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Ordinanza Interlocutoria — n. 13355/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to procedural delay caused by failed service of notice to appoint new counsel.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13355/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the scheduled hearing could not be held due to the removal of the opposing party's counsel and the failure to serve the new notice. Although the appellant argued that the cancellation of the defender interrupted the proceedings, the court found that the procedural defect was remediable by re-scheduling the hearing. Consequently, the case was remitted to a new role with strict requirements for personal service of the notice.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The removal of a defender does not interrupt the cassation proceedings but requires the court to ensure the party can appoint new counsel; failure to serve the notice necessitates remitting the case to a new hearing date.

Parole chiave

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cassation procedure service of notice removal of defender interruption of proceedings new hearing date legal representation contradictory process rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n.11300 del 28-4-2023
Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24-1-2023
Cass. Sez. 1 3-2-2021 n. 2460
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n.35409/2019 R.G. proposto da: CAPPELLI ROBERTO, c.f. CPPRRT56D14F839V, rappresentato e difeso dall’avv. Antonello Romano, con domicilio digitale antonello.romano@pec.it ricorrente COGEMI S.P.A., p.i. 07160230632, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Scala, con domicilio digitale studioassociatoscala@legalmail.it controricorrente nonché contro EDIL.GRA S.A.S. di GRAGNANO P. e C. intimata avverso la sentenza n. 4429/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 12-9-2019 RITENUTO CHE: -la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna udienza non ha potuto essere eseguita nei confronti del difensore della società OGGETTO: appalto R.G.35409/2019 C.C. 8-5-2024 controricorrente Cogemi s.p.a. avv.

Angelo Spada, in quantolo stesso èrisultato cancellato dall’albo, -la cancellazione del difensore non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma impone di garantire alla parte la possibilità di nominare un nuovo difensore - anche rinviando il giudizio ad altra udienza previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento- atteso che si tratta di evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, che va garantita anche nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3 ordinanza interlocutoria n.11300 del 28-4-2023, Cass.

Sez. 3 ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24-1-2023), -la comunicazione per l’odierna udienza eseguita dalla cancelleria alla parte Cogemi s.p.a. personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di nuovo difensore,non è andata a buon fine presso la sede legale della società, -da quanto precede deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, dovendosinuovamente eseguire la comunicazione alla parte , -la comunicazione alla parte personalmente può essere eseguita anche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro Ini- PEC (Cass.

Sez. 1 3-2-2021 n. 2460),

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione anche alla controricorrente Cogemi s.p.a. personalmente, all’indirizzo pec risultante dal registro Ini - PEC cogemispa@pec.it e, se la comunicazione a tale indirizzo non fosse possibileo non si perfezionasse, al rappresentante legale della società anchea mezzo della polizia giudiziaria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezio