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Ordinanza — n. 12812/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's appeal on arbitration fees, ruling administrative appointment is voluntary jurisdiction, not arbitration. The court rejects the claim for higher fees based on arbitration tariffs. The decision upholds the lower court's fee calculation. The ruling clarifies the nature of appointing an arbitrator. The outcome favors the opposing party on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12812/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by a lawyer against a lower court's order regarding his fees for an arbitration appointment. The lower court had determined that the administrative act of appointing an arbitrator falls under voluntary jurisdiction rather than arbitration, thus applying a lower fee schedule. The appellant argued this misclassification violated the arbitration tariff, but the court confirmed that such appointments lack the contentious nature of arbitration proceedings. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 810 c.p.c.; D.M. 55/2014: The administrative act of appointing an arbitrator under Art. 810 of the Civil Procedure Code constitutes an act of voluntary jurisdiction rather than arbitration, meaning the associated legal assistance must be liquidated according to the voluntary jurisdiction tariff, not the arbitration tariff.

Parole chiave

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arbitration appointment voluntary jurisdiction lawyer fees D.M. 55/2014 legal aid tariff litigation costs Cassation appeal nomina dell'arbitro

Disposizioni normative citate

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Art. 810 c.p.c.
55/2014 e delle tariffe ivi indicate” e sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che il ricorso ex art. 810 cod.
D.M. 55/2014
20 D.M. 55/2014 richiedeva per consentire liquidazione distinta.
Art. 14 d.lgs. 150/2011
786/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-4- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.L’ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositata il 30-1-2020 del Tribunale di Ancona ha considerato in fatto che l’avv.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato “art. 360 I comma n.
Art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R.
art. 86 cod. proc. civ
PLTMRC53M22E388Z, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv.
art. 14 d.lgs. 150/2011
786/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-4- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.L’ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositata il 30-1-2020 del Tribunale di Ancona ha considerato in fatto che l’avv.
art. 810 cod. proc. civ
55/2014 e delle tariffe ivi indicate” e sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ.
art. 111 Cost
Il principio è enunciato in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità al fine di escludere la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 9-7-2018 n. 18004
di tale provvedimento (Cass. Sez. 1 9-7-2018 n. 18004 Rv.
Cass. Sez. 1 18-5-2007 n. 11665
649894-1, Cass. Sez. 1 18-5-2007 n. 11665 Rv.
Cass. Sez. 1 6-6-2003 n. 9143
597181-01, Cass. Sez. 1 6-6-2003 n. 9143 Rv.
Cass. Sez. 1 11-2-1998 n. 1413
564035-01, Cass. Sez. 1 11-2-1998 n. 1413 Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.6410/2020 R.G. proposto da: POLITA avv. MARCO, c.f. PLTMRC53M22E388Z, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Francesco Corvasce nel suo studio in viale delle Milizie n. 48 ricorrente contro BATTENTI GIORDANO, c.f. BTTGDN63L13F634R, rappresentato e difeso dall’avv. Donato Attanasio, con domicilio digitale donato.attanasio@pec.avvocatigma.it controricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona R.G. 6250/2019 depositata il 30-1-2020 cron. 786/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-4- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.L’ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011 depositata il 30-1-2020 del Tribunale di Ancona ha considerato in fatto che l’avv.

Marco Polita aveva proposto ricorso ex art. 14 al fine di ottenere da Giordano OGGETTO: compensi dell’avvocato R.G.6410/2020 C.C. 23-4-2024 Battenti il pagamento dell’importo di Euro 2.000,00 quale saldo del compenso concordato nell’importo di Euro 6.000,00 per attività giudiziale e stragiudiziale connessa a quella giudiziale, in giudizio per la nomina di arbitro davanti al Tribunale di Ancona. Dichiarato che non vi era prova dell’accordo, contestato dal resistente Giordano Battenti,e di dovere determinare il compenso sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, l’ordinanza ha considerato che nella nota l’avvocato aveva chiesto Euro 2.160,00 quale compenso per il procedimento per la nomina di arbitro, applicando i parametri relativi ai compensi degli avvocati nei procedimenti arbitrali, ed Euro 4.320,00 quale compenso per attività stragiudiziale funzionale al procedimento arbitrale.

Ha dichiarato che la scelta non era corretta, in quanto per l’attività difensiva per la nomina di arbitro si applicavano i parametri per i procedimenti di volontaria giurisdizione e, trattandosi di affare di valore fino a Euro 260.000,00, era congruo l’importo esposto di Euro 2.160,00. Ha dichiarato che l’attività stragiudiziale riguardava prestazioni funzionali e conseguenziali alla liquidazione di quota sociale, per ottenere la quale era stato necessario la nomina giudiziale del terzo arbitro e lo svolgimento del procedimento arbitrale; quindi si trattava di attività complementare e connessa a quella giudiziale, non dotata di quell’autonomia che l’art. 20 D.M. 55/2014 richiedeva per consentire liquidazione distinta.

Di conseguenza, considerato che il cliente aveva già pagato la somma di Euro 4.057,00, ha rigettato la domanda e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 2.Avverso l’ordinanza l’avv. Marco Polita in proprio ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Giordano Battentiha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 3904/2022 della Sesta Sezione Sottosezione Seconda il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in previsione di pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione oggetto del primo motivo di ricorso.

Di seguito il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il controricorrente ha depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 2 3 - 4 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo di ricorso è rubricato “art. 360 I comma n. 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione: omesso esame e valutazione del parere/visto del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona addì 3-6-2019”.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare un elemento decisivo oggetto di intervento dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, che aveva rilasciato il relativo parere; evidenzia che l’attività si era sviluppata in due fasi distinte, in quanto la primafaseaveva riguardato il recesso di Giordano Battenti dalla società Biemme s.n.c.,che l’altro socio aveva contestato, e poi aveva riguardato anche le trattative tra i soci per la vendita del capannone artigianale; sostiene che si era trattato di attività del tutto svincolate dal successivo ricorso per lodo arbitrale, per le quali correttamente l’Ordine degli Avvocati aveva liquidato il compenso.

Lamenta che il Tribunale abbia omesso di trattare tale punto e abbia obliterato il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 1.1.Il motivo è infondato. In primo luogo, non sussiste il vizio lamentato ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. lamentato per non avere il Tribunale esaminato il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. E’ acquisito il principio secondo il quale in materia di liquidazione delle competenze professionali dell’avvocato il giudice non è vincolato dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione ( Cass.

Sez. U 8 - 7 - 2021 n. 19427, in motivazione punto 3.8, Cass. Sez. 6-2 15-1-2018 n. 712 Rv. 647975- 01, Cass. Sez. 1 14-3-2017 n. 6517 Rv. 644176-01, Cass. 2005 n. 10428, Cass. Sez. 2 20-9-2002 n. 13743 Rv. 557469-01). Nella fattispecie l’ordinanza impugnata ha specificato la ragione per la quale ha escluso il riconoscimento dei compensi per la fase stragiudiziale, dando atto che si trattava di prestazioni funzionali e conseguenziali alla liquidazione della quota sociale, per ottenere la qualesi erano res i necessari la nomina giudiziale del terzo arbitro e il procedimento arbitrale, che si trattava di attività svolta dal 4-5-2018 al 22-9-2018 finalizzata a ottenere la liquidazione della quota societaria, complementare e connessa con quella giudiziale e non dotata dell’autonomia chiesta dall’art. 20 D.M. 55/2014.

Il ricorrente deduce esclusivamenteesistenza di vizio ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. e a tale fine in sostanza richiama il dato del diverso giudizio del Consiglio dell’Ordine, senza neppure indicare il concreto contenuto di quel giudizio,dal quale emergesse l’erroneità della valutazione di fatto sulla mancanza di autonoma rilevanza dell’attività stragiudiziale rispetto aquella giudiziale eseguita dal Tribunale. Per questo, il motivo rimane nell’ambito della critica all’apprezzamento di fatto, che spetta al giudice di merito e rimane estraneoal giudizio di legittimità, a fronte delle modalità di proposizione del motivo;

è riservato al giudice di merito l’accertamento sull’autonoma rilevanza ai sensi dell’art. 20 D.M. 55/2014 delle prestazioni stragiudiziali rispetto alle attività propriamente giudiziali e il motivo non indica quali specifici fatti dei quali sia stato omesso l’esame avrebberodovuto condurre alla diversa conclusionedi attribuire alle prestazioni l’autonoma rilevanza richiesta dall’art. 20, perch é si limita a fa re generico riferimento a “ tutte le attività stragiudiziali espletate prima del lodo”.2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “art. 360 I comma n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione del D.M. n. 55/2014 e delle tariffe ivi indicate” e sostiene che erroneamente l’ordinanza impugnata abbia dichiarato che il ricorso ex art. 810 cod. proc. civ. non fosse da considerarecompreso nell’attività difensiva svolta nell’arbitrato, con l’applicazione della relativa tariffa, main quella di volontaria giurisdizione.

Sostiene che la statuizione sia illegittima, in quanto il deposito del ricorso al Tribunale e l’attività connessa è da ricondurre all’attività arbitrale, alla quale andava applicata la voce “fase di studio della controversia”, con compenso minimo di Euro 3.524,50. 2.1.Il motivo è infondato. E’ acquisito che il provvedimento presidenziale di nomina dell’arbitro ex art. 810 cod. proc. civ. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, in quanto non ha carattere decisorio, non esprime un contenzioso su diritti soggettivi e cioè non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali delle parti, né pregiudica in alcun modo le successive valutazioni e determinazioni.

Il principio è enunciato in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità al fine di escludere la ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. di tale provvedimento (Cass. Sez. 1 9-7-2018 n. 18004 Rv. 649894-1, Cass. Sez. 1 18-5-2007 n. 11665 Rv. 597181-01, Cass. Sez. 1 6-6-2003 n. 9143 Rv. 564035-01, Cass. Sez. 1 11-2-1998 n. 1413 Rv. 512492-01, per tutte). Il principio è da applicare anche al fine di considerare che l’attività svolta dal difensore nel relativo procedimento è analoga a quella svolta in qualsiasi altro procedimento di volontaria giurisdizione, in quanto il procedimento non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali delle parti; perciò l’attività difensiva non può essere assimilata a quella svolta nel procedimento arbitrale e d è stata esattamente liquidata dal Tribunale sulla base della tabella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione. 3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel co.1-bi