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Decreto — n. 13646/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13646/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13646/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25953/2022 R.G. proposto da: TAVELLI SANTO LUIGI, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente al ricorso, dall’Avv. Doria Rosa Anna; - ricorrente – contro U.T.G. di BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore; -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2454/2022, pubblicata il 10/10/2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata P.A. svolto attività difensiva nella presente sede;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 13646/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 25953/2022 R.G. proposto da: TAVELLI SANTO LUIGI, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente al ricorso, dall’Avv. Doria Rosa Anna; - ricorrente – contro U.T.G. di BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore; -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2454/2022, pubblicata il 10/10/2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata P.A. svolto attività difensiva nella presente sede;

Parole chiave

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termine di comunicazione inosservanza del termine legale notificazione viziata ritardo ingiustificato termine di disdetta notificazione della decisione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25953/2022 R.G. proposto da: TAVELLI SANTO LUIGI, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente al ricorso, dall’Avv. Doria Rosa Anna; - ricorrente – contro U.T.G. di BRESCIA, in persona del Prefetto pro tempore; -intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2454/2022, pubblicata il 10/10/2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non occorre provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata P.A. svolto attività difensiva nella presente sede;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 13 maggio 2024 Il Consigliere