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Ordinanza — n. 13263/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects recusal request because the judge who drafted the accelerated decision proposal can serve as rapporteur.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13263/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request to recuse the rapporteur judge who drafted the accelerated decision proposal. The appellant argued this violated impartiality principles, but the Court relied on a recent ruling by the Grand Chamber establishing that such judges do not face incompatibility. Consequently, the request for recusal was dismissed without costs due to the novelty of the legal issue.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 52 c.p.c. In proceedings under Art. 380-bis c.p.c., the president or delegated counselor who formulated the accelerated decision proposal may serve as rapporteur without violating impartiality, as the proposal lacks decisive function and the subsequent council session is not a distinct review phase.

Parole chiave

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accelerated decision proposal recusal of judge impartiality principle rapporteur judge Court of Cassation procedural incompatibility grand chamber ruling dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
In data 1° dicembre 2023 pervenivada parte della ricorrente a mezzo del suo difensore istanza di ricusazione del consigliere Stefano Oliva in quanto estensore della proposta ex art. 380-bis c.p.c.e magistrato designato quale relatore in vista della camera di consiglio.
Art. 374, comma 2, c.p.c.
Questa Corte con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2023 rilevava che con decreto della Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art.
Art. 51, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 52 c.p.c.
d.lgs. n. 149 del 2022
380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la propostadi definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
LUCA VARRONE; Rilevato che: Questa Corte formulava proposta,ritualmente comunicata alle parti,di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 380-bis c.p
In data 1° dicembre 2023 pervenivada parte della ricorrente a mezzo del suo difensore istanza di ricusazione del consigliere Stefano Oliva in quanto estensore della proposta ex art. 380-bis c.p.c.e magistrato designato quale relatore in vista della camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 9611 del 2024 delle Sezioni Unite
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15337/2020 R.G. proposto da: AVADANEI LILIANA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA PIERO FOSCARI, n. 40, presso lo studio dell’avvocato PAOLA COLAIACOVO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO COLAIACOVO; -ricorrente - contro GAROFALO ANTONIETTA, rappresentata e difesa d a ll'avvocato ALESSANDRO MARGIOTTA; -controricorrente - nonchè contro GAROFALO ANNA - intimata - Ric. 2020n. 15337sez. S2 - ud. 0 8 / 05 /202 4 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 1572/2019 depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024dal Consigliere Dott.

LUCA VARRONE; Rilevato che: Questa Corte formulava proposta,ritualmente comunicata alle parti,di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. A seguito della comunicazione della suddetta proposta, Liliana Avadanei, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, chiedevala decisione del ricorso. Veniva, quindi, fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In data 1° dicembre 2023 pervenivada parte della ricorrente a mezzo del suo difensore istanza di ricusazione del consigliere Stefano Oliva in quanto estensore della proposta ex art. 380-bis c.p.c.e magistrato designato quale relatore in vista della camera di consiglio.

Con la suddetta istanza la ricorrente evidenziava di aver già chiesto al Presidente della II Sezione civile, con istanza depositata il 27 novembre 2023, di sostituire il relatore ovvero di rinviare l’udienza a una data successiva alla decisione delle Sezioni unite. Questa Corte con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2023 rilevava che con decreto della Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art. 380-bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato Ric. 2020n. 15337sez.

S2 - ud. 0 8 / 05 /202 4 e nell’organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: «se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante». La decisione in ordine all’istanza di ricusazione veniva dunque rinviata all’esito della decisione delle Sezioni Unite. In prossimità dell’odierna udienza il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell’istanza.

Ritenuto che Le Sezioni Unitecon la sentenza n. 9611 del 2024, pubblicata il 10 aprile 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto “nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la propostadi definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa”.

Ne consegue che l’istanza di ricusazione non può essere accolta. Ric. 2020n. 15337sez. S2 - ud. 0 8 / 05 /202 4 Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente giudizio vista la novità dell’istituto della proposta di definizione accelerata e la conseguente novità della questione giuridica decisa che, peraltro , ha impegnato le Sezioni Unite di questa Corte. Per le medesime ragioni non deve procedersi alla condanna allapena pecuniaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di ricusazione. Così deciso