulla domanda.In particolare, il motivo censura che gli intervenienti non hanno titolo per intervenire, poiché non spiegano in- tervento principale, né intervento litisconsortile, né intervento adesivo. Co- storo intervengono soloper dichiarare che non si oppongono alla costitu- zione di una servitù a proprio danno ed in favore del fondo dei Buccella, mentre avrebbero dovuto sostenere la domanda degli odierni ricorrenti di negatoria servitutis. Il secondo motivo (p.
13) denuncia la falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. al caso in cui l’interclusione sia stata volontaria. Il terzo motivo (p.
15) fa valere che, a seguito del frazionamento, trova applicazione l'art. 1054 c.c., cosicché si eracostituita una servitù di transito funzionale all’accesso alla pubblica via in favore del fondo del convenuto, poi oggetto di rinunzia in un atto del 2003. Il frazionamento è attestato da un documento prodotto in giudizio, mai citato dalla sentenza in esame. Si fanno valere anche ammissioni del convenuto nello stesso senso, con de- nuncia la violazione degli artt. 1051 e 1054 c.c., in particolarea causa della mancata applicazione del secondo dei due. Il quarto motivo (p.
19) denuncia l’omessa valutazione di documento de- cisivo, cioè un negozio di accertamento intervenuto nel marzo 1988 tra i precedenti proprietari dei mappali in questione, con il quale è stata deter- minata l'area asservita. 2. – La questione proposta dal primo motivo è tra quelle sulle quali le Sezioni Unitesono state chiamate a pronunciarsi dall’ordinanza interlocuto- ria n. 32528/2023di questa sezione. Pertanto, il ricorso è da rinviare a nuovo ruolo in attesa dell’intervento delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
4di 4 – 37617/2019 – 2 – 19 / 4 /202 4 ( 1 4 ) – Caponi Est. La Corte rinvia a nuovo ruolo la trattazione del ricorso in attesa dell’in- tervento delle Sezioni Unitesulla questione rimessa dal Col