Cassation court dismisses appeal for non-compliance with appeal court's reasoning and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Easy Business Consulting inadmissible and ordered the payment of legal costs. The appellant argued the lower court ignored specific contractual clauses regarding fiduciary duties, zone restrictions, and anti-money laundering obligations. The court rejected this, noting the appellate court had explicitly addressed these points by finding the agent ratified unauthorized conduct, relied on legitimate expectations for zone deviations, and failed to prove the alleged regulatory violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to confront the decision with specific grounds or if it merely restates legal norms without engaging the factual reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29039/2019 R.G. proposto da : EASY BUSINESS CONSULTING SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in TARANTO VIA P. AMEDEO, 139, presso lo studio dell’avvocato TUCCI ADA (TCCDAA69T47L049R) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati OLIVETTI RASON PIER ETTORE (LVTPTT73L01D612F), OLIVETTI RASON GIAN PAOLO (LVTGPL45T16D612X) -ricorrente- contro FINLEASING SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato COLASANTI GIANNA (CLSGNN50B57F132L) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato ROTELLA LAMBERTO (RTLLBR65B03M089Y) -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2091/2019 depositata il21/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Premesso che: 1.La Easy Business Consulting (di seguito Ebc) e la srl Finleasing stipulavano, nel 2006, un contratto con cui la prima incaricava la seconda di promuovere contratti di leasing in una determinata zona. Il 20 ottobre 2020 la Finleasing recedeva dal contratto lamentando che la Ebc, in violazione dell’art. 1748 c.c., non aveva pagato, senza alcuna ragione, provvigioni per oltre 39.000 su alcuni contratti, “non aveva portato a stipula” contratti per cui sarebbero spettate all’agente provvisioni complessivamente pari a varie centinaia di migliaia di euro, già “accettati” o per cui vi era stato un parere favorevole del proprio ufficio crediti, senza informare l’agente di ragioni per cui i contratti “per cui dopo una prima valutazione di convenienza” non erano stati conclusi, così violando l’obbligo informativo di cui all’art. 1749 c.c. La Finleasing pretendeva il pagamento delle provvigioni maturate, il pagamento dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c. e il pagamento del fondo indennità risoluzione rapporto.
La Ebc, a sua volta, con raccomandata del 10 febbraio 2011, dichiarava risolto il contratto in danno della controparte alla quale addebitava violazioni inerenti la clausola di zona, violazione del “carattere fiduciario” dell’incarico per essersi la Finleasing “avvalsa, nell’affare Fossa dei Leoni ”, senza autorizzazione, della collaborazione della società Finerm, violazioni della normativa antiriciclaggio. La questione veniva portata in giudizio e l’adito tribunale di Treviso accertava le inadempienze contestate alla Ebc dalla Finleasing, accertava l’inesistenza di inadempienze oggetto della contestazione reciproca, riteneva le inadempienze accertate integrative di giusta causa di recesso, condannava la preponente al pagamento delle indennità richieste dalla agente, rigettava le richieste di risarcimento della Ebc.
La decisione del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe; contro questa sentenza la Ebc ricorre con due motivi avversati dalla Finleasing con controricorso. Le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentato “omesso esame degli atti da cui emergevano i presupposti per ritenere integrata la fattispecie della risoluzione del contratto per inadempimento della Finleasing srl”, in relazione all’art. 360, primo comma, n 5. c.p.c.”; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata “violazione o errata applicazione degli artt. 11, 15, 19, 21 e 30 del dlgs.231/07 in relazione all’art. 360 primo comma, n.3, c.p.c.”.
La Ebc deduce che la Corte di Appello ha errato nell’escludere la violazione da parte della Finleasing della normativa antiriciclaggio;
3. va preliminarmente rigettata l’eccezione della controricorrente secondo cui la ricorrente, avendo contestato la sentenza impugnata solo per quanto riguarda le affermazioni dei giudici territoriali relative all’inadempimento della controricorrente ma non per quanto riguarda le affermazioni dei giudici territoriali relative al proprio inadempimento, non potrebbe trarre vantaggio dall’accoglimento del ricorso. L’eccezione di carenza di interesse (art. 100 c.p.c.) è infondata atteso che dall’eventuale accoglimento dei ricorso deriverebbe la necessità di riconsiderare le iniziali domande risarcitorie e, potenzialmente, il loro accoglimento;
4. il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione. 4.1. In riferimento alle dedotte “violazione del carattere fiduciario dell’incarico”, “violazione del patto c.d. di zona” e alla “violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio, trasparenza e adeguata verifica”, la ricorrente deduce che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto degli articoli del contratto stipulato inter partes in cui erano stabiliti il carattere fiduciario del rapporto e il divieto per l’agente di servirsi di sub-agenti senza autorizzazione della preponente, il patto di zona, gli obblighi in materia di antiriciclaggio né dell’articolo dello stesso contratto in cui era prevista la facoltà della preponente di risolvere il contratto per l’inadempimento del divieto, del limite di zona e degli obblighi sopradetti. 4.2.
La Corte di Appello non ha trascurato il contenuto degli articoli contrattuali. Ha invece affermato che: quanto alla dedotta violazione del “carattere fiduciario” dell’incarico per essersi la Finleasing “avvalsa, nell’affare Fossa dei Leoni ”, senza autorizzazione, della collaborazione della società Finerm, dagli atti prodotti dalla Finleasign risultava che la Ebc venuta a conoscenza della collaborazione prestata dalla Finerm non aveva sollevato alcuna contestazione alla Finleasing, aveva concluso il contratto e incassato il corrispettivo e proseguito il contratto con ciò ratificando l’operato della agente; quanto alla dedotta violazione della clausola di zona, dagli atti prodotti dalla Finleasing era emerso che la stessa aveva procurato alla Ebc varie proposte di contratto fuori della zona di operatività prevista, che tali proposte erano sempre state accettate, che tale condotta “in deroga alla clausola” era stata idonea “ad ingenerare un legittimo affidamento dell’agente sulla approvazione da parte del preponente di tale condotta” escludendo che la deroga importasse “inadempimento”; quanto alla dedotta violazione degli obblighi della normativa antiriciclaggio, che la deduzione era generica e che la violazione non era stata dimostrata; 5.il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata. 5.1.
Si legge nella motivazione della sentenza della Corte di Appello che la violazione della normativa antiriciclaggio da parte della agente, dedotta dalla Ebc, “non risulta[va] provata neppure dagli atti dell’ispezione della Banca d’Italia”. 5.2. Il motivo si riduce alla trascrizione delle norme evocate in rubrica (artt. 11, 15, 19, 21 e 30 del dlgs.231/07) e alla apodittica affermazione per cui il passaggio motivazionale appena riportato sarebbe errato. 5.3. Siamo al di sotto anche della struttura argomentativa sottesa a molte ipotesi di ricorso -pur essa inammissibile perché scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito- secondo la quale, poiché il giudice di merito ha ritenuto i fatti X mentre i fatti sono in realtà Y, allora sono state violate le norme giuridiche Z.
6. all’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese; PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €7000,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d