Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13374/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural default due to late notification of the second-instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13374/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellants failed to notify the second-instance judgment within the statutory 60-day limit. Although the appellants claimed the judgment was notified on May 19, 2022, the court found the actual notification occurred on July 16, 2022, exceeding the deadline. The court ruled that the appellants' declaration of late notification constituted an act of self-responsibility, binding them to the consequences of their omission.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The declaration of late notification of the second-instance judgment by the appellant, without supporting evidence, binds the party to the consequences of the omission, rendering the appeal inadmissible for procedural default.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural default late notification cassation appeal self-responsibility statutory deadline improcedibility procedural waiver tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 369 c.p.c.
Art. 372 c.c.
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.
Art. 380-bis c.p.c.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
art. 380-bis c.p
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 112 c.p
Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art.
art. 369 c.p
art. 372 c.c
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 21349 del 6 luglio 2022
Sez. 6, n. 15832 del 7 giugno 2021
21349 del 6 luglio 2022; Sez. 6, n. 15832 del 7 giugno 2021; Sez.
Sez. 5, n. 1295 del 19 gennaio 2018
15832 del 7 giugno 2021; Sez. 5, n. 1295 del 19 gennaio 2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19834/2022 R.G. proposto da : VALENTE FRANCESCO DONATO, VALENTE ANTONIA, VALENTE LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato STUDIO VALORI (-) rappresentati e difesi dall'avvocato ZOMPI' FRANCESCO (ZMPFNC52L29L074F) -ricorrenti- contro PISPICO LEONARDO, elettivamente domiciliato in LECCE V.LUIGI SCARAMBONE 56, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLI VINCENZO (CPRVCN69D30E506E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PISPICO SANDRA, elettivamente domiciliata in MELISSANO VIA LEONARDO DA VINCI 46, presso lo studio dell’avvocato FASANO MASSIMO (FSNMSM58S11F109R) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro D'ERCOLE FEDERICO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 334/2022 depositata il 23/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI. FATTI DI CAUSA Sandra Pispico chiese al Tribunale di Lecce la condanna di Carmine e Francesco Donato Valente al rilascio di un immobile, detenuto dal secondo in virtù di un contratto di comodato precario a favore del primo. Anche Leonardo Pispico e Federico D’Ercole promuovevano analoga causa nei confronti dei convenuti ed il giudice adito, riuniti i giudizi, accoglieva la domanda attorea, rigettando quella riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di usucapione.

La predetta decisione era impugnata dai soccombenti e, nella resistenza delle controparti, che formulavano motivi di gravame incidentale, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 334 del 23 marzo 2022, confermava integralmente la decisione del Tribunale. Il giudice di secondo grado premetteva che l’assunto di Carmine Valente circa una donazione dell’immobile, a titolo di compensazione della sua attività alle dipendenze del dante causa dei Pispico, non sarebbe stata sostenibile, in mancanza di atto scritto, ma avrebbe piuttosto corroborato una concessione dei locali come mera detenzione, ove egli era solito ricoverare attrezzi e materiali necessari alla coltivazione dei fondi.

Sarebbero pertanto risultati irrilevanti sia i lavori di ristrutturazione, di media portata, sia il pagamento dei servizi di fornitura da parte del detentore. Né miglior sorte avrebbe potuto avere la domanda svolta dagli appellati ed appellanti incidentali circa il risarcimento del danno per l’occupazione illegittima. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione Carmine e Francesco Donato Valente, sulla scorta di quattro motivi. Si sono costituiti con distinti controricorsi Sandra Pispico e Leonardo Pispico. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso.

La causa è stata dunque rimessa alla camera di consiglio del 13 marzo 2024. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DI DIRITTO 1. Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente attribuito alle controparti l’intero immobile, nonostante la richiesta avversaria fosse limitata solo ad alcune porzioni.

2. Con il secondo mezzo, i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., con riguardo al profilo della domanda di rilascio di una sola parte dell’immobile.

3. Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.1150 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Affermano i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di pagamento delle somme corrisposte per le opere realizzate sull’immobile e non avrebbe riqualificato la domanda subordinata formulata quale azione generale di arricchimento.

4. La quarta doglianza s’impernia sull’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, costituito dalla conclusione del rapporto di lavoro nel 1986 anziché nel 1982, ritenendo così non compiuta l’usucapione, all’atto della prima iniziativa giudiziale, nell’anno 2003. Rileva la Corte che il ricorso è improcedibile.

5. I ricorrenti hanno dichiarato che la sentenza impugnata è stata loro notificata il 19 maggio 2022, ma non allegano la copia del provvedimento con la relata di notifica, che non producono neppure le controparti. E poiché il ricorso è stato notificato il 16 luglio 2022, oltre il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della sentenza di secondo grado (il 23 marzo 2022), risulta irrimediabilmente tardivo. Invero, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez.

U., n. 21349 del 6 luglio 2022; Sez. 6, n. 15832 del 7 giugno 2021; Sez. 5, n. 1295 del 19 gennaio 2018). Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara improcedibile il ricorso. Condanna Carmine e Francesco Donato Valente al pagamento delle spese processuali a favore di Sandra Pispico, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché al pagamento delle spese processuali a favore di Leonardo Pispico, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai