Italian court allows appeal against jurisdiction dismissal, ruling Ex Works clause establishes Italian venue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by Locatelli SpA against the Brescia Court of Appeal's dismissal of its jurisdiction claim. Locatelli argued that the 'Ex Works' delivery term in their contracts with Jopa Racing Products BV clearly established Italy as the place of performance and venue. The court held that the appellate court incorrectly applied precedent by requiring explicit language beyond the standard Incoterm, whereas established case law dictates that such clauses automatically identify the delivery location for jurisdictional purposes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702-bis c.p.c.; Art. 702-ter c.p.c.: The insertion of an 'Ex Works' clause in a sales contract automatically identifies the seller's premises as the place of delivery and the locus solutionis, thereby establishing the jurisdiction of the court located there, absent clear contrary evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14030/2019 R.G. proposto da : LOCATELLI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI, 36, presso lo studio dell’avvocato QUEIROLO STEFANO (QRLSFN56M25Z133C), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAIAZZA MASSIMO (CZZMSM61E28D530Z); -ricorrente- contro JOPA RACING PRODUCTS BV, elettivamente domiciliatain ROMA VIALE LIEGI, 16, presso lo studio dell’avvocato VITO MASSIMILIANO (VTIMSM70L26I234R),che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GOGLIA LUIGINO (GGLLGN68L21A783V), LAVAGNINI SIMONA (LVGSMN68S68A794C); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 273/2019,depositata il 13/02/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Nel 2017 la società Locatelli s.p.a., che produce e commercializza caschi per moto, proponeva ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. nei confronti della società olandese Jopa Racing Products BV (di seguito Jopa), chiedendo al Tribunale di Bergamo di accertare l’insussistenza del diritto vantato dalla convenuta di riconoscimento di un bonus pari al 10% sull’importo delle fatture di vendite emesse dalla ricorrente nel 2016, nonché l’insussistenza di ulteriori pretese da parte della convenuta in relazione al cessato, decennale, rapporto commerciale esistito tra le parti.
Si costituiva la convenuta, che anzitutto eccepiva la mancanza di giurisdizione del giudice italiano. L’eccezione era contestata da Locatelli, che sottolineava come per tutte le vendite il luogo pattuito per la consegna della merce fosse stato c.d. Ex Works, ossia franco fabbrica, presso il deposito della ricorrente in provincia di Bergamo, come indicato nelle conferme d’ordine, nelle fatture e in tutti i documenti di trasporto. Con ordinanza ex art. 702 - ter c.p.c. il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la carenza di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla controversia.
2. Locatelli ha impugnato il provvedimento. La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza 13 febbraio 2019, n. 273, ha rigettato il gravame, richiamando la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 32362/2018, secondo cui “non è determinante, ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione, l'inserimento nel contratto di una clausola generalmente riconosciuta dal commercio internazionale (nel caso di specie la clausola CIF, Incoterms 2010) che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non è accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione, nel caso di specie mancante; [..] l'inserimento di un Incoterm non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo esso eventualmente costituire un elemento interpretativo della volontà delle parti, ma solo laddove da esso risulti con chiarezza la determinazione contrattuale di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene”.
Il giudice d’appello ha quindi affermato che “anche a volere ritenere che la clausola Incoterm EXW (ossia Ex Works - franco fabbrica) sia stata pattuita tra le parti perché riportata nella conferma d’ordine, dalla clausola stessa non emerge un incontro di volontà chiaro e inequivoco e non è ravvisabile una specifica pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione, non potendosi appunto considerare tali le clausole riportate nella conferma d’ordine e nella delivery note”.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Locatelli s.p.a. Resiste con controricorso Jopa Racing Products BV. Memoria è stata depositata dalla controricorrente. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera b), primo trattino del regolamento UE 1215/2012”: la Corte d’appello ha dato atto che non soltanto le fatture, ma anche le conferme d’ordine comunicate a Jopa sotto forma di fatture proforma da pagare in anticipo recavano la clausola Ex Works con la quale veniva concordato tra le parti il luogo della consegna, ma ciò non è stato ritenuto sufficiente ai fini dell’applicazione del criterio di giurisdizione stabilito dall’art. 7.1.b) primo trattino del regolamento c.d.
