Italian Court dismisses cassation appeals due to failure to respond within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation proceedings extinguished because neither the main appellant nor the subsequent appellant requested a decision within the statutory 40-day period. The main appellant, Muro Luigi, and the subsequent appellant, Esposito Antonio, failed to respond to the court's proposal for judgment, while their respective co-respondents did not defend against the opposing appeals. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the reciprocal compensation of litigation costs between the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 20329/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: MURO LUIGI,difeso come in atti (ricorrente principale) ; contro ESPOSITO ANTONIO,difeso come in atti ( ricorrente successivo ) ; ESPOSITO ROSALINDA, difesa come in atti (controricorrente al ricorso principale); MURO GIOVANNA,difesa come in atti (controricorrente al ricorso successivo ) ; ESPOSITO ALBERTO ED ALTRI (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né il ricorrente principale, né il ricorrente successivo,abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso successivo dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto chele spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrente successivo, in ragione della reciproca soccombenza, mentre debbono essere liquidate come in dispositivo, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., nei rapporti tra le predette parti ricorrenti e le rispettive parti controricorrenti,dovendosi a tal riguardo considerare che la controricorrente Esposito Rosalinda non ha svolto difese avverso il ricorso successivo presentato da Esposito Antonio, mentre la controricorrente Muro Giovanna non ha svolto difese avverso il ricorso principale presentato da Muro Luigi;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente successiva, in ragione dellareciproca soccombenza; condanna il ricorrente principale Muro Luigi al pagamento , in favore della controricorrente Esposito Rosalinda,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna ilricorrente successiv o Esposito Antonio al pagamento , in favore della controricorrente Muro Giovanna,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto atutte le parti costituite.