Cassation appeal dismissed as withdrawn due to lack of response to court's proposed settlement offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposed early settlement within the statutory period. The appellant, Sanzone Giuseppe, had filed a request against the Ministry of the Interior, while the state authorities merely filed a constitutive act without engaging in substantive defense. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the court's proposed early settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27964/2022 R.G. proposto da: SANSONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Francesco Roppo; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. di Forlì-Cesena, in persona del Prefetto pro - tempore, rappresentati e difesi “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i suoi Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di Forlì relativa n. RG 3012/2018 del 21 aprile 2022.
Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le P.A. intimate si sono limitate soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr.
Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).
P.Q.M.
Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 13 maggio 2024 Il Cons