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Ordinanza — n. 12853/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed appeal for lack of specific grounds regarding litigation costs and absorption of legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12853/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Villamaina Fabrizio against a Rome Capital judgment regarding ZTL access violations. The appellant argued for violations of procedural rules and incorrect litigation cost calculations, but the Court found these claims either absorbed by the primary finding of an expired permit or lacking specific factual support. Consequently, the appeal was dismissed without addressing the disputed cost liquidation due to the appellant's failure to provide necessary documentation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: The Court of Cassation cannot review discretionary litigation cost allocations absent specific proof of omitted procedural phases, and incidental legal issues are absorbed by the main decision on the expired permit.

Parole chiave

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litigation costs discretionary allocation procedural specificity ZTL access permit absorption of claims contributo unificato ultrapetition autorizzazione d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.
D.P.R. n. 115 del 2002
rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. I, 14/09/2023, n.26507
In particolare, si tratta di assorbimento proprio, il quale postula che la decisione della domandaassorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domandaassorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimastaassorbita ( Cassazione civile sez. I, 14/09/2023, n.26507).
Cassazione civile sez. I, 04/08/2017, n.19613
Cassazione civile sez. VI, 27/03/2013, n.7654
I, 04/08/2017, n.19613; Cassazione civile sez. VI, 27/03/2013, n.7654 sull’onere della parte di dimostrare l'attività svolta, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27818/2020 R.G. proposto da: VILLAMAINA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA COSTANZA, 2, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO STEFANO (RGGSFN70B24H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ROMA CAPITALE -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 2931/2020 depositata i l 10/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da Villamaina Fabrizio innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso dieci ordinanze ingiunzione emesse dal Comune di Roma per violazione dell’art.7, comma 1 e 14 del Codice della Strada perché quale conducente del veicolo E 220 CDI targato DN408TM accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione poiché il permesso era scaduto. Il Tribunale confermò la sentenza del Giudice, rilevando che la licenza per l’esercizio di noleggio con conducente era stata rilasciata per l’autovettura Daimler Chrysler AG MB 211 mentre l’accesso era avvenuta con altra auto targata DN408TM; peraltro, condividendo le conclusioni del primo giudice, constatò che il permesso era scaduto. Villamaina Fabrizio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. Roma Capitale non ha svolto attività difensiva Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4, per ultrapetizione, rilevando che il Tribunale, in sede d’appello, aveva ampliato il thema decidendum ; mentre in primo grado Roma Capitale aveva contestato che il permesso era scaduto, il Tribunale aveva accertato d’ufficio che la licenza per l’esercizio di noleggio con conducente era stata rilasciata per l’autovettura Daimler Chrysler AG MB 211 mentre l’accesso era avvenuta con altra auto targata DN408TM.Si trattava di questione mai sollevata nel corso del giudizio di primo grado, né il Comune aveva proposto appello incidentale avverso la decisione del Giudice di pace che sarebbe, pertanto, passata in giudicato.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello non incorre nel vizio di ultrapetizione se rende la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti purchè rimanga nell'ambito delpetitum e della causa petendi. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di questa Corte, affermando che in tema di giudizio diappello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appelloche, rimanendo nell'ambito delpetitum e della causa petendi , confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice. ( Cassazione civile sez.

