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Decreto — n. 12798/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 12798/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 12798/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19/2024 R.G. proposto da : MAGNINI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SEBINO 29, presso lo studio dell’avvocato VARLARO SINISI ARRIGO (VRLRRG66E28H501D) che larappresenta e difende -ricorrente- contro TOSCANO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato GIANDOMENICO RIGGIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3665/2023 depositata il 22/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 12798/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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mancato versamento dell'anticipo spese condono delle spese procedurali opposizione tardiva pagamento degli arretrati ritiro a seguito di transazione rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19/2024 R.G. proposto da : MAGNINI MARINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SEBINO 29, presso lo studio dell’avvocato VARLARO SINISI ARRIGO (VRLRRG66E28H501D) che larappresenta e difende -ricorrente- contro TOSCANO S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato GIANDOMENICO RIGGIO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.3665/2023 depositata il 22/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.