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Ordinanza — n. 12893/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal of parties under Italian Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12893/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the joint withdrawal of both the appellant and the respondent. Although the appellant had raised three grounds challenging the lower court's findings on contract simulation and interest to sue, both parties formally renounced the litigation before the final ruling. Consequently, the court applied the procedural rules governing withdrawal to terminate the case without addressing the merits of the legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When both parties in a cassation appeal jointly withdraw from the proceedings, the judgment is declared extinguished without regulation of costs.

Parole chiave

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joint withdrawal of appeal extinguishment of proceedings Italian Civil Procedure Code simultaneous renunciation termination without costs rinuncia alla sostanza restituzione di fondo rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 132 c.p.c., con motivazione apparente e contraddittoria, per avere la Corte territoriale adottato argomentazioni perplesse in ordine all’affermazione che il prezzo della vendita non fosse mai stato corrisposto.
art. 100 c.p
art. 132 c.p
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 132 c.p.c., con motivazione apparente e contraddittoria, per avere la Corte territoriale adottato argomentazioni perplesse in ordine all’affermazione che il prezzo della vendita non fosse mai stato corrisposto.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020
390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez.
Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015
9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez.
Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015
23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25378/2019) proposto da: CASTELLUCCIO S.r.l. (P.IVA: 05085640489), ora Curatela del fallimento della CASTELLUCCIO S.r.l., in persona del suo curatore pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di rinuncia al giudizio, dall’Avv. Luigi Seghi, elettivamente domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente - contro Curatela del fallimento della CASALE dei RICCI S.r.l. (C.F.: 04989790482), in persona del suo curatore pro – tempore , rappresentata e difesa, in forza di decreto di nomina del Giudice delegato del 12 settembre 2019, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv.

Giancarlo Poggiali, elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Antonio Plana n. 4, presso lo studio legale Panini Bucciarelli; -controricorrente - R.G.N. 25378/19 C.C.24/4/2024 Vendita – Simulazione assoluta – Interesse ad agire avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1293/2019, pubblicata il 29 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano; vistol’atto di rinuncia al giudizio di legittimità del 22 marzo 2024, notificato il 23 marzo 2024, con successiva accettazione della rinuncia avversaria del 25 marzo 2024, notificata il 26 marzo 2024, atti depositati il 28 marzo 2024.

FATTI DI CAUSA 1.– La Curatela del fallimento della Casale dei Ricci S.r.l. conveniva, davanti al Tribunale di Firenze, la Castelluccio S.r.l., al fine di sentire dichiarare la simulazione assoluta e, per l’effetto, la nullità del contratto di compravendita per atto pubblico del 5 dicembre 2003, rep. n. 43.142, racc. n. 7.624, registrato a Firenze il 5 dicembre 2003, al n. 6927, trascritto il 9 dicembre 2003, r.g. n. 46.667, r.p. n. 30.346, con cui la società fallita aveva venduto alla convenuta l’immobile sito in Firenze, via delle Cinque Vie n.

51. Si costituiva in giudizio la Castelluccio S.r.l., la quale contestava la fondatezza della domanda, in fatto e in diritto, e ne chiedeva il rigetto. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 57/2017, depositata l’11 gennaio 2017, accoglieva la spiegata domanda e, per l’effetto, dichiarava la simulazione assoluta dell’atto di vendita e, per l’effetto, la sua nullità e la sua radicale inefficacia. 2.– Proponeva appello la Castelluccio S.r.l., lamentando l’erronea valutazione degli elementi probatori in atti. Resisteva all’impugnazione la Curatela del fallimento della Casale dei Ricci S.r.l., la quale chiedeva che l’appello fosse dichiarato inammissibile o rigettato.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la Castelluccio S.r.l. Ha resistito, con controricorso, l’intimata Curatela del fallimento della Casale dei Ricci S.r.l. 4.–Quindi, con gli atti evocati in epigrafe, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente vi ha aderito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza dell’interesse ad agire per ottenere la declaratoria di simulazione dell’atto di vendita nonostante l’entità del debito garantito da ipoteca da parte della banca, che aveva agito esecutivamente sul cespite, tanto da escludere che alcun vantaggio sarebbe potuto derivare dall’accoglimento della domanda. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione dell’art. 132 c.p.c., con motivazione apparente e contraddittoria, per avere la Corte territoriale adottato argomentazioni perplesse in ordine all’affermazione che il prezzo della vendita non fosse mai stato corrisposto. 3.– Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. nonché dell’art. 132 c.p.c., stante l’apparenza e contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente fondato la decisione su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 4.– Sennonché, come anzidetto, con atto del 22 marzo 2024, notificato il 23 marzo 2024, la ricorrente ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 25 marzo 2024, notificato il 26 marzo 2024, la controricorrente ha accettato la rinuncia.

Entrambi gli atti sono stati depositati il 28 marzo 2024. Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015). Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (Cass.

Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015). P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio