Cassation court dismisses appeal for late separation of subagency contracts and failure to cite specific interpretative violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the subagents against the Court of Appeal's judgment regarding their agency contracts. The appellants argued for a different interpretation of contract clauses but failed to specify which interpretative canons were violated by the lower court. The court ruled that mere disagreement with the judgment's reasoning is insufficient without detailing the specific interpretative standards breached.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 1362 ss. cod. civ.: A party appealing on grounds of error in legal interpretation must specify the violated interpretative canons and demonstrate how the lower court deviated from them, rather than merely contrasting their own interpretation with the accepted one.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10671/2019 R.G. proposto da : SERAFINI SONIA e SERAFINI MONICA , elett.te domiciliat e in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati LUCA MASCIOLI (MSCLCU65L28L500R) e LUIGI GIGLIONI (GGLLGU60A24C704W) per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro SAS ANIBALLI FILIPPO ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante Aniballi Filippo, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Montanari e Anna Michela Bertozzi per procura in calce al controricorso con contestuale ricorso incidentale condizionato, controricorrente e ricorrente incidentale condizionata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.2370/2018depositata il 29 . 10 . 2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA 3di 114di 115di 116di 117di 118di 11 Il secondo motivo é inammissibile per le stesse ragioni già indicate per il motivo precedente (separazione tardiva dei due contratti di subagenzia nella proposizione della domanda, e decadenza per mancata impugnazione della rinuncia implicita all'indennità per mancato preavviso entro sei mesi dalla cessazione del primo rapporto di subagenzia ex art. 2113 comma 2° cod. civ.), ed a ciò va aggiunto che la parte ricorrente stessa riconosce che l'impugnata sentenza ha fornito una motivazione, anche se non condivisa, al mancato riconoscimento dell'indennità per mancato preavviso e non ha quindi omesso di dare giustificazione alla sua decisione, avendo ritenuto che il semplice rinvio alla variabile durata del preavviso, stabilita dal richiamato art. 1750 comma 3° cod. civ. in base alla durata effettiva del contratto, non sia sufficiente per ritenere regolata contrattualmente anche l'indennità per mancato preavviso.
E' noto poi che la parte ricorrente non può limitarsi a contrapporre una propria diversa interpretazione a quella pur plausibile seguita dall'impugnata sentenza, senza censurare quest'ultima sotto il profilo della violazione di specifici canoni d'interpretazione del contratto, e senza spiegare in che modo tale violazione si sarebbe verificata, laddove la ricorrente si é limitata a richiamare una violazione di legge dell'art. 1750 comma 3° cod. civ., che stabilisce solo la durata minima del preavviso nei contratti di agenzia, senza fare alcun riferimento alla violazione dei criteri interpretativi del contratto.
Va infatti ricordato che "La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. 29.3.2024 n.8591;
Cass. 28.11.2017 n. 28319; Cass. 27.6.2018 n. 16987; Cass.20.11.2009 n. 24539; Cass. sez. lav. 15.11.2013 n. 25728).
11) Col terzo motivo la parte ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
5) c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo (documento 6 allegato alla memoria ex art. 183 comma 1° c.p.c. di autorizzazione dello schema, delle misure e della composizione del logo in senso verticale rilasciata dall'agente il 2.12.2004 per l'impossibilità tecnica di collocarla in orizzontale) in ordine al rigetto della domanda di condanna 10di 1111di 11 L'inammissibilità dei tre motivi di ricorso principale rende superfluo l'esame del ricorso incidentale condizionato , col quale l'agente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma primo n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 2272, 2312, 2324, 2493 e 2495 cod. civ.. In base al principio della soccombenza, le ricorrenti vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo. Visto l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni