Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal and incidental appeal extinguished because the parties failed to request a decision on the proposed settlement within forty days. The appellant, Giuseppe Fiorentino, had filed the appeal against a second-instance judgment without addressing the court's offer to conclude the proceedings. Consequently, the court ruled that the appeals were deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the entire litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.276/2020 R.G. proposto da : FIORENTINO GIUSEPPE,quale difensore di se stesso -ricorrente- contro DIGREGORIO VITO ANTONIO, DIGREGORIO CRESCENZA, CACCIAPAGLIA VITA DOMENICA, DIGREGORIO MARIO, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCA GIAMPETRUZZI -ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.1165/2019 depositata il 20/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; C