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Decreto — n. 13295/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed settlement.

Numero d'incarto Decreto — n. 13295/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, a private individual, challenged a lower court judgment against the Ministry of the Interior and the Prefect of Turin, while the state authorities offered a settlement. The court ruled that silence on the proposal constituted a formal waiver of the appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the losing party's liability for costs.

Parole chiave

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waiver by silence proposed settlement extinction of proceedings cassation appeal statutory time limit ritiro dell'istanza giudiziaria rinuncia al dibattimento orale opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9863/2022 R.G. proposto da: AVV.BANDA GABRIELLA, rappresentata e difesa da se stessa; - ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e UTG di Torino, in persona del Prefettopro tempore, rappresentati e difesi “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i suoi Uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrenti – avverso la sentenza del Giudice di pace di Ivrea n. 56/2022, pubblicata l’11 marzo 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle P.A. controricorrenti, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 450,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 13 maggio 2024 Il Consigliere