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Ordinanza — n. 13390/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13390/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants sought a re-evaluation of historical facts rather than correcting a legal error. The lower court denied a public easement claim, noting limited usage by specific individuals instead of the public, and the appellants argued this ignored a prior judgment. The court ruled that such arguments constitute an impermissible challenge to the trial judge's discretionary assessment of evidence and credibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of procedural articles regarding evidence evaluation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of historical facts or the weight of testimony without demonstrating a specific legal error in the application of the law.

Parole chiave

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inadmissible appeal evidence evaluation factual re-evaluation public easement judicial discretion impugnazione della cancellazione strada d'accesso abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
Art. 116 c.p.c.
D’altronde, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte di appello avrebbe denegato la domanda dei ricorrenti, volta al riconoscimento di una servitù di uso pubblico per il tratto iniziale di strada, “non tenendo conto della sentenza del Tribunale di Salerno n.
Art. 378 c.p.c.
In prossimità della presente udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R.
art. 378 c.p
In prossimità della presente udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
artt. 2909 c.c
Con il primo motivo, adducendo la violazione degli artt. 2909 c.c.
artt. 825 c.c
3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 825 c.c.
artt. 1051 c.c
3 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 1051 c.c.
art. 116 c.p
D’altronde, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016
Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020
Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021
20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021).
Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019
Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021
34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20459/2019 R.G. proposto da : D'ARIENZO ANTONIO, GALDI ANTONIETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANDREA BAFILE N 5, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI SIMONA (-) rappresentati e difesi dall'avvocato GAROFALO SILVIO (GRFSLV65D20A509W) -ricorrenti- contro D'AMBROSIO FRANCESCA ROMANA, D'AMBROSIO GIOVANNI, D'AMBROSIO FABIANA, D'AMBROSIO PIETRO, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO (FRRGCR32L22G942S) rappresentatie difesi dall'avvocato D'ASCOLI ANTONIO (DSCNTN51T05H703M) -controricorrenti- nonchè contro D'AMBROSIO VINCENZO, D'AMBROSIO GIUSEPPE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 460/2019 depositata il 01/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI. FATTI DI CAUSA Vincenzo e Giuseppe D’Ambrosio convenivano Antonio D’Arienzo ed Antonietta Galdi dinanzi al Tribunale di Salerno in negatoria servitutis, domandando altresì il riconoscimento del coevo diritto di recintare la particella n. 145 e di ottenere il risarcimento dei danni. Spiegavano domanda riconvenzionale i convenuti, volta all’accertamento del loro diritto al passaggio. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, respingendo quella riconvenzionale.

Antonio D’Arienzo ed Antonietta Galdi proponevano gravame. Nella resistenza delle controparti, con sentenza n. 4601, depositata il 1° aprile 2019, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’impugnazione. I giudici di secondo grado rilevavano che gli appellanti non avevano dimostrato la sussistenza degli elementi idonei alla declaratoria di usucapione, né tantomeno avevano provato una servitù di uso pubblico, conferita mediante dicatio ad patriam, essendo invece emerso che il fondo era utilizzato non da una moltitudine indeterminata di persone, ma da un numero limitato di fruitori.

Ricorrono in cassazione Antonio D’Arienzo ed Antonietta Galdi con tre motivi. Resistono Vincenzo e Giuseppe D’Ambrosio con controricorso. In prossimità della presente udienza, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, adducendo la violazione degli artt. 2909 c.c. e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte di appello avrebbe denegato la domanda dei ricorrenti, volta al riconoscimento di una servitù di uso pubblico per il tratto iniziale di strada, “non tenendo conto della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3252/2915 e della linea difensiva dei D’Ambrosio in quel processo fondata sulla natura pubblica della strada in loco”.

Il motivo è inammissibile. 1.a. Effettivamente la Corte d’appello, con una statuizione icastica, ha affermato “Quanto alla sentenza del Tribunale di Salerno 3252/2015 la stessa non produce alcun effetto di giudicato, tra l’altro neanche ipotizzato come riflesso o esterno; così come la difesa svolta dal patrocinatore della parte in tale giudizio non equivale a confessione”. 1.b. Tuttavia, la doglianza dei ricorrenti è aspecifica, sia perché non contrappone alcuna argomentazione al predetto assunto, sia perché neppure indica quale parte della pronunzia richiamata sia in tesi contrastante con l’affermata inefficacia del predetto giudicato.

Inoltre, la sentenza in questione non è stata allegata al ricorso, né, poiché è stato denunciato un error in iudicando , alla Corte di legittimità è consentito l’esame degli atti di merito (Sez. 3, n. 9245 del 18 aprile 2007; Sez. 1, n. 24856 del 22 novembre 2006).

2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia la violazione degli artt. 825 c.c. e 116 c.p.c., giacché la sentenza di appello avrebbe disatteso le conclusioni del C.T.U., secondo cui la strada, dopo il tratto iniziale di proprietà D’Ambrosio, sarebbe stata di proprietà pubblica e sarebbe stata destinata a soddisfare un interesse generale, perché utilizzata da una collettività indifferenziata, come avrebbero dimostrato le prove testimoniali. 2.a. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 1051 c.c. e 116 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe negato il riconoscimento di una servitù coattiva a favore dei ricorrenti, qualificando erroneamente la situazione di fatto, caratterizzata da un fondo agricolo accessibile soltanto a piedi lungo scale in calcestruzzo in condizioni proibitive.

3. I due motivi – scrutinabili congiuntamente, considerata la loro continenza logico sistematica -sono inammissibili. 3.a. E’ opportuno ricordare che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 3.b.

Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017;

Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 3.c. D’altronde, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez.

U., n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021). 3.d. È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna Antonio D’Arienzo ed Antonietta Galdi al pagamento delle spese processuali a favore di Vincenzo e Giuseppe D’Ambrosio, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.100 (duemila/100) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr