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Ordinanza — n. 13394/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as it attempts to re-evaluate factual findings rather than apply law correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13394/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of Varese's appeal against the Second Instance Court's ruling in favor of the condominium. The lower court found the municipality liable for electricity costs advanced by the condominium, noting the municipality had used the public easement without proof of prior payment. The cassation court dismissed the appeal because the municipality's arguments sought to re-evaluate the factual findings and credibility of evidence, which are reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 1117 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A cassation complaint alleging violation of law or lack of motivation is inadmissible if it effectively seeks a re-evaluation of the factual findings and the conviction of the judge of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of facts judge of merit conviction easement liability municipal obligation arretrati di mantenimento pagamento del canone di locazione spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1117 c.c.
Con la prima doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
1117 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Nel rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Condominio, mero ente di gestione, fosse succeduto ai soggetti che avevano sottoscritto l’atto di costituzione di servitù del 1975.
Art. 116 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
art. 378 c.p
In prossimità della presente udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
art. 1117 c.c
Con la prima doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’art.
art. 2697 c.c
Attraverso la seconda censura, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art.
art. 81 c.p
3 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 115 c.p
Il terzo mezzo d’impugnazione s’impernia sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013
Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019
Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021
34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1126/2020 R.G. proposto da : COMUNE DI VARESE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell’avvocato GRECO ANDREA (GRCNDR73A27F839G) rappresentato e difeso dall'avvocato CORBANI ANNA (CRBNNA67L71L682X) -ricorrente- contro CONDOMINIO NUOVA MANZONI, elettivamente domiciliato in ROMA V.AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio dell’avvocato LAMPIASI ANDREA (LMPNDR56H02F205Q) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAROBBIO GIOVANNA (MRBGNN64R49D869T) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2379/2019 depositata il 03/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI. FATTI DI CAUSA Il Condominio Nuova Manzoni evocava il Comune di Varese avanti il Tribunale della stessa città, domandando la condanna al pagamento dell’importo dallo stesso attore anticipato all’Enel per la fornitura di energia elettrica, di spettanza comunale. In esito all’istruttoria, il giudice adito condannava l’amministrazione comunale al pagamento della somma di euro 92.369,99, oltre agli interessi ed alla rifusione delle spese di lite.

Pronunziando sul gravame del soccombente, con sentenza n. 2379 depositata il 3 giugno 2019, la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione. Il giudice di secondo grado rilevava che l’Ente territoriale non aveva contestato l’obbligo, ma affermava di avervi adempiuto, senza tuttavia fornirne la prova. E siccome risultava pacificamente che il Comune avesse usufruito della servitù pubblica sulla Galleria Manzoni, di proprietà condominiale, provvedendo alla volturazione del servizio elettrico solo nel 2011, le somme anticipate dalla controparte per tutto il periodo pregresso (al netto della prescrizione) avrebbero dovuto gravare sull’appellante.

Contro la predetta sentenza, il Comune di Varese ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Resiste con controricorso il Condominio Nuova Manzoni. In prossimità della presente udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con la prima doglianza, il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Nel rigettare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Condominio, mero ente di gestione, fosse succeduto ai soggetti che avevano sottoscritto l’atto di costituzione di servitù del 1975.

Il motivo è manifestamente infondato. Gli accordi stipulati dagli iniziali acquirenti deisingoli appartamenti e regolarmente trascritti nei registri immobiliari, concernenti parti comuni della proprietà - non diversamente dal regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove sia accettato - assumono carattere convenzionale e vincolano tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l'uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà deisingoli condomini sulle loro proprietà esclusive venendo a costituire su queste ultime unaservitù reciproca; ne consegue che tali accordi, ancorché non materialmente inseriti nel testo dei successivi contratti di compravendita deisingoli appartamenti dell'edificio, fanno corpo con il regolamento condominiale, rientrando le sue clausole, per relationem , nel contenuto deisingoli contratti.

Pertanto, se è vero che,configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (Sez. 3, n. 23782 del 7 novembre 2014), altrettanto deve dirsi per la legittimazione attiva dell’amministratore rispetto a crediti maturati a favore del condominio, ancorché materialmente originati da obbligazioni sottoscritte dai singoli condomini, prima della costituzione dell’organo rappresentativo.

2. Attraverso la seconda censura, il Comune lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Una volta acclarato il difetto di legittimazione attiva del Condominio come tale, sarebbe mancata la prova che i condomini costituenti tale ente, in quanto aventi causa dagli originari sottoscrittori dell’accordo del 20 giugno 1975, fossero comunque vincolati al medesimo. 2.1. Il terzo mezzo d’impugnazione s’impernia sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte distrettuale avrebbe omesso di porre a fondamento della propria decisione sia il documento n. 8 del fascicolo di parte convenuta, attestante l’attivazione del contatore individuato al n. IT001E242056850 da parte del Condominio, sia la mancata contestazione dell’omessa comunicazione al Comune di Varese di tale iniziativa fino al 23 ottobre 2007. 2.2.

La quarta lagnanza rileva la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1175 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata, da un lato, avrebbe erroneamente non imputato al Comune il pagamento degli importi fino all’ottobre 2017, non avendo contezza di un contatore attivato dal Condominio, e, dall’altro, per aver escluso, in capo allo stesso, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

3. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere scrutinati congiuntamente l’impostazione probatoria che sorregge la decisione della Corte d’appello, sono inammissibili. 3.1. In ordine alla ricostruzione del fatto, la pronunzia impugnata ha affermato: “E’ ancora corretto l’accertato inadempimento del Comune di Varese all’obbligazione assunta nell’atto di costituzione della servitù pubblica sulla Galleria, ovvero al pagamento dell’energia elettrica necessaria alla sua illuminazione. Il Comune non ha infatti contestato l’obbligo ed anzi ha sostenuto di avervi adempiuto senza peraltro offrire alcuna prova dell’esistenza di un impianto ulteriore a quello facente capo al Condominio risultando anzi la prova del contrario, avendo l’ente comunale provveduto alla volturazione a suo nome del medesimo impianto condominiale a partire dall’anno 2011.

Pertanto poiché è incontestato che il Comune di Varese abbia pacificamente goduto della servitù pubblica della Galleria e che i costi della sua illuminazione siano stati sostenuti sino al 2011 dall’appellato Condominio, sulla cui utenza risultava allacciato il relativo impianto elettrico, deve confermarsi l’inadempimento del Comune di Varese all’obbligazione assunta nei confronti dei singoli proprietari dei mappali 5214/a, 5215/a, 2736 e 5216, fogli n° 14169/1967 e n° 21668/1967 int. 220, oggi costituiti nel Condominio Nuova Manzoni”. 3.2.

Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante, v.

Sez. 1, n. 3340 del 5 febbraio 2019). 3.3. Giova altresì considerare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili incassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti difatto compiuti dal giudice di merito. 3.4.

Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra limite diverso da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 3.5. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Al rigetto del ricorso segue la condanna del Comune di Varese alla rifusione delle spese processuali nei confronti del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Varese al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.500 (ottomila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Comune di Varese, di un ulteriore importo