III, 12/03/2024, n.6533; Cassazione civile sez. VI, 11/01/2019, n.513). Nel caso di specie, il giudice d’appello non ha alterato né il petitum, costituito dalla domanda di annullamento delle ordinanze ingiunzioni né la causa petendi, costituita dalla pretesa del Comune di Roma della sanzione per violazione dell’art.7, comma 1 e 14 del Codice della strada; il Tribunale, sulla base di un’autonoma ricostruzione dei fatti tratta dalla documentazione in atti, ha ritenuto infondata l’opposizione per una ragione diversa da quella sostenuta dal Giudice di Pace.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza del Tribunale per violazione dell’art.115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché il Comune di Roma non avrebbe contestato che il ricorrente fosse titolare di licenza per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente associato al veicolo DN 408 TM, né che l’utilizzo dell’autovettura con cui era stata commessa la violazione non fosse stata utilizzata per fini lavorativi. Il motivo è infondato in quanto Roma Capitale aveva contestato che il permesso era scaduto al momento dell’accesso in zona ZTL ed ha prodotto in giudizio la visura, sostenendo che non era sufficiente essere titolari di licenza per accedere alla ZTL ma anche di permesso di accesso.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per omessa pronuncia sul primo motivo d’appello con il quale era stata censurata la decisione del giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto che la sentenza del Tar Lazio del 13.10.2015 avesse confermato l’obbligo di comunicazione da parte del titolare di licenza per l’attività di noleggio con conducente. Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sul secondo motivo d’appello, con il quale era stata contestata l’applicabilità della delibera di Giunta Comunale n.533 del 26.9.2001 in seguito all’annullamento da parte del TAR, che avrebbe ripristinato l’autorizzazione alla circolazione nella ZTL e nelle corsie preferenziali.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo d’appello; l’appellante aveva dedotto che, per effetto dell’entrata in vigore della Legge n.19 del 27.2.2017, recante la conversione con modificazioni del Decreto Legge n.244/2016, era stata sospesa l’efficacia disposta dall’art.7 bis, comma 1 del Decreto Legge 19.2.2009, n.5 , convertito dalla L. 9.4.2009, n.33 ed era stato previsto il differimento al 31.12.2017 della sospensione dell’efficacia dell’art.29, comma 1 quater, che apportava modifiche alla Legge Quadro N. 21/92.

La tesi del ricorrente, che secondo lo stesso non era stata esaminata dal Tribunale in sede di appello, era volta a sostenere il diritto di accedere alla zonaZTL e alle corsie preferenziali senza limitazioni. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato “ omesso esame della sentenza del TAR Lazio del 13.10.2015 con il passaggio in giudicato circa un fatto decisivo”; il ricorrente deduce l’omesso esame della sentenza del Tar Lazio che avrebbe effetti demolitori della delibera di Giunta n.533 del 26.9.2001 sicchè, per effetto dell’annullamento, sarebbe legittima la circolazione del mezzo anche nelle ipotesi in cui l’autorizzazione fosse stata rilasciata da altro Comune.

Con il settimo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., per violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza del TAR Lazio del 13.10.2015. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono assorbiti dall’accertamento da parte del Tribunale della scadenza del permesso di accesso al momento dell’accesso in zona ZTL, ragione per la quale era irrilevante esaminare il contenuto della sentenza del TAR Lazio del 13.10.2015, riguardante l’obbligo di comunicazione dell’ingresso nel Comune di Roma da parte del titolare di licenza per l’attività di noleggio con conducente.

Tali mezzi di censura riguardano questioni di diritto che il Tribunale non ha affrontato in quanto assorbite dall’accertamento della scadenza del permesso ZTL. In particolare, si tratta di assorbimento proprio, il quale postula che la decisione della domandaassorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domandaassorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimastaassorbita ( Cassazione civile sez. I, 14/09/2023, n.26507). Con l’ottavo motivo di ricorso, si contesta la violazione dell’art.4 del DM 55/2014 in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per errata liquidazione delle spese di lite in favore di Roma Capitale poiché la somma liquidata, non distinguendo le singole fasi del giudizio, non consentirebbe al giudice di legittimità il controllo della corretta applicazione delle tariffe forensi.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente non si duole della liquidazione delle spese di lite in misura superiore ai massimi tariffari ma censura la liquidazione del Tribunale sul presupposto che non fossero state svolte alcune fasi, omettendo di allegare gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, in violazione dell’art.366, comma 1) n.6 c.p.c.; inoltre, nel contestare l’eccessività della liquidazione, ha parametrato gli importi dovuti nella misura minima, ridotta del 50%. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'esercizio del potere discrezionale del giudice deve essere contenuto tra i valoriminimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede dilegittimità poiché rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Cassazione civile sez.

I, 04/08/2017, n.19613; Cassazione civile sez. VI, 27/03/2013, n.7654 sull’onere della parte di dimostrare l'attività svolta, potendo il giudice, solo in forza di tale attività, verificare con puntualità e precisione la corrispondenza o meno delle richieste alle risultanze di causa). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese poiché Roma Capitale non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Second