Bruxelles 1-bis; la Corte di giustizia, però, non richiede affatto una specifica pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione, come emerge dalla sentenza 9 giugno 2011, Electrosteel, e dalla sentenza 14 luglio 2016 nella causa Granarolo; d’altro canto la dicitura EXT (acronimo di Ex Works, ovvero franco fabbrica) era inserita in tutte le fatture proforma inviate da Locatelli a Jopa, le quali costituivano espressa conferma dell’ordine ricevuto, oltre ad essere ribadita anche nelle bolle di consegna delle merci prodotte e nelle fatture.
Anzitutto, dato che sulla questione posta dal ricorso si sono già in più occasioni pronunciate le sezioni unite, da ultimo con l’ordinanza 2 maggio 2023, n. 11346, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere trattato dalla sezione semplice (cfr. Cass., sez. un., n. 1599/2022). Il ricorso è fondato. Come hanno appunto chiarito le sezioni unite, accogliendo un ricorso proposto avverso una pronuncia della Corte d’appello di Brescia che aveva confermato la decisione di primo grado di carenza di giurisdizione del giudice italiano con argomenti analoghi a quelli della pronuncia in esame, “le clausole Incoterms Ex Works, una volta inserite nel contratto, individuano il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto risultino diversi e ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna” (Cass., sez. un., n. 11346/2023).
Le sezioni unite sono giunte a tale conclusione alla luce della interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’Unione europea alla regola di cui all’art. 7, lettera b), primo trattino del regolamento n. 1215 del 2012, considerando in particolare la sentenza Electrosteel del 9 giugno 2011. Secondo tale pronuncia “il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli International Commercial Terms, Incoterms, elaborati dalla Camera di Commercio internazionale”.
Il compito demandato al giudice di merito non è tanto quello di verificare se il richiamo alla clausola Ex Works valga anche ad individuare il luogo d i consegna, ma piuttosto – hanno puntualizzato le sezioni unite – quello di riscontrare se la clausola in concreto riprodotta in contratto risponda alla regola degli Incoterms oppure a un'altra clausola o a un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea comunque a identificare con chiarezza il locus solutionis ai fini del forum contractus , affermazione questa che sottende il principio secondo cui di norma la clausola in esame vale anche a individuare il luogo di consegna della merce.
Sulla questione - hanno ancora evidenziato le sezioni unite - la Corte di giustizia è ritornata con la sentenza Granarolo del 14 luglio 2016: in tale occasione è stato ribadito in modo ancora più chiaro il principio, affermando che “se un'eventuale contratto stipulato oralmente o tacitamente fosse qualificato come compravendita di beni, il giudice del rinvio dovrebbe in seguito verificare se la clausola Ex Works si ritrovi in effetti sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti; ove così fosse, occorrerebbe affermare che le merci erano consegnate presso lo stabilimento del venditore e là soltanto dovrà radicarsi la giurisdizione”.
La Corte d'appello di Brescia, pertanto, nell'affermare l’insufficienza della clausola Incoterm Ex Works in assenza “di una specifica pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato della clausola valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione” non ha correttamente inteso i principi enunciati dalla Corte europea di giustizia e applicati dalle sezioni unite di questa Corte, invertendone i termini (l’inserimento nel contratto della suddetta clausola individua “anche il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto risultino diversi e ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna”, così Cass. n. 11346/2023, già richiamata).
Il giudice d’appello doveva quindi accertare che la clausola Ex Works fosse divenuta parte integrante del contratto e, una volta che l’accertamento fosse stato positivo, avrebbe dovuto concludere che, giusta l'efficacia della detta clausola, il luogo della consegna della merce deve considerarsi sito in Italia e conseguentemente sussistente la giurisdizione del giudice italiano. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia che dovrà accertare se effettivamente (e non in via solo ipotetica come risulta dal provvedimento impugnato) la clausola Ex Works fosse sistematicamente presente nei contratti susseguitisi tra le parti e, in caso di risposta positiva, affermare la giurisdizione del giudice italiano.
Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del prese