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Decreto — n. 13303/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for abandonment due to improper filing of false claim request after judgment. The court ruled the appeal was abandoned because the false claim request was filed after the judgment, which should have been the primary route, and the suspension request was rejected. Consequently, the appeal was deemed abandoned, and the judgment was declared extinguished. The court held that the false claim request can only be filed as the primary means to revoke a judgment based on false acts, not as a secondary ground for suspension in a cassation appeal. The court decided the appeal was abandoned because the false claim request was filed after the judgment, which should have been the primary route, and the suspension request was rejected. Consequently, the appeal was deemed abandoned, and the judgment was declared extinguished. The court held that the false claim request can only be filed as the primary means to revoke a judgment based on false acts, not as a secondary ground for suspension in a cassation appeal.

Numero d'incarto Decreto — n. 13303/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to act within the statutory period after the court's proposal for early termination. The appellant had requested a suspension of the cassation proceedings pending the outcome of a separate false claim request filed against a procedural record. The court ruled that such a false claim must be the primary means of revocation, not a secondary ground for suspension, and that new evidence cannot be introduced in cassation to invalidate lower court decisions.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.; Art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.; Art. 295, c.p.c.; Art. 372, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: A false claim request regarding acts used as the basis for a judgment must be filed as the primary means of revocation, not as a secondary ground for suspension in a cassation appeal, rendering any subsequent suspension request inadmissible.

Parole chiave

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false claim request cassation appeal procedural abandonment suspension of proceedings revocation of judgment false documents statutory period termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c.
Art. 295, c.p.c.
Art. 372, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
art. 295 c.p
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10402/2017
Cass. n. 11327/2017
Cass. n. 11327/2017 e Cass.
Cass. n. 5058/2023
Cass. n. 2343/2019
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23111/2022 R.G. proposto da: LANDI ANNAMARIA, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Francesca Scarpa; -ricorrente – contro COMUNE DI SALERNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Carmine Gruosso e Aniello Di Mauro; -controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1374/2022, pubblicata il 20/04/2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; letta l’istanza in data 6 maggio 2024 con la quale la difesa della ricorrente ha chiesto a questa Corte di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di querela di falso formulato dinanzi al Tribunale di Salerno (come da atto di citazione allegato) con riferimento al verbale di accertamento con il quale venne contestata la violazione oggetto dei giudizi di merito; considerato che l’avanzata istanza è da ritenersi inammissibile sulla base del principio che nelgiudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, laquerela di falso va proposta in via principale (come è, in effetti, avvenuto nel caso di specie), precisandosi, però, che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiaratifalsi, non potendosi dare luogo, nello stessogiudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di “invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito”, né, precedentemente, ad una sospensione dello stesso giudizio di cassazione, come per l’appunto richiesto nella presente sede (Cass.n. 10402/2017;

Cass. n. 11327/2017 e Cass. n. 5058/2023); ritenuto, ulteriormente, che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso percassazione solo se risultino da atti già prodotti nelgiudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, unaquerela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (come, nella specie, per asserita falsità del verbale di accertamento della violazione al c.d.s.), la certificazione attestante la pendenza del procedimento difalso (o, comunque, un documento che riscontri tale circostanza) non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso percassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento algiudizio di legittimità; opinato che, ancora in termini più stringenti, è stato affermato che nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione; pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito, ragion per cui non potrà verificarsi alcun effetto sospensivo relativamente al giudizio di cassazione (v.

Cass. n. 2343/2019); rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso, essendosi limitata solo ad invocare la sospensione del giudizio di cassazione in attesa della definizione della suddetta domanda di querela di falso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle v