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Ordinanza — n. 12858/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding procedural nullity due to applicant's own filing of recusal request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12858/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Stefano Surace's appeal against the Appellate Court's declaration of the proceedings' extinction due to inactivity. Surace argued the recusal request he filed in court was procedurally flawed and that the court failed to warn him of the six-month resumption deadline. The court held that a party cannot challenge defects in their own request and that the law does not require the order to explicitly warn of the resumption term.

Regesto Legislator

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Art. 52, Art. 54 c.p.c.; A party cannot complain about procedural defects in a recusal request they themselves submitted, and the statutory warning regarding the resumption deadline is satisfied by the notification to the court registry rather than explicit inclusion in the order.

Parole chiave

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procedural nullity recusal request extinction of proceedings party's own defect six month deadline tempestività dell'istanza di ricusazione restituzione del termine scaduto revoca della moratoria concordataria

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
e nullità del procedimento d’appello in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; l’art.
Art. 52 c.p.c.
Art. 54 c.p.c.
il secondo motivo contesta violazione dell’art. 54 c.p.c. e nullità del procedimento d’appello in relazione all’art.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.
art. 54 c.p
il secondo motivo contesta violazione dell’art. 54 c.p.c.
art. 52 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22804/2019 R.G. proposto da : SURACE STEFANO, rappresentato e difeso dagli avvocati VITA MARISA (VTIMRS61D60A053Z), DE GREGORIO MASSIMILIANO (DGRMSM69H28F839L); -ricorrente- contro VIGNA RITA, rappresentatae difesa dall'avvocato RICCA FULVIO (RCCFLV56C18F839H); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2420/2019,depositata il 7/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Il Tribunale Napoli ha pronunciato la risoluzione per inadempimento del convenuto, il promittente venditore Stefano Surace, del contratto preliminare di compravendita di un appartamento sito in Napoli, condannandolo alla restituzione del doppio della caparra pari a euro 80.000, consegnatagli dalla promissaria acquirente Rita Vigna.

2. La sentenza è stata impugnata da Surace, che ha chiesto di rigettare la domanda di Vigna di risoluzione del contratto preliminare con suo conseguente diritto a trattenere la caparra versata. All’udienza del 13 luglio 2017 Surace ha ricusato l’intero collegio d’appello; dato atto della sospensione del processo conseguente alla proposizione dell’istanza di ricusazione, il collegio ha rimesso il fascicolo d’ufficio al presidente della Corte d’appello di Napoli per provvedimenti di sua competenza; con decreto del 26 settembre 2017 il presidente della Corte ha designato la terza sezione civile per la decisione sull’istanza di ricusazione; con ordinanza del 24-25 ottobre 2017 il collegio ha dichiarato inammissibile l’istanza; l’ordinanza è stata regolarmente comunicata dalla cancelleria ai difensori delle parti con biglietto trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata il 10 novembre 2017.

Con ricorso del 25 luglio 2018, depositato il 2 agosto 2018, Vigna ha chiesto di fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio; all’udienza Vigna ha chiesto di dichiarare l’estinzione del processo perché riassunto oltre il termine stabilito dalla legge. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza 7 maggio 2019, n. 2420, ha dichiarato l’estinzione del giudizio d’appello per inattività delle parti.

3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Stefano Surace, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Resiste con controricorso Rita Vigna. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO I. Il ricorso è articolato in quattro motivi, tra loro strettamente connessi e dei quali è pertanto opportuna la trattazione congiunta:

1) il primo motivo lamenta “violazione dell’art. 360 n. 4 per nullità del procedimento, per violazione degli artt. 52 e 54 c.p.c., per l’irritualità della presentazione dell’istanza di ricusazione avvenuta in udienza e non, come previsto, almeno due giorni prima dell’udienza”;

2) il secondo motivo contesta violazione dell’art. 54 c.p.c. e nullità del procedimento d’appello in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.; l’art. 54 prevede, a pena di declaratoria di inammissibilità, che la forma della ricusazione debba essere quella prevista dall’art.52 c.p.c.; la ricusazione è infatti dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e dei termini fissati dall’art. 52; l’intero procedimento pertanto è stato viziato e la sentenza è stata inficiata dal grave error in procedendo;

3) il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 54 c.p.c. e nullità del procedimento d’appello in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c.; è mancata la sommaria delibazione del giudice a quo sui motivi della ricusazione come previsto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale la sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità, il che non è avvenuto nel caso in esame;

4) il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 54, ultimo comma c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. per grave errore nel procedimento, perché l’articolo prevede che l’ordinanza del collegio contenga l’avvertimento relativo alla riassunzione del giudizio nel termine perentorio dei sei mesi, avvertimento che è stato del tutto omesso nell’ordinanza, che ha così ingenerato grave incertezza nelle parti del giudizio, con conseguente nullità dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione. I motivi non possono essere accolti.

Quanto all’ultimo motivo, ad avviso del ricorrente l’ordinanza che ha dichiarato inammissibile la ricusazione sarebbe nulla in quanto priva dell’avvertimento relativo alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. In realtà, l’ultimo comma dell’art. 54 c.p.c. dispone che dell’ordinanza sia data notizia dalla cancelleria alle parti, che “debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi”, così che la disposizione non prevede affatto la necessità che la comunicazione della ordinanza debba prevedere un avviso alle parti relativo alla riassunzione della causa in un termine perentorio.

Quanto al primo e al secondo motivo, che lamentano l’irritualità della presentazione dell’istanza di ricusazione, va precisato che l’istanza di ricusazione è stata proposta dallo stesso ricorrente, così che non è configurabile una sua legittimazione a far valere un vizio dell’istanza da egli proposta, senza contare che il secondo comma dell’art. 52 c.p.c. prevede che il ricorso sia depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, ma possa anche essere proposto in udienza prima dell’inizio della trattazione o della discussione di questa, ove il ricusante non avesse conosciuto prima i nomi dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa.

Anche il vizio prospettato dal terzo motivo relativo alla mancata, immediata declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ricusazione collide con la circostanza che l’istanza di ricusazione è stata presentata dallo stesso ricorrente, che non può quindi certo lamentare che la sua istanza non sia stata dichiarata immediatamente inammissibile sulla base di una sommaria delibazione. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Fulvio Ricca che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